Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10420 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10420 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 2220/2025
CC – 09/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 aprile 2025 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, revocava le statuizioni civili pronunciate in favore del RAGIONE_SOCIALE e confermava nel resto l’impugnata sentenza, con la quale l’imputato COGNOME NOME, già amministratore dei condominii di seguito indicati, era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita pluriaggravata e continuata in concorso ascrittogli limitatamente alle condotte commesse nei confronti del Complesso Residenziale RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE Florida II, del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, del RAGIONE_SOCIALE Centro
Commerciale Nord, del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO e INDIRIZZO, del RAGIONE_SOCIALE Orfeo RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinque motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 78, comma 1, lett.
d), e 163, comma 3, n. 4) cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione delle parti civili.
Rassegnava che già con l’atto di appello la difesa aveva chiesto l’esclusione delle parti civili eccependo che gli atti di costituzione delle medesime erano stati formati in violazione dei dettami di cui all’art. 163, comma 3, n. 4) cod. proc. civ., che, in materia di citazione per il giudizio civile, prevedeva che l’atto dovesse contenere ‘ l’esposizione in modo chiaro e specifico del fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni ‘.
Assumeva che in relazione a tale doglianza la Corte territoriale, errando, aveva ritenuto che l’atto di costituzione di parte civile dovesse contenere gli elementi indicati nel citato art. 163 solo nel caso in cui fosse stata la parte civile a proporre gravame avverso la sentenza di primo grado, e dunque nel caso in cui l’oggetto del giudizio di secondo grado fosse limitato agli effetti civili della sentenza penale impugnata, laddove nel caso di specie era stato l’imputato a proporre appello, in tal modo devolvendo al giudice del gravame anche le statuizioni di responsabilità penale.
Deduceva che in realtà la Corte di cassazione, nella composizione più prestigiosa, con la sentenza n. 38481 del 2023 aveva dettato le linee guida in relazione alla corretta costituzione di parte civile, statuendo che l’atto di costituzione di parte civile dovesse contenere l’esposizione chiara e specifica della causa petendi e delle ragioni che legittimavano la domanda agli effetti civili, non essendo sufficiente il mero richiamo al capo d’imputazione, e ciò sin dal momento dell’atto di costituzione, dovendosi contemplare fin da tale momento il possibile epilogo decisorio in caso di impugnazione residuate per i soli effetti civili, al quale poter fare fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile, considerato che nell’ipotesi di devoluzione al giudice di appello delle sole questioni civili il secondo grado del giudizio doveva necessariamente essere celebrato con le forme del rito civile davanti al giudice civile competente.
Assumeva che nel caso di specie gli atti di costituzione di parte civile – in particolare quelli delle parti civili RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE Orfeo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO II – erano stati redatti in violazione degli artt. 163 cod. proc. civ. e 78 cod. pen., disposizione quest’ultima che trattava delle formalità della costituzione di parte civile, poiché non contenevano la descrizione di tutte le condotte illecite asseritamente commesse dal COGNOME in danno delle suddette parti offese e neppure l’elenco dei documenti e degli atti di indagine dimostrative delle movimentazioni illecite di denaro contestate e dell’effettivo ammontare del danno cagionato.
Deduceva che anche gli atti di costituzioni di parte civile depositate nell’interesse dei singoli condomini erano stati redatti in violazione dell’art. 163 cod. proc. civ. poiché contenevano la mera trascrizione del capo di imputazione, senza precisare né la quota millesimale di pertinenza del singolo condomino né il danno effettivamente cagionato al medesimo.
Concludeva sul punto affermando che la sentenza impugnata doveva essere annullata nella parte in cui aveva omesso di escludere dal processo le parti civili costituite.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 61, n. 7), cod. pen. in relazione alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Assumeva che il condominio non era un soggetto giuridico e non aveva personalità giuridica, ma era un ente di gestione collettiva di interessi individuali, così che il danno cagionato dall’imputato doveva essere rapportato a ogni singolo condomino e in particolare alla singola quota millesimale, così che si trattava di un danno patrimoniale di modesta entità e certamente non di rilevante gravità.
Deduceva che l’esclusione della citata aggravante aveva incidenza sul termine per proporre la querela, che il reato di appropriazione indebita non aggravato era procedibile a querela già in epoca anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, che il COGNOME era stato arrestato il 12 maggio 2022, con ampio risalto nella stampa regionale, così che ragionevolmente tutti i condomini avevano appreso dei reati commessi dall’imputato in loro danno fin la mese di maggio 2022; ciò premesso osservava che, a fronte del fatto che il termine per proporre querela da parte dei singoli condomini sarebbe scaduto nel mese di agosto 2022, tutte le querele dovevano essere considerate tardive in quanto erano state
presentate a partire dalla fine del mese di ottobre e pertanto oltre il termine previsto dalla legge.
Concludeva sul punto affermando che la sentenza impugnata doveva essere annullata con contestuale declaratoria di non luogo a procedere per tardività delle querele.
Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione alla liquidazione delle spese processuali effettuata in favore delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME, che la difesa riteneva illegittima.
Osservava che la domanda di risarcimento del danno dei detti condomini non era stata accolta, considerato che il giudice di merito aveva affermato che i medesimi sarebbero stato destinatari, pro quota, del risarcimento del danno disposto in favore del proprio condominio di appartenenza, così che doveva ritenersi che le costituzioni di parte civile dei citati condomini fossero solo delle inutili duplicazioni di quelle dei rispettivi condominii di appartenenza e come tali dovevano essere escluse fin dal momento della costituzione.
Deduceva che il regime delle spese processuali nel caso di costituzione di parte civile era regolato dal principio della soccombenza (art. 541 cod. proc. pen. e che pertanto il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno comportava il venir meno del diritto della parte civile alla liquidazione delle spese processuali.
Con il quarto motivo deduceva mancanza di motivazione assumendo che la Corte d’Appello non aveva valutato tutte le argomentazioni dedotte con l’atto di appello e non aveva argomentato in maniera adeguata in merito alle statuizioni adottate, con particolare riferimento alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e alla effettuata liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili.
Con il quinto motivo deduceva inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alla diminuzione di pena effettuata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena base.
Assumeva che la determinazione della pena base nel massimo edittale era contraddittoria rispetto alla ritenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, e che la pena inflitta era sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti, considerato che le parti civili avrebbero trovato il pieno soddisfacimento delle loro pretese in
considerazione della somma di denaro ancora in sequestro, pari a euro 105.000,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le costituzioni di parte civile, come si legge nella sentenza di primo grado, sono state depositate all’udienza del 6.11.2023 e ammesse all’udienza del 14.2.2024.
Deve essere condiviso il rilievo difensivo contenuto nel ricorso secondo il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, l’atto di costituzione di parte civile deve contenere, a mente dell’art. 163, comma 3, n. 4), cod. proc. civ., ‘ l’esposizione in modo chiaro e specifico del fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni ‘, sin dal momento dell’atto di costituzione, dovendosi contemplare fin da tale momento il possibile epilogo decisorio in caso di impugnazione residuate per i soli effetti civili, al quale poter fare fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.
Il Giudice di legittimità, nella composizione più prestigiosa (Sez. U, Sentenza n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), ha, infatti, avuto modo di affermare che ‘ Se, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. Ciò significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, COGNOME, Rv.279490-01; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 260325-01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 256500-01), ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente «alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile», come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate,
e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente «fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa» (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01). In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l’esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell’art. 35, comma 1, di detto decreto, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si è inserito appunto l’inciso «in modo chiaro e specifico»). Non, dunque, in un mero “aggiustamento cosmetico” si è risolta la specificazione inserita nell’art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili. E tutto ciò è stato appunto riassunto dalla Relazione illustrativa menzionata laddove, come già ricordato in principio, si è fatto riferimento all’onere del danneggiato di prevedere l’eventualità del rinvio di cui all’art. 573 comma1-bis sin dal momento della costituzione di parte civile ‘.
Ciò premesso, osserva il Collegio che l’esame degli atti di costituzione di parte civile consente di apprezzare che tutti i detti atti contengono l’esposizione specifica dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, in ossequio ai dettami dell’art. 163, comma 3, n. 4), cod. proc. civ., dovendosi anche considerare che tali fatti nel caso di specie emergono in modo concreto dall’imputazione, che nella specie risulta formulata in modo estremamente analitico.
Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve preliminarmente rilevarsi che, come indicato nelle sentenze di merito, al momento della conoscibilità da parte dei condomini dei fatti illeciti provocati ai loro danni dal ricorrente vigeva il regime di procedibilità d’ufficio venuto meno a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia che ha reso procedibile a querela l’appropriazione indebita commessa con abuso ex art. 61 n. 11 cod.pen, aggravata
dal danno ingente entità. Da tale data decorrono i tre mesi previsti per la proposizione di una valida tempestiva querela. Nel caso in esame tutte le querele presenti in atti sono antecedenti al marzo 2023 per cui correttamente sono state considerate come valide condizioni di procedibilità.
La doglianza che investe la sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità è inammissibile, in quanto aspecifica e reiterata.
Il motivo non si confronta con le corrette argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello che, in relazione alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ha osservato (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ‘ appare pacifico che la perdita fino a 50.000 euro per alcuni condomini e di minori somme per altri, comunque nell’ambito di migliaia di euro, rappresenta una perdita ingente, considerando che l’ente giuridico danneggiato è proprio il condominio come soggetto giuridico e che le somme sottratte ad ogni condomino hanno comportato una mancanza grave di risorse essenziali per il condominio stesso, che avrebbe dovuto impiegare quelle somme per voci di spesa necessarie alla vita dei singoli immobili, e per tanto sia per l’entità delle somme sottratte sia per il mancato impiego che di esse avrebbe dovuto essere fatto, la loro sottrazione deve essere considerata causa di un danno ingente ‘ (v., in tema, Sez. 2, n. 11323 del 09/02/2021, Bianchini, Rv. 280807 – 01, secondo cui, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell’amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all’unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere).
Diversamente, è fondato il terzo motivo, dovendosi considerare che il regime delle spese processuali per il caso di costituzione di parte civile risulta regolato dal principio della soccombenza, secondo il quale le spese processuali non possono mai essere liquidate in favore di una parte che all’esito del giudizio risulti soccombente.
Nella specie il giudice di primo grado, con statuizione che non è stata oggetto di riforma da parte della Corte d’Appello, ha ritenuto di non accogliere le domande di risarcimento del danno proposte dai singoli condomini (v. pagg. 16 e 17 della sentenza di primo grado), così che i medesimi, in relazione alla domanda civile, devono essere considerate parti soccombenti, e cionondimeno in loro favore sono state liquidate le spese processuali, in palese violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alle statuizioni relative alle spese liquidate in favore dei singoli condomini costituitisi parte civile.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico, salvo i riferimenti alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità e alle spese processuali liquidate in favore delle parti civili, temi rispetto ai quali ci si riporta a quanto già argomentato in sede di trattazione del secondo e del terzo motivo di ricorso.
È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il quinto motivo, dovendosi considerare legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali – pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si fondano su presupposti diversi (v. in tal senso, ex multis , Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, S., Rv. 272022 – 01).
Del tutto aspecifica per mancato confronto con le argomentazioni dei giudici di merito è la doglianza in punto eccessività della pena. La sentenza impugnata ha argomentato le ragioni dell’entità della pena con argomentazioni condivisibili e non specificamente contestate dal ricorrente.
Deve infine osservarsi che il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO hanno depositato atti di revoca della costituzione di parte civile e di remissione di querela; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di appropriazione indebita in danno dei detti condominii per essere i reati estinti per remissione di querela.
Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di appropriazione indebita in danno del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE per essere i reati estinti per remissione di querela e per l’effetto deve essere eliminata la relativa pena pari a mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascun reato; inoltre, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle spese sostenute dalle costituite parti civili NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME che devono essere eliminate; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e per l’effetto l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
COGNOME, spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di appropriazione indebita in danno del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO per essere i reati estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena pari a mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascun reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese sostenute dalle costituite parti civili INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 09/12/2025
Il Consigliere estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME