Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39739 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA in cui Ł parte civile la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO PORTALE, per la parte civile, con cui si richiede la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, nonchØ la condanna alle spese del grado; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha ribadito le conclusioni contenute nel ricorso; di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che aveva condannato alla pena di giustizia l’imputato per il reato di appropriazione indebita ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, oltre alle statuizioni civili.
Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato quattro motivi, con cui ha dedotto violazione di legge (il primo, con riferimento all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all’art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione (gli altri tre, ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
2.1 Specificamente, con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della norma incriminatrice (art. 646 cod. pen.) ad una condotta che difetta tanto dell’elemento soggettivo del dolo specifico (l’imputato non ha tratto alcun profitto dalla condotta ascrittagli) che dell’elemento materiale (poichØ tutta la documentazione relativa all’anno 2018 venne restituita alla RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità e l’omissione motivazionale
per mancata valutazione delle argomentazioni difensive.
Al cospetto del capo di imputazione e della contestazione ivi contenuta, relativa alla documentazione dell’anno 2018, la memoria depositata il 10 novembre 2023 nel corso del giudizio di primo grado, dimostra – si sostiene nel ricorso – che la consegna della documentazione contabile relativa all’annualità – e non del solo bilancio di esercizio – fosse avvenuta fin dal giugno 2019.
La motivazione della sentenza, che non ha tenuto conto di tale dato Ł, quindi, manifestamente illogica.
2.3 Il terzo motivo contesta la motivazione in relazione alla sussistenza tanto dell’elemento oggettivo che soggettivo.
In relazione al primo aspetto, a fronte della puntuale contestazione delle conclusioni della sentenza di primo grado, da parte dell’atto di appello, in relazione all’analisi delle risultanze testimoniali, la decisione d’appello ha fornito motivazioni sostanzialmente apparenti.
Altrettanto dicasi per l’ingiusto profitto, dato che la Corte d’appello non ha sostanzialmente replicato agli argomenti difensivi introdotti sul punto dall’atto di appello.
2.4 Infine, con il quarto motivo si contesta la decisione per il travisamento del contenuto della deposizione della testimone COGNOME (che, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, non ha riferito di aver solo ‘preparato’, ma anche consegnato i files relativi alla documentazione asseritamente mancante) e del testimone COGNOME (che ha riferito di non aver mai chiesto all’imputato la documentazione relativa all’anno 2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi addotti con il ricorso sono manifestamente infondati.
Va detto in premessa che si Ł in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Tutti quattro i motivi di ricorso, collegati tra loro, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità (il primo) o vizi di motivazione (gli ulteriori tre) in termini sollevabili in cassazione, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, Ł utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso (nel nostro caso, il primo) deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, Ł, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta
corrispondente alla fattispecie tipica che Ł, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
In sostanza, con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.
Tutto ciò, però, appartiene al merito e non al giudizio di legittimità, ove i parametri dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., consentono a questa Corte la valutazione del discorso giustificativo posto a base della sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della sussistenza, della coerenza interna e della non manifesta illogicità (e non della ‘semplice’, ‘sola’ o ‘mera’ logicità) tanto grave deve essere l’anacoluto logico espresso dal giudice in motivazione, sgrammaticatura logica da rilevarsi ictu oculi per la sua grossolanità.
L’erronea impostazione concettuale sopra descritta rende ‘fattuale’ e valutativo l’intero ricorso, in cui le argomentazioni difensive sono affastellate in maniera ripetitiva, senza esser scandite partitamente.
Tuttavia, in relazione alle doglianze sollevate, Ł necessario evidenziare:
tanto l’atto di appello (pg. 2 – 3) come il ricorso in cassazione (primo motivo) insistono nella confutazione della tesi accusatoria richiamando una mail inviata il 26 giugno 2019 alla amministratrice dell’epoca della società RAGIONE_SOCIALE nonchØ una quietanza di consegna di documenti datata 12 febbraio 2019, ma non si confrontano con i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado (pg. 2 e 3) ove si citano specifiche dichiarazioni dei testi COGNOME (commercialista succeduto al COGNOME che ha negato di aver ricevuto alcunchØ, pur avendo richiesto insistentemente la documentazione al COGNOME, prima della tarda primavera dell’anno successivo) e COGNOME, nonchØ, e soprattutto, con le deposizioni dei Carabinieri COGNOME e COGNOME, che hanno riferito della attività di indagine, esitata nell’apprensione della documentazione mancante relativa all’anno 2018, a seguito dell’esecuzione del sequestro presso lo studio di COGNOME;
il secondo motivo, pur incentrato sulla pretesa illogicità della omessa valutazione di materiale probatorio (deduzione non consentita, per i limiti ordinamentali e penalprocessualisti indicati in premessa), in sostanza deduce un travisamento della prova (e su questo profilo si fonda anche il quarto motivo, che pertanto vien qui considerato), cioŁ una distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio; sennonchØ, tale deduzione Ł soggetta a limiti e condizioni rigorosi, proprio per evitare che si ‘deragli’ rispetto alle caratteristiche ed alla funzione del giudizio di legittimità. Essi sono, per giurisprudenza risalente e consolidata ( ex multis , di recente, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01): (a) identificazione specifica dell’atto processuale sul quale si fonda la doglianza; (b) individuazione dell’elemento fattuale o del dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchØ dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicazione delle ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Ebbene, di tali ‘lettere’, e dei relativi requisiti, il
ricorso soddisfa al piø la (a), la (c) e la (d), ma Ł carente sotto il profilo dell’individuazione del dato confliggente. Infatti, il dato osteso (l’integralità della produzione documentale – di per sØ non risultante dal tenore della ricevuta di data 19 febbraio 2019) non ‘ribalta’ e non ha effetto sradicante di quanto asserito dal AVV_NOTAIO COGNOME, sul ricevimento della documentazione solo il 12 agosto 2020 (su supporto informatico) e dell’esito del sequestro, che risulta effettuato in epoca assai posteriore rispetto alla consegna cui la ricevuta si riferisce, circostanza da cui si desume la parzialità della consegna avvenuta il 19 febbraio antecedente. Da ciò deriva l’insufficienza della deduzione difensiva e, ancor prima, la sua incoercibile natura di argomento ‘di fatto’, piuttosto che di deduzione di diritto, che avrebbe dovuto risolvere. La asserita (ma non dimostrata) contraddizione tra le due fonti conoscitive (il contenuto della ricevuta, da un lato, e le deposizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, dall’altro) irrisolta nella fase anteriore, non può in questa sede essere considerata;
vi Ł infine il terzo motivo, ove ablatis inutilibus (il punto 1 Ł meramente ripetitivo di prospettazione già formulata), si deduce la carenza dell’elemento soggettivo per la mancanza di un ingiusto profitto ascrivibile al COGNOME. Tuttavia, la sentenza impugnata ha indicato che la ritenzione di documenti del cliente per esigere il pagamento della prestazione professionale eccede i limiti del possesso consentito e non può costituire legittimo esercizio del diritto di ritenzione, rappresentando piuttosto un indebito strumento di pressione. Con ciò, la sentenza si Ł posta in linea con la giurisprudenza di questa stessa Sezione che, con orientamento mai disatteso, ha affermato (Sent. n. 26820 del 29/05/2008, Piazza, Rv. 240693 – 01) come integri il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista, per ottenere il pagamento di prestazioni professionali, di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME nella qualita’ di liquidatore e legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME