Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Milano ‘DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 19 settembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazion indebita aggravata ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 11 cod.pen., per essersi appropriato, quale legale rappresentante di una società di investimenti, della somma di euro 35.000 che la persona offesa, NOME COGNOME, gli aveva affidato in forza di un mandato fiduciario.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte valorizzato la circostanza che il denaro della vittima non era stato consegnato all’imputato ma ad una società alla cui compagine questi sarebbe stato estraneo;
violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, che sarebbe connotata da illegalità sopravvenuta alla sentenza della Corte costituzionale del 22 marzo 2024 n. 46, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 cod.pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, il ricorrente non riesce a superare, se non attraverso generiche deduzioni, la circostanza oggettiva, tratta da una valutazione non rivedibile del fatto, che la persona offesa aveva avuto rapporti solo con l’imputato nell’ambito della vicenda per cui è causa, essendo irrilevante a quale RAGIONE_SOCIALE società a questi formalmente o sostanzialmente riconducibili avesse effettuato il bonifico della somma profitto del reato, avendo il ricorrente anche indicato alla vittima l coordinate bancarie necessarie per effettuare l’operazione.
Quanto al secondo motivo, dalla lettura della sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di appello anche in ordine alla determinazione della sanzione, risulta che il primo giudice aveva posto a base del calcolo la pena edittale prevista “sulla base della normativa vigente all’epoca dei fatti” (fg. 3 della sentenz del Tribunale).
Il reato, secondo l’imputazione, è stato commesso nel maggio del 2017, epoca in cui il delitto di appropriazione indebita era punito con una pena fino a tre anni d reclusione.
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Di tal che, non vi è stata alcuna “radicale modifica del quadro normativo di riferimento” (così a fg. 4 del ricorso) che abbia interferito in senso peggiorativ nel ragionamento del giudice, al contrario essendosi determinata la sanzione attraverso un raffronto con una pena edittale finanche inferiore rispetto a quella oggi in vigore per effetto della pronuncia della Corte costituzionale citata in ricors (fino a tre anni di reclusione anziché fino a cinque anni).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.06.2024.