Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4784 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a VITTORIA il 12/04/1950
avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa il 13 giugno 2024 il Tribunale di Ragusa applicava all’imputata COGNOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, su concor richiesta delle parti, di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 multa in relazione al reato di appropriazione indebita continuata, ascrittole essersi la stessa appropriata indebitamente di prestazioni pensionistic accreditate post mortem in favore di NOME su un deposito risparmio intestato a quest’ultima, del quale la COGNOME aveva la disponibilit forza di apposita delega.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unic motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applicazione della legge penale.
Assumeva in particolare che il giudice del merito aveva errato nel qualificare la condotta ai sensi dell’art. 646 cod. pen., anche in considerazione del fatto che il denaro depositato sul deposito a risparmio intestato a Fortun Elisetta non era di proprietà dell’ente erogante il trattamento pensionisti nella specie l’INPS – bensì della banca depositaria.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, com 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenut sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando t qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenz (v., in termini, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; nell stesso senso Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01).
Orbene, nel caso di specie la qualificazione giuridica del fatto effettuata giudice del merito non solo non è palesemente eccentrica rispetto all’imputazione, ma è corretta.
Ed invero, a tenore della costante opinione della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furt aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della proc disponga “ultra vires” delle somme depositate (è il caso di specie), ancorch non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di u mandato (v. fra le altre, Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, COGNOME Rv. 28328 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiar inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione del
causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente ver somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29/10/2024