Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32779 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1174/2025
NOME COGNOME
Relatore –
PU – 12/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 18491NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME NOME RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
PARTE CIVILE: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza 22/01/2025 della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del foro di Roma, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 1 marzo 2022, appellata dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. – per essersi appropriato, con fini di profitto, dei registri IVA e della documentazione contabile
dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, di cui aveva il possesso in qualità di consulente contabile, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera – e condanNOME alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi nella competente sede civile.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in quanto dall’esame RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative e documentali acquisite si evinceva, in conformità con la valutazione del primo giudice, che non vi era mai stata consegna dei libri contabili e che nessun profitto era ravvisabile per l’eventuale detenzione RAGIONE_SOCIALE scritture contro il volere dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria difensiva del 27 agosto 2025, il difensore della parte civile ha indicato le ragioni a sostegno della richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
La memoria difensiva dell’imputato 22 agosto 2025, deve invece considerarsi tardiva in quanto pervenuta nel mancato rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza del 12 settembre 2025 previsti dall’art. 611 cod. pen., tenendo conto della sospensione dei termini feriali (Sez.5, n. 51191/2023; Sez. 6, n. 39559/2024); di essa, pertanto, non può tenersi conto.
Con memorie di replica del 5 settembre 2025 la parte civile ha argomentato sulle conclusioni del PG; la difesa dell’imputato con memoria di replica del 6 settembre 2025 ha contestato le conclusioni della Procura e della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Premesso che la corte territoriale ha proceduto ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo nuovo esame dei testi e acquisendo ulteriore documentazione, deve stabilirsi se sia stato adempiuto l’onere di motivazione rafforzata, richiesto in caso – come quello in esame – di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado.
La sentenza di appello – contrariamente a quanto censurato in ricorso fornisce una convincente ed esaustiva valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie,
sottolineando le incongruenze della decisione di primo grado: riporta le dichiarazioni della COGNOME e della COGNOME che prima dell’imputato si erano interessate della contabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, attestanti come il passaggio RAGIONE_SOCIALE funzioni implicasse la consegna della documentazione, portata dalla COGNOME stessa presso lo studio dell’imputato; indica la conferma di tale circostanza nella causale della fattura relativa all’anno 2015 (‘fisso annuale per tenuta vostra contabilità’) e nella testimonianza di NOME COGNOME, commercialista che era subentrato al RAGIONE_SOCIALE, inutilmente impegNOMEsi nella richiesta di consegna dei libri contabili per far fronte a contestazioni mosse dagli uffici giudiziari per gli anni precedenti; sottolinea come, a seguito RAGIONE_SOCIALE numerose sollecitazioni, il ricorrente non abbia mai negato di aver ricevuto la documentazione contabile, sia pure ‘in modo frammentario, incompleto, tardivo e caotico’ (pec del 14 marzo 2019, indirizzata al difensore della APC); evidenzia, infine, i dati probatori che sono sfuggiti del tutto alla disamina del primo giudice.
Il motivo di ricorso insiste in un’alternativa e in realtà poco plausibile ricostruzione dei fatti, incentrata sulla mancata consegna dei beni, che, oltre a non essere consentita in sede di legittimità perché attinente al merito della vicenda processuale, risulta smentita dalle acquisizioni processuali richiamate nella sentenza impugnata.
Inoltre, il motivo risulta generico nella parte in cui afferma che ‘l’eventuale detenzione contro il volere del dominus non avrebbe portato al NOME alcun profitto’ (pag. 5 del ricorso), omettendo di confrontarsi con i rilievi al riguardo della corte di appello che, ribadendo l’inequivocità del dato probatorio, riteneva superficiale l’analisi del tribunale al quale era sfuggito del tutto ‘come l’imputato avesse un preciso interesse, patrimonialmente rilevante, a non riconsegnare la contabilità ricevuta negli anni, quello, cioè, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dagli uffici finanziari, di non consentire la ricostruzione della sua mala gestio nella cura degli affari dell’associazione che gli era stata affidata e che sarebbe emersa con tutta evidenza qualora il nuovo consulente desigNOME fosse stato in grado di esaminare la relativa documentazione’, con conseguente azione di danni e applicazione di sanzioni da parte degli uffici competenti (pag. 7 della sentenza impugnata).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
L’imputato è altresì condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata di ufficio, in assenza di nota specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME