Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49961 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49961 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bagnara Calabra il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 5 marzo 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti del
parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita della somma di oltre 11 mila euro della quale aveva il possesso (quale legale rappresentante di una agenzia immobiliare) a titolo di deposito cauzionale effettuato dalla persona offesa COGNOME NOME in forza della provvisoria esecuzione nei di lei confronti di un decreto ingiuntivo in favore dell’imputato, poi revocato dal giudice.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sulla congruità dell’offerta reale proveniente dall’imputato della somma di euro seimila ai sensi dell’art. 162-ter cod.pen., offerta non preclusa dalla dichiarazione di apertura del dibattimento al contrario della condotta interamente riparatoria prevista dalla norma;
2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto che la somma di danaro fosse entrata nel patrimonio personale dell’imputato anziché in quello della società a responsabilità limitata da lui amministrata, soggetto diverso al quale andava imputato anche il pagamento del collaboratore di agenzia.
Non sarebbe, pertanto, avvenuta, per mano del ricorrente, alcuna condotta di interversione del possesso, peraltro commessa nell’ambito di rapporti conflittuali di natura civilistica non idonei a dare rilevanza penale al fatto e capaci anche di elidere l’elemento soggettivo del reato, sulla cui sussistenza la Corte non si sarebbe soffermata nonostante la prova della buona fede del ricorrente tratta dal fatto che in favore della società era stato emesso un decreto ingiuntivo successivamente revocato con sentenza della quale non è stata provata l’irrevocabilità;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, in quanto il delitto sarebbe stato portato a consumazione attraverso la prima condotta di appropriazione, avvenuta, secondo l’imputazione, non per effetto della revoca del decreto ingiuntivo, ma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2015.
Le sospensioni del corso della prescrizione, peraltro, non sarebbero state adeguatamente calcolate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene nel minimo conto la statuizione di legittimità, correttamente citata dalla sentenza impugnata, che ha stabilito i principio, del resto desumibile dal chiaro tenore letterale della norma di cui all’ar 162-ter cod.pen., secondo il quale, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l’intervento del giudice prima dell
dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l’operatività della condotta riparatoria o dell’offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell’imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all’art. 1208 cod. civ. (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204).
Alla stregua di tale regola, che la Corte di merito ha applicato, la dichiarazione di apertura del dibattimento preclude che si possa attribuire valenza processuale a tutte le condotte riparatorie (ivi compresa l’offerta reale) previste dalla norma e intervenute successivamente, circostanza temporale, quest’ultima, che il ricorrente non contesta nel caso di specie.
2. In ordine al secondo motivo, il ricorso è fuorviante, poiché non fa riferimento al fatto, sottolineato dai giudici di merito, che il ricorrente aveva ammesso di aver personalmente incamerato la somma di danaro per conto della società della quale era legale rappresentante, firmando anche una dichiarazione con la quale si impegnava a restituirla alla persona offesa in caso di esito sfavorevole del giudizio di primo grado (cfr. fg. 3 della sentenza del Tribunale), evenienza mai realizzatasi e sostituita da una condotta di storno volta a sanare debiti della società e ad effettuare altri pagamenti con la somma non di proprietà dell’imputato che, in quanto posseduta a titolo di deposito cauzionale, aveva un vincolo di destinazione a soddisfare l’eventuale credito riveniente dal decreto ingiuntivo e non poteva essere utilizzata per fini differenti così come invece era avvenuto per mano dell’imputato.
Si tratta di circostanza decisiva che illumina sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e del dolo di appropriazione, nonché della irrilevanza della mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, che il ricorrente (in forza della vicinanza della prova) avrebbe potuto comodamente dimostrare, al contrario, depositando l’eventuale impugnazione di tale statuizione giurisdizionale da parte della società della quale era legale rappresentante.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto deve ritenersi, in punto di diritto ed a fronte di una contestazione in permanenza, che la natura illecita dell’appropriazione della somma da parte del ricorrente poteva aversi solo a seguito della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo che ne imponeva la restituzione mai avvenuta, sicché la consumazione del reato è stata correttamente indicata nella data di tale provvedimento giurisdizionale, quella dell’8 giugno 2016, che non determina neanche ad oggi la prescrizione del reato (pari ad anni 7 e mesi sei) indipendentemente dalla verifica RAGIONE_SOCIALE cause di sospensione del termine che il ricorso contesta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023.