Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Serra San Bruno il DATA_NASCITA, già difeso fiduciariamente dall’AVV_NOTAIO che in data 18/07/2024 ha rinunciato al mandato;
avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 10 settembre 2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile NOME NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 07/09/2022 che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 e 7 cod. pen, relativamente alla somma di euro 119.000,00 prelevata, per fini personali, dal conto corrente intestato allo zio NOME sul quale era delegato ad operare, ed aveva irrogato la pena di un anno dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale della stessa subordinata al pagamento della somma di euro 130.000,00, liquidata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e morali in favore della parte civile costituita NOME NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite l’allora difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi propri del contestato delitto di appropriazione indebita.
Rileva il ricorrente che NOME NOME, zio dei germani NOME (odierno imputato) e NOME, dopo avere vissuto diversi anni in Canada, nel 2016, ormai ultraottantenne, era rientrato in Italia dimorando presso l’abitazione del nipote NOME; aveva quindi acceso presso la Posta- filiale di Rovigo un conto corrente con accredito dei propri risparmi ammontanti a circa 400.000,00 Euro conferendo delega congiunta ai due nipoti ad operare sullo stesso, circostanza quest’ultima che, già di per sé sola, integrerebbe, rispetto ai fatti di causa, la scriminante del consenso dell’avente diritto, ingiustificatamente esclusa dalla Corte di appello.
Osserva altresì il ricorrente che dagli estratti del conto corrente intestato a COGNOME NOME (doc. 3 allegato al ricorso) emergono prelievi effettuati tramite bancomat ed assegni ad opera di entrambi i fratelli (per l’imputato a partire dal novembre 2017).
In particolare, NOME dal settembre 2016 al novembre 2017 aveva prelevato la somma di 70.000,00 euro, di entità ben superiore a quella necessaria per garantire un tenore di vita soddisfacente allo NOME, mentre l’imputato dal novembre 2017 al gennaio 2019 aveva prelevato la somma di 54.000,00 euro parte della quale poi utilizzata per esigenze della azienda gestita con il fratello (quindi, per bisogni comuni), così come lo NOME NOME aveva più volte raccomandato di fare, ogni volta che ne avessero avuto bisogno e senza necessità di una preventiva autorizzazione.
I successivi prelievi di gennaio 2019 ammontanti ad euro 119.00,00 ed oggetto di imputazione erano stati effettuati dall’imputato a titolo di equa divisione tra due fratelli (entrambi nominati eredi dello zio, dopo la morte avvenuta il 21 dicembre 2019, come risulta dal primo testamento in possesso dell’imputato medesimo) della somma di euro 240.000,00 presente sul conto corrente; una parte di quanto prelevato e cioè i 19.000,00 euro di cui all’assegno emesso in data 14 gennaio 2019 a favore della compagna dell’imputato era stata utilizzata da quest’ultima per estinguere definitivamente un finanziamento che ella aveva contratto e garantito con la propria abitazione per far fronte ad un debito di entrambi i fratelli NOME e NOME.
Tali dati fattuali escludono, secondo il ricorrente, sia la materialità dell )– contestAondotta appropriativa, sia il dolo del reato.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha ritenuto attendibile la versione resa dalla parte civile COGNOME NOME e, invece, non credibile quella offerta dall’imputato.
Ribadisce il ricorrente che entrambi i fratelli germani avevano, ognuno per la propria parte, prelevato con bancomat e carnet di assegni somme depositate sul conto dello zio NOME sul quale erano delegati ad operare, tali prelievi sono stati destinati ad esigenze familiari ed aziendali ed erano altresì reciprocamente noti: l’imputato ne aveva contezza perché gli estratti conto pervenivano presso la sua abitazione, mentre NOME si recava quasi quotidianamente in banca ed aveva pieno titolo per verificare le operazioni eseguite.
Delle due l’una: o entrambi devono rispondere della contestata appropriazione indebita oppure a nessuno dei due può essere addebitato alcunchè.
E’ illogico, o comunque contradditorio, l’assunto della Corte di appello secondo cui i prelievi effettuati da NOME (superiori a 7.000,00 euro mensili) erano giustificati in ragione delle esigenze di vita dello NOME NOME che lo aveva espressamente autorizzato, mentre quelli eseguiti nel 2019 dall’imputato erano, invece, sine causa indebita in quanto non preventivamente autorizzati e, quindi, oggetto di appropriazione indebita.
2.3. In sede di conclusioni il ricorrente chiede che, nel caso di mancato accoglimento dei motivi di cui sopra, la sentenza impugnata sia comunque annullata con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della somma liquidata alla parte civile COGNOME NOME a titolo di risarcimento del danno che è palesemente sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
I due motivi di doglianza – che possono essere esamínati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto deduzioni tra loro collegate – sono manifestamente infondati.
In primo luogo perché entrambi meramente reiterativi delle doglianze dedotte nell’atto di appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti spesi nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una carenza e manifesta illogicità della motivazione.
In secondo luogo perché volti a sollecitare in questa sede una rivisitazione di profili attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, già vagliati dai giudici del merito, così tentando di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito.
2.1. Come è noto, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ripetizione di quelli già proposti nel giudizio di secondo grado e motivatamente disattesi, dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione (v., tra le tante, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, COGNOME; Sez. 3, n. 44882 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Doutartour Sami, Rv. 277710).
A fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata una critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice di secondo grado: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
2.2. E’ altrettanto noto che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 e successivamente
Sez. 3, n. 35397 del 20/06/200. T.R., non mass.; Sez.2, n. 21644 del 13/02/2013, COGNOME ed altri, Rv.255542; Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016, COGNOME altri, non mass.; Sez. 4 n. 5465 del 04/11/2020. F., Rv. 280601).
L’accertamento di fatto è riservato al giudice della cognizione, sicchè le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, delle credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (v. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 COGNOME ed altri, Rv.262575; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 4 n. 10153 dell’11/02/2020, C., Rv.278609).
2.3. E’ infine ius receptum il principio secondo il quale, allorquando ci si trovi di fronte ad una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, la sentenza appellata e la pronuncia del giudice di secondo grado, quando non vi sia difformità sui punti denunciati e siano stati adottati gli stessi criteri nella valutazione del prove, vanno lette in modo congiunto e si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, un unico complessivo corpo decisionale al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicchè la struttura argomentativa adottata dal primo giudice completa il costrutto di appello laddove esso presenti eventuali carenze (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, RV. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, imp. E., Rv. 277218).
2.4. Tanto premesso, nel caso di specie la Corte d’appello (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) ha compiutamente esaminato le censure difensive in punto di giudizio di responsabilità dedotte nell’atto di appello con le quali si evidenziava che – avendo l’imputato (come, del resto anche il fratello) effettuato prelievi da un conto corrente sul quale era autorizzato ad operare senza alcun limite – era da escludersi la condotta materiale di appropriazione e il dolo del reato configurandosi, quantomeno, la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto.
Sulla scorta delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado e precisamente richiamate alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale, con motivazione scevra da manifeste illogicità, ha motivatamente disatteso tali doglianze; con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta e propone nel ricorso qui in esame una diversa “lettura” degli elementi istruttori, operazione non consentita in sede di legittimità.
In primo luogo, il giudice di secondo grado ha fatto proprio il giudizio del Tribunale in ordine alla attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa COGNOME NOME secondo cui la delega ad operare sul conto dello zio NOME era stata rilasciata solo ed esclusivamente a far fronte alla spese necessarie per le esigenze di questi, anche se poi nel corso del tempo il parente aveva consentito di utilizzare le proprie disponibilità economiche per aiutare finanziariamente entrambi i nipoti, ma pur sempre previa sua specifica autorizzazione.
La Corte territoriale ha richiamato anche i riscontri a sostegno di tale portato dichiarativo (che, viceversa, smentivano la versione offerta dall’imputato, rendendola pertanto non credibile), rappresentati dalla querela sottoscritta da COGNOME NOME acquisita in dibattimento ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., dalle testimonianze del direttore della filiale Poste Italiane presso la quale il conto corrente era stato aperto e della moglie di COGNOME NOME, nonché dalla circostanza, emersa documentalmente nel corso delle indagini, che gli assegni postali oggetto di contestazione erano stati emessi dall’imputato non solo a suo favore ma anche a beneficio della compagna e del figlio i quali, appena dopo, avevano effettuato acquisti di vetture e provveduto anche alla estinzione di un prestito personale.
Il vaglio della testimonianza della persona offesa è stato dunque condotto senza incorrere in alcuna manifesta contraddizione ed anzi applicando correttamente il principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che sono, tuttavia, tuttavia opportuni nel caso – come quello di specie – in cui la parte lesa si sia costituita parte civile e che non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 4
All’esito della valutazione positiva di attendibilità della testimonianza offerta dalla persona offesa (non censurabile in questa sede in quanto correttamente condotta) la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza, anche sotto il profilo meramente putativo, della scriminante del consenso dell’avente diritto evidenziando – in piena aderenza ai dati processuali raccolti nel giudizio di primo grado – che lo zio NOME NOME, con comportamenti di segno esattamente
opposto, una volta appreso dei prelievi oggetto di contestazione effettuati senza autorizzazione e mentre egli si trovava ricoverato in ospedale, aveva reagito in modo molto acceso e aveva addirittura revocato la delega ad operare sul conto originariamente rilasciata all’imputato.
Il giudice di secondo grado ha quindi posto l’accento sui limiti al potere di operare attribuito all’odierno ricorrente e sulla successiva mancata restituzione delle somme prelevate (questioni di “fatto”, che implicano un apprezzamento della capacità dimostrativa delle prove, ontologicamente incompatibile con le verifiche effettuabili in sede di legittimità) evidenziando che tali circostanze, come già affermato dal primo giudice, integravano gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita sia sul piano oggettivo che sotto il profilo soggettivo con riferimento ai quattro prelievi effettuati tra il 14 ed il 25 gennaio 2019 oggetto di imputazione che erano documentalmente a lui solo riferibili, essendone rimasto del tutto estraneo il fratello NOME.
Il costrutto argomentativo della Corte territoriale, da leggersi congiuntamente a quello contenuto della sentenza di primo grado, consente quindi di escludere non solo il dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, ma anche la lamentata violazione di legge con riferimento all’art. 646 cod. pen. dovendosi, a tal riguardo, apprezzare la corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui risponde del reato di appropriazione indebita il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga ultra vires delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di un mandato (Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283280; Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 283897).
3. La doglianza in merito alla quantificazione della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento danni (che peraltro non è oggetto di autonomo motivo di ricorso) è del tutto generica.
Il ricorrente si limita a lamentarne la “sproporzione”, senza peraltro in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni sviluppate al riguardo dal giudice di secondo grado ( pag. 9 della sentenza impugnata) il quale, in risposta alle deduzioni difensive contenute nel terzo motivo di appello, ha evidenziato che per la quantificazione del pregíudizio arrecato a NOME – costituito in proprio ma anche quale erede universale di NOME– occorreva fare riferimento in primo luogo a quello concretamente arrecato sul piano patrimoniale, pari dall’ammontare complessivo (euro 119.000,00) delle somme indebitamente prelevate dall’imputato dal conto corrente dello zio, documentate per tabulas; a
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ciò era da aggiungere il danno morale, liquidabile in via equitativa, che motivatamente ritenuto congruo nella misura di euro 11.000,00.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, valut i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando ch l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
La liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in della parte civile non è invece dovuta.
Va richiamato in proposto il principio affermato in due pronunce a Sezion Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e più recentemente SU n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886) secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle fo previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi c inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processual in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa par abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività d contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi.
Nel caso in esame la parte civile non ha fornito alcun contributo, essend limitata a richiedere nelle conclusioni scritte depositate la dichiara d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende Così deciso il giorno 11/09/2024.