Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15040 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POZZONOVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANGERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte ci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo il rigetto del ricorso, con deposito di comparsa conclusionale e nota delle spes AVV_NOTAIO, per NOME e NOME COGNOME,
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 9 gennaio 2023, ha dichiarato di non doversi COGNOME nei confronti delle ricorrenti in ordine al r di appropriazione indebita loro contestato in quanto estinto per prescrizion confermando le statuizioni civili in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a.
Le ricorrenti, legate da rapporto familiare, erano accusate di aver preleva indebitamente da due conti correnti a loro cointestati, accesi presso l’istitu credito costituitosi parte civile, la somma complessiva di euro 90.000 di proprie di una coppia di coniugi con la quale intercorreva un rapporto di parentela e c necessitava di assistenza.
Ricorrono per cassazione, ai soli effetti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di legittimazi di NOME NOME a proporre querela.
Questi, nipote dei coniugi COGNOME NOME le ricorrenti e cointestatario dei c unitamente a loro, non avrebbe agito, per sua stessa ammissione, a tutela dell propria quota di danaro depositata sui conti, ma nell’esclusivo interesse de coppia di congiunti allorquando uno dei due era ancora in vita e non aveva rilasciato al querelante alcuna procura speciale;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo circa tardività della querela.
La Corte, sul punto, ancorando il dies a quo per proporre la querela al momento in cui NOME NOME aveva avuto piena conoscenza dell’illecito contestato all ricorrenti, avrebbe travisato le dichiarazioni rese da quest’ultimo, dal momen che il querelante aveva dichiarato NOME, fin dall’estate del 2014, a fronte di querela sporta a maggio del 2015, egli fosse consapevole, disponendo dei sistemi elettronici di collegamento con i conti correnti, delle appropriazioni indeb operate dalle ricorrenti, tanto da chiederne la restituzione e rivolgersi a legale che aveva preso contatti con la banca;
violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizion del reato prima della sentenza di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto determinare la revoca delle statuizioni civili.
Si sostiene che le appropriazioni indebite di somme di danaro, avvenute in più riprese, tra il mese di agosto del 2014 ed il gennaio del 2015, si erano consumat a seguito delle richieste di restituzione inevase avanzate da RAGIONE_SOCIALE NOME e
dunque, prima della sentenza di primo grado, anche a voler considerare i periodi di sospensione intervenuti e pari a 173 giorni.
Di tanto, la Corte non avrebbe tenuto conto nonostante l’eccezione fosse stat sollevata con i motivi di appello;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del condotta illecita delle imputate per gli effetti di essa sotto il profilo civilist
Si assume che le ricorrenti, in quanto cointestatarie dei conti correnti, e comproprietarie delle somme ivi contenute sulla base delle norme del codice civile, sicché non poteva aversi alcuna appropriazione indebita, per di più tenend conto del fatto che le imputate, avendo la firma disgiunta e non essendovi alcu vincolo di destinazione delle somme di danaro, potevano operare in tutta libert e per l’intero ammontare di quanto contenuto nei conti correnti.
Peraltro, i coniugi cointestatari avevano tacitamente ratificato le operazi dimostrando così il loro animus donandi verso le ricorrenti loro nipoti, con le quali intrattenevano rapporti familiari sereni, in ragione dei quali trov giustificazione sia la cointestazione a costoro dei conti correnti, sia il depos una somma iniziale di 115.000 euro di esclusiva proprietà dei coniugi COGNOME COGNOME anche l’istituzione di coerede della ricorrente COGNOME NOME.
Infine, nel ricorso si sottolinea che l’imputata NOME COGNOME COGNOME cointestat soltanto di uno dei due conti correnti di interesse, quello nel quale non risultav effettuate operazioni anomale e che il processo civile intentato da NOME NOME nei confronti delle ricorrenti per la restituzione delle somme di danaro si estinto;
violazione di legge in ordine al riconoscimento del danno in capo alla part civile RAGIONE_SOCIALE
Tale danno non sarebbe stato quantificato se non in termini generici.
Non si sarebbero evidenziati né profili di danno patrimoniale – posto che le somme in ipotesi distratte erano state reinvestite in prodotti finanziari della stessa – né profili di danno morale, per nulla provato e neanche richiesto in sede civ dalla banca, che non si era costituita nel procedimento avviato da NOME NOME.
Le condotte commesse dall’imputata COGNOME NOME, NOME promotrice finanziaria dell’istituto di credito, sarebbero state improntate a correttezza e mai sottop a rilievi all’interno della banca.
Pertanto, le domande civili avrebbero dovuto essere rigettate, con condanna della parte civile alle spese.
Si dà atto che nell’interesse della parte civile è stata depositata una memori data 25/02/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, le ricorrenti sorvolano del tutto sulla circostanza specificata a fg. 6 della sentenza impugnata, secondo cui le somme giacenti su conti correnti, secondo la ricostruzione di merito operata dalla Corte di appell qui non rivedibile, provenivano interamente dai coniugi COGNOME (NOME lo stesso ricorso ammette sia pure a diverso fine) e ad esse era stata attribuita la spec finalità di servire per i bisogni e l’assistenza dei coniugi COGNOME, zii delle i e del querelante; sicché, l’appropriazione per fini diversi e nell’esclusivo inte delle ricorrenti, ledeva direttamente la posizione di COGNOME NOMENOME NOME NOME le imputate alle finalità dell’accordo tra tutti gli interessati che aveva dato all’apertura dei conti correnti con quelle modalità e che avrebbe richiesto u gestione congiunta del danaro esclusivamente per l’assistenza degli anziani da quali proveniva la sorte e non per finalità differenti.
In ordine al secondo motivo, la sentenza impugnata ha offerto una valutazione di merito, non manifestamente illogica e per questo non rivedibile in questa sede in ordine alla tempestività della querela, ancorata alla piena conoscenza da par del querelante dell’esatta portata delle operazioni di appropriazione indeb commesse dalle imputate, quale era provenuta attraverso gli accertamenti devoluti alla RAGIONE_SOCIALE parte civile, rispetto all’esito dei quali la quere tempestiva.
L’assunto della Corte di appello risulta in linea anche con i passaggi motivaziona non richiamati in ricorso, nei quali è stato sottolineato che, alle prime richies restituzione delle somme avanzate dal querelante alle imputate, costoro avevano falsamente risposto che si trattava di storni per investimenti anche nel interesse, senza riferire quanto successivamente appreso dai controlli bancari cioè, che la firma del querelante era stata falsificata dalla ricorrente COGNOME COGNOME al disinvestimento e che era stato costituito altro conto corrente quale il querelante era estraneo.
In ordine al terzo motivo, la retrodatazione del dies a quo del termine di prescrizione, è stata proposta dalle ricorrenti in termini generici rispetto al ca effettuato dalla Corte di appello sulla base della circostanza, sottolineat Tribunale e ripresa in ricorso (fg. 11 di questo), che il reato doveva ritenersi anche se commesso in tempi diversi e non si era perfezionato se non dopo la richiesta di restituzione inevasa a seguito della piena contezza dell’illeci
L
parte del querelante, secondo quanto contestato nella imputazione con riguardo al tempus commissi delicti.
Fino a quel momento, infatti, le ricorrenti erano potenzialmente in grado d restituire quanto sottratto e solo il non averlo fatto segnava il momen consumativo del reato. Di tal che, considerati i sopra indicati giorni di sospensio della prescrizione (173), quest’ultima veniva a maturazione solo in data 24/03/2023, data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.
In ordine al quarto motivo, l’aver individuato COGNOME NOME NOME soggetto danneggiato dal reato, in ragione della precisa finalità di destinazione impress alle somme dai coniugi COGNOME – COGNOME ne escludeva in re ipsa l’intento donativo dà ragione della esistenza delle condotte di appropriazione indebita, compiute dalle imputate allo scopo di stornare le somme contenute nei conti correnti verso il proprio personale patrimonio, senza mai restituirle.
Le condotte, NOME ha specificato la sentenza ma non il ricorso, erano state commesse in combutta tra le imputate (madre e figlia), con la partecipazione anche della COGNOME che, sebbene non intestataria del secondo conto corrente, aveva falsificato le firme del querelante per COGNOME a parte dei disinvestiment compiendo questo ed altri atti scorretti verso la banca parte civile nella qualit promotore finanziario dì essa (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, rimanendo del tutto ininfluente, in questa sede ed in relazione alle odierne statuizioni, il de della causa civile intentata da COGNOME NOME contro le ricorrenti e quanto in ess verificatosi.
Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, prendendo spunto dalle condotte non corrette della ricorrente COGNOME, NOME indicate sopra a proposito del quarto motivo – e che avevano determinato la risoluzione del suo contratto di agenzia con l’istituto di credito (fg. 4 sentenza impugnata) – ha individuato una componente di danno all’immagine della parte civile con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in que sede, rimandandone la quantificazione alla opportuna sede.
Le censure difensive in proposito, non richiamando i dati decisivi posti alla bas della statuizione adottata, si rivelano generiche.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa delle stesse
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ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché di quel sostenute dalla parte civile liquidate NOME da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE
che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Cosi deciso, il 13/03/2025
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Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
Il Presidente
NOME pellegrino