Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39751 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Galatina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 13 marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 dicembre dal Tribunale di Siena, ha riqualificato il fatto contestato all’imputato ai sensi dell’art. 392 cod.pen. nel delitto di appropriazione indebita di cu allì’art.646 cod.pen., confermando la condanna alla pena di 400 euro di multa, al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita e al pagamento di una provvisionale pari ad euro tremila.
Si contesta all’imputato di essersi appropriato della somma di circa 800.000 euro, utilizzando la delega ad operare sul conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, quale pagamento di quattro fatture da lui stesso emesse.
La Corte, accogliendo l’appello dell’imputato, ha ritenuto non sussistere l’elemento della violenza sulle cose necessario per integrare il delitto di cui all’art. 392 cod.pen. e h confermato il giudizio di responsabilità qualificando la sua condotta come appropriazione indebita, per essersi appropriato della somma presente sul conto corrente della controparte utilizzando la delega conferitagli, senza la preventiva autorizzazione della società titolare.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. che impone di non mutare il fatto storico oggetto di contestazione. Nel caso che ci occupa la Corte di appello ha affermato che il fatto storico relativo all’appropriazione di somme di denaro presenti in un conto corrente su cui l’imputato aveva la delega ad operare è ben descritto nella imputazione, sicché l’imputato ha avuto modo di difendersi sul punto; ma il collegio non ha considerato che la fattispecie contestata era del tutto diversa e si identificava ne soddisfacimento di un proprio preteso diritto di credito mediante lo strumento della delega conferita all’imputato dalla persona offesa, mentre la fattispecie di appropriazione indebita comporta un originario possesso della somma di denaro, cui segue un’interversione per un utilizzo uti dominus del bene detenuto, con il fine di conseguire un illecito profitto. La diversa funzione della delega contestata, che non rappresenta lo strumento utilizzato dall’agente per il soddisfacimento delle proprie ragioni, ma il presupposto del possesso qualificato, comporta una modifica del fatto storico tale da aver mutato i contorni essenziali dell’elemento materiale.
Lamenta inoltre il ricorrente che detta qualificazione del fatto storico è stata operat dalla Corte di appello in assenza di gravame del pubblico ministero e senza alcun preavviso alla difesa, con evidente violazione dei diritti dell’imputato sottolinea dall’articolo 611 comma 1 sexies cod.proc.pen.
2.2 Violazione dell’art. 646 cod.pen. poiché non ricorre nel caso di specie l’elemento soggettivo dell’appropriazione indebita, e cioè la volontà di perseguire un profitto ingiusto, in quanto il dolo specifico di detta fattispecie deve ritenersi esclu dall’esistenza di un credito in favore dell’imputato, che aveva natura certa, liquida ed esigibile.
1.11 ricorso non può trovare accoglimento.
2.1 n primo motivo è infondato.
E’ stato infatti precisato che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratt prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta dì difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla RAGIONE_SOCIALE. come bancarotta prefallimentare). (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010 ) Rv. 248051 – 01)
L’oggetto del processo è costituito dall’appropriazione delle somme di denaro presenti sul conto corrente di cui era all’epoca titolare la parte civile costituita; dette somme, virtù della delega ad operare conferita al COGNOME si trovavano nella sua disponibilità. Il dolo specifico dell’appropriazione è stato rinvenuto nella consapevolezza del COGNOME di prelevare le somme di cui era creditore i senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del titolare del conto, in violazione degli accordi intercorsi, co provocando l’azzeramento della provvista con conseguenze pregiudizievoli per la sua controparte contrattuale.
A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, nessun mutamento del fatto storico si è verificato e la delega ad operare sul conto costituisce presupposto della condotta, poiché ha fornito all’imputato la disponibilità delle somme altrui, e al contempo strumento della condotta illecita, che è stata realizzata operando uti dominus, nella consapevolezza che non erano questi gli accordi con la controparte e che non vi era stata neppure la preventiva comunicazione dell’intenzione di eseguire il prelievo.
Va peraltro osservato che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. (Sez. 6 , n. 422 de 19/11/2019, Rv. 278093 – 01)
E nel caso di specie la riqualificazione è stata svolta ex officio dalla Corte di appell sicchè l’imputato ha potuto dispiegare le sue difese con l’atto di ricorso.
2.2 II secondo motivo è generico.
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E’ stato precisato che risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura AVV_NOTAIO o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga “ultra vire delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di un mandato. (Sez. 4 – , Sentenza n. 23129 del 12/05/2022 Ud. (dep. 14/06/2022 ) Rv. 283280 – 01).
La sentenza ha spiegato che nel caso in esame l’imputato ha travalicato i limiti della delega ricevuta, che aveva una funzione di garanzia dell’adempimento del debitore titolare del conto, ma non lo autorizzava a prelevare senza avere previamente informato la controparte e senza essere stato autorizzato al prelievo dal titolare delle somme, così ponendo in essere una condotta uti dominus, in violazione degli accordi intercorsi.
Nella motivazione si riconosce che i crediti vantati dall’imputato erano certi, liquidi esigibili ma si afferma che, in ragione degli accordi intercorsi con la controparte, l delega ad operare sul conto aveva una funzione di garanzia e COGNOME avrebbe dovuto previamente informare la società RAGIONE_SOCIALE e chiedere l’autorizzazione ad effettuare i prelievi.
Corretta o meno che fosse, questa valutazione – che interseca temi in fatto e considerazioni in diritto – aveva e ha all’evidenza un portato logico assorbente e dirimente: si può discutere del perimetro oggettivo della stessa e valutarne in conseguenza la compatibilità con il portato delle condotte sanzionate dall’art. 646 cod. pen. sempre e solo se un obbligo in tal senso risulti concretamente assunto.
Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e con il ricorso ribadisce che i crediti non erano oggetto di contestazione da parte della società titolare del conto, ma così facendo non affronta e censura il nucleo centrale della decisione di merito secondo cui, in forza degli accordi intercorsi, l’imputato avrebbe dovuto comunicare la volontà di prelevare importi tanto ingenti da azzerare la provvista ed essere a tal fine autorizzato dal titolare del conto, mentre aveva utilizzato la delega oltre i limiti concordati e nel consapevolezza di violarli.
3.Per queste considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Va tuttavia osservato che la non manifesta infondatezza dell’impugnazione, che ha consentito l’instaurazione del rapporto processuale, impone di dare rilievo ex art. 129 cod.pen. alla causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione, intervenuta nell more del giudizio.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli affetti penali perché il reato si è prescritto, e la conferma delle statuizioni civili già assunte in ord al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
La Presidente
NOME COGNOME
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione . Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Roma 13 settembre 2024
Il Consigliere estensore NOMECOGNOME ,,o ellino 04,