Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7982 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 15/3/2023 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal AVV_NOTAIO ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso;
letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
-1. L’imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Roma per i reati di appropriazione indebita, dichiarando la prescrizione per le condotte commesse fino al 14 settembre 2015 e confermando l’accertamento della responsabilità per i fatti del 29 ottobre, 15 e 24 dicembre 2015, 15 gennaio e 8 marzo 2016, unificati sotto il vincolo della continuazione, con la conseguente riduzione della pena- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti:
1.1. Vizio esiziale di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) perché la Corte di merito, indicando per data le singole condotte di appropriazione (bonifici bancari) per le quali ha confermato la responsabilità, non ha tenuto conto del fatto che i bonifici del 29 ottobre 2015 e dell’8 marzo 2016 non erano diretti verso il conto corrente dell’imputato; né la Corte ha tenuto conto del motivo di gravame con il quale si argomentava circa la genericità di una contestazione appropriativa delle risorse finanziarie della convivente more uxorio tralasciando del tutto le spese affrontate dall’imputato per il sostentamento del menage familiare, dovendo l’imputato provvedere al mantenimento della coppia e delle due figlie della convivente con le modeste (se rapportate al tenore di vita medio del gruppo familiare) risorse messe a disposizione dalla parte civile; la Corte inoltre avrebbe dovuto dare del fatto una lettura costituzionalmente orientata, applicando per analogia la disposizione scriminante di cui all’art. 649 cod. pen..
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i delitti contestati, avendo la Corte di appello, come il Tribunale, del tutto svalutato la totale mancanza di dolo appropriativo, apparendo viceversa evidente che l’imputato avesse bonificato alcune delle somme spese per il mantenimento delle figlie della convivente, delle quali non era di certo onerato.
1.3. Con il terzo motivo la difesa dell’imputato solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, nella parte in cui non prevede che debbano restare escluse dalla penalità le condotte appropriative commesse nell’ambito della convivenza more uxorio.
1.4. deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte argomentato specificamente in ordine alla misura della pena base, discosta dal minimo edittale, e dei singoli aumenti calcolati per continuazione.
1.5. ancora, vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett: e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte argomentato il rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva di bilanciare in prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, tenuto anche conto del danno patrimoniale più ridotto riconosciuto con la sentenza di appello.
1.6. GLYPH Con GLYPH l’ultimo GLYPH motivo, tempestivamente depositato, GLYPH per quanto separatamente proposto, il ricorrente lamenta omesso rilievo della intervenuta prescrizione dei reati commessi dal 15 settembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo dei motivi di ricorso sono fondati, gli altri restano assorbiti.
1.1. La Corte ha rigettato le specifiche argomentazioni dubitative svolte in ordine alla prova della natura appropriativa indebita delle condotte per le quali ha confermato il giudizio di responsabilità, senza tener conto della effettiva destinazione dei due bonifici (29 ottobre 2015 e 8 marzo 2016) non indirizzati verso l’iban dell’imputato. Né la Corte ha affrontato il tema, pure posto con i motivi di appello, delle modalità della condotta, che non potevano avvenire alla totale insaputa della parte civile; tampoco la Corte si è posta il problema delle spese sostenute dall’imputato per il mantenimento delle figlie della sola convivente; spese delle quali non poteva ritenersi onerato il ricorrente, che non ne era il genitore. Tali palesi deficit motivazionali, che cadono su punti rilevanti della decisione, impongono l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuovo esame dei punti decisivi di doglianza pretermessi.
1.1. Occorrerebbe, pertanto, se sui tempi del processo non fosse già caduta la scure della prescrizione (che alcuni autori efficacemente definiscono quale misura della legalità nel tempo), che sui punti oggetto di fondata censura la Corte di merito provvedesse ad una nuova e più approfondita valutazione, che tenesse realmente, e non solo apparentemente, conto delle doglianze sviluppate con i motivi di gravame, accompagnati peraltro da pertinente corredo documentale.
Tuttavia, stante la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, il decorso del tempo successivo alla data della decisione di appello (15/3/2023) può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
2.1. Non ricorrendo eventi che possano aver determinato la sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione dei reati commessi fino all’8 marzo 2016, per la prescrizione intervenuta 1’8 settembre 2023 (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto, per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel co del processo).
2.2. Stante la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata, agli effetti penali, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
L’annullamento va, viceversa, disposto con rinvio, ai soli effetti civili. Richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), la massima espressione di collegialità ha, infatti, recentemente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228). Il rinvio deve pertanto essere disposto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., in favore del giudice civile, che, all’esito del giudizio, provvederà anche al regolamento delle spese sostenute dalle parti in questo grado del giudizio (da ultimo, Sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Rv. 284530, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.