Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27747 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA INDIRIZZO NOME, nata a Brugherio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria nell’interesse dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la quale si è insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/02/2024, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 23/12/2021 del Tribunale di Monza con la quale NOME COGNOME e sua madre NOME erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ed C 800,00 di multa ciascuno per il reato, commesso in concorso fra loro, di appropriazione indebita pluriaggravata (dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e dall’avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera) di somme del condominio di INDIRIZZO, in Monza
(presenti sul conto corrente intestato a tale condominio), del quale il COGNOME era stato amministratore.
Avverso tale sentenza del 14/02/2024 della Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la prescrizione del reato.
Nel sostenere che la Corte d’appello di Milano avrebbe errato col ritenere «l’unicità del reato», atteso che «la condotta appropriativa non è unica, ma è caratterizzata da diverse condotte, tutte suscettibili di far decorrere un diverso termine di prescrizione», e che «’appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa», i ricorrenti deducono che la stessa Corte d’appello di Milano avrebbe dato atto che le contestate condotte appropriative sarebbero «riferibili al mese di luglio 2016, ed il condominio non era più amministrato dal NOME COGNOME fin dal mese di settembre 2016», con la conseguenza che, anche considerando le sospensioni della prescrizione in ragione del rinvio del processo per impedimento «dell’imputato» e della pandemia da Covid-19, il reato sarebbe ormai prescritto «per decorso del termine massimo».
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 120 cod. pen. e degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen.
2.2.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono l’erroneità della tesi sostenuta dalla Corte d’appello di Milano secondo cui, ai fini della proposizione di una valida querela da parte di un condominio, «occorre la manifestazione di una volontà collegiale, rappresentativa della volontà maggioritaria degli altri condomini» (pag. 5 della sentenza impugnata), anziché, come sarebbe stato affermato da Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, COGNOME COGNOME, Rv. 279057-01, l’unanimità dei consensi di tutti quanti i condomini. Con la conseguente invalidità, nella specie, della querela, in quanto la proposizione di essa era stata approvata con una deliberazione dell’assemblea condominiale che era stata adottata a maggioranza e non all’unanimità dei condomini. I ricorrenti deducono altresì che, posto che, a seguito della «riforma del 2018», il reato di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 11, cod. pen., è divenuto procedibile a querela di parte, «MI Giudice, ravvisando l’erroneità della querela proposta soltanto a maggioranza e non all’unanimità, avrebbe dovuto concedere alla persona offesa un termine di 90 giorni per la proposizione della querela, in difetto il reato è improcedibile».
2.2.2. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamente affermato la tempestività della proposizione della querela da parte del condominio, atteso che «l’appropriazione indebita è reato che si consuma con la prima condotta appropriativa, pertanto, essendo avvenuta nel
mese di luglio 2016, la querela avrebbe dovuto essere proposta entro novanta giorni da quel momento, e non dalla cessazione dell’amministrazione del COGNOME». Con la conseguente tardività della proposizione della querela.
2.2.3. Sotto un terzo profilo, i ricorrenti deducono ancora la violazione dell’art. 337 cod. proc. pen. in quanto, nella proposta querela, non sarebbe stata indicata, come prescritto da tale articolo, «la fonte dei poteri del legale rappresentante». I ricorrenti trascrivono in proposito il passaggio della già citata Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, COGNOME, che figura nel primo capoverso della pag. 4 della stessa sentenza.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2313 «e SS.» cod. civ. con riguardo all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e, in particolare, alla ritenuta sussistenza, in capo alla stessa COGNOME, dell’elemento soggettivo del reato. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello di Milano avrebbe «ader» all’errore che era contenuto nel capo d’imputazione di essere la COGNOME socio accomandatario, anziché, come effettivamente era, socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE Nel rappresentare come nelle società in accomandita semplice i soci accomandanti non possano compiere atti di amministrazione (art. 2320 cod. civ.), la quale può essere conferita soltanto ai soci accomandatari (art. 2318 cod. civ.), i ricorrenti rappresentano che da ciò discenderebbe che la signora COGNOME, in quanto socio, appunto, accomandante di RAGIONE_SOCIALE, «non può aver concorso in alcun modo agli atti appropriativi posti in essere a vantaggio della RAGIONE_SOCIALE». I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello di Milano secondo cui l’essere la COGNOME socio accomandante di detta società di persone sarebbe un elemento «ininfluente» (pag. 8 della sentenza impugnata), atteso che «la NOMEa COGNOME NOME non ha mai incassato per sé alcun assegno, infatti, anche a voler ricondurre all’imputata la girata all’incasso, il denaro è confluito sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, e non sul conto corrente di quest’ultima». Tale denaro «non entra nella disponibilità diretta del socio accomandante, il quale è un soggetto distinto rispetto dalla società, e quindi non ne beneficia in alcun modo, almeno sino alla distribuzione degli utili (attività della quale non vi è prova che sia avvenuta)», con la conseguenza che, in difetto di tale disponibilità, il reato di appropriazione indebita non si perfezionerebbe. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, poi, al versamento di assegni tratti sul conto corrente del condominio su un conto corrente cointestato ai due imputati, i ricorrenti deducono che «tale cointestazione del conto corrente non può essere motivo di riconoscimento della responsabilità in capo alla NOMEa COGNOME, in quanto le condotte ascritte sono tutte riferibili all’altro coimputato, il quale avrebbe tratto assegni per versarli
conto corrente comune, senza nessuna partecipazione fattiva da parte della NOME NOME».
2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamente trascurato di attribuire rilievo, ai fini della concessione delle suddette circostanze attenuanti, al comportamento processuale collaborativo dei due imputati, segnatamente, al fatto che essi avevano prestato il proprio consenso all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti di indagini che erano contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
2.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 163 cod. pen. con riguardo al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.
I ricorrenti lamentano che la motivazione della prognosi negativa in ordine all’astensione dal commettere ulteriori reati, oltre a poter valere per il solo COGNOME e non anche per la COGNOME, sarebbe «errat» e non «adeguata», in quanto non risulterebbe chiaro l’iter logico-giuridico che è stato seguito dalla Corte d’appello di Milano per giungere alla stessa prognosi.
Ciò anche in quanto dagli atti processuali emergerebbe che i due imputati, oltre a essere incensurati, «non svolgano più alcuna attività che abbia a che vedere con l’amministrazione di condomini», sicché non si comprenderebbe «dove si possa trovare quella escalation di comportamenti dai quali addurre l’inclinazione degli imputati a commettere nuovi crimini, soprattutto della stessa specie».
I ricorrenti deducono ancora che alla COGNOME «non può certo applicarsi l’aggravante dell’abuso di relazione, in quanto non solo la medesima non è socio amministratore della società, ma non ha nemmeno svolto la professione di amministratore di condominio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione, affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, ha chiarito che, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative a un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso (Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336-01, la quale ha evidenziato in motivazione che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione
dalla carica l’amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse. In senso analogo: Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271199-01).
Applicando tale condiviso principio al caso di specie, anche considerando, come è sostenuto dai ricorrenti, «che il condominio non era più amministrato dal NOME COGNOME fin dal mese di settembre 2016» – e, quindi, che lo stesso COGNOME era cessato dalla carica già il 31 agosto 2016 -, si ha che: a) il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (applicabile per l’esistenza di atti interrutti del corso della prescrizione) sarebbe scaduto il 29/02/2024; b) tuttavia, poiché il corso della prescrizione era rimasto sospeso per 120 giorni in conseguenza dei rinvii del dibattimento di primo grado per impedimento dell’imputato COGNOME a rendere l’esame (specificamente: rinvii delle udienze del 12/11/2020 e del 18/03/2021), il suddetto termine del 29/02/2024 deve essere aumentato del suddetto periodo di sospensione di 120 giorni, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato, in quanto scadrebbe solo il 28/06/2024.
Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto i primi due profili in cui è articolato e non è consentito sotto il terzo profilo in cui è articolato.
2.1. Quanto al primo profilo, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la proposizione di una valida querela, da parte di un condominio, in ordine a un reato che si assuma commesso ai danni del patrimonio condominiale, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279057-01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266325-01; Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249259-01; Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218562-01. Si veda peraltro, più recentemente: Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, COGNOME, Rv. 244991-01, la quale – in relazione a una fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all’impianto condominiale – ha affermato il principio secondo cui l’amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall’art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione a un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni).
Orbene, e in ogni modo, il menzionato conferimento dell’incarico all’amministratore deve essere approvato dall’assemblea condominiale secondo il principio maggioritario, che regola il funzionamento della stessa assemblea,
segnatamente, con la doppia maggioranza, per quote e per teste, che è prevista dall’art. 1136 cod. civ., essendo la necessità dell’unanimità limitata alle delibere che, ad esempio, comportino una radicale modificazione della cosa comune.
Il riferimento, che figura nelle menzionate sentenze COGNOME (Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001) e COGNOME (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020), alla necessità di una «unanime» manifestazione di volontà dei condòmini – termine sul quale fa principalmente leva il motivo di ricorso – si deve pertanto evidentemente intendere, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d’appello di Milano («occorre la manifestazione di una volontà collegiale, rappresentativa della volontà maggioritaria degli altri condomini»), nel senso della necessità di una manifestazione di volontà che coinvolga la totalità dei componenti del condominio nella sua espressione istituzionale che è costituita dall’assemblea, la quale, funzionando in base al principio maggioritario, esprime la volontà unica e impersonale del condominio.
Ne discende che nessuna violazione o falsa applicazione di legge è stata commessa dalla Corte d’appello di Milano col ritenere la validità della querela che era stata proposta dal successivo amministratore (quello che era succeduto al COGNOME) su autorizzazione dell’assemblea del condominio di INDIRIZZO, in Monza, adottata a maggioranza anziché all’unanimità.
In ogni caso, si deve rammentare che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, in modo, secondo il Collegio, del tutto condivisibile, la costituzione di parte civile non revocata – come è avvenuto nella specie da parte del condominio di INDIRIZZO, in Monza – equivale a querela ai fini della procedibilità d reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti successivamente perseguibili a querela, in quanto la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01), a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01).
2.2. Quanto al secondo profilo, fermo restando quanto si è appena detto, si deve comunque osservare che la Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per l’individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona
offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241395-01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, COGNOME, Rv. 215188-01).
A fronte di tali principi, i ricorrenti mostrano di ritenere, del tu erroneamente, che il termine per la presentazione della querela decorra dalla data di consumazione del reato («infatti, l’appropriazione indebita è reato che si consuma con la prima condotta appropriativa, pertanto, essendo avvenuta nel mese di luglio 2016, la querela avrebbe dovuto essere proposta entro novanta giorni da quel momento»), anziché, come invece effettivamente è, dal momento in cui la persona offesa ha notizia del fatto che costituisce reato (nel senso, precisato dalla Corte di cassazione, della conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva).
Pertanto, anche il presente profilo di censura risulta, in ogni caso, manifestamente infondato, dovendosi anche rilevare come gli stessi ricorrenti, col fare propria la suddetta erronea prospettiva ermeneutica, abbiano poi altresì del tutto omesso di contestare la motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d’appello di Milano ha individuato il momento della conoscenza del fatto di appropriazione indebita in un giorno antecedente meno di tre mesi rispetto a quello (07/03/2017) di presentazione della querela.
2.3. Quanto al terzo profilo, si deve rilevare che, nel proprio atto di appello congiunto, come risulta dalla lettura di esso, il COGNOME e la COGNOME nulla avevano dedotto con riguardo alla mancata indicazione, nella querela, della «fonte dei poteri del legale rappresentante» che l’aveva proposta, con le conseguenze che legittimamente la Corte d’appello di Milano non ha motivato al riguardo e che il profilo di censura si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, in ogni caso, non consentito.
3. Il terzo motivo non è consentito.
Diversamente da quanto è sostenuto dai ricorrenti, la Corte d’appello di Milano non ha «ader» all’errore che era contenuto nel capo d’imputazione di essere la COGNOME socio accomandatario, anziché, come effettivamente era, socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Milano ha piuttosto ritenuto che la qualità di socio accomandante anziché accomandatario di tale società fosse ininfluente ai fini della configurabilità del concorso della COGNOME nel reato di appropriazione indebita (il quale concorso, diversamente da quanto sembrano reputare i ricorrenti, consente anche che l’esecuzione di un reato possa essere frazionata tra le condotte di più soggetti).
La Corte d’appello di Milano ha in particolare ritenuto che il concorso della COGNOME nell’appropriazione indebita ai danni del condominio che era amministrato dal figlio NOME COGNOME fosse comprovato: a) sul piano dell’elemento oggettivo del contributo dato alla commissione di tale reato, dalle comprovate circostanze che: a.1) diversi assegni che erano stati tratti sul conto corrente del condominio erano stati intestati alla COGNOME ed erano stati versati su un conto corrente acceso a suo nome (presso la filiale Unicredit di Vimercate); a.2) l’imputata aveva incassato personalmente numerosi assegni sempre provenienti dal conto corrente del condominio (come era dimostrato dalla presenza, su tali assegni, della sua firma di girata per l’incasso); a.3) tra le varie attività compiute, l’imputata aveva anche personalmente consegnato a NOME COGNOME (come era stato da questa testimoniato) un assegno del conto corrente condominiale per il pagamento di un intervento di manutenzione di un immobile di proprietà del COGNOME; b) sul piano dell’elemento soggettivo del dolo, l’imputata si doveva ritenere logicamente a conoscenza della riferibilità al condominio dei titoli che aveva versato sul conto corrente a lei intestato o aveva portato all’incasso o aveva utilizzato per dei pagamenti, nonché del fatto che tutto ciò non aveva alcuna attinenza con le esigenze dello stesso condominio.
Tale motivazione del concorso dell’imputata COGNOME nel reato di appropriazione indebita non integra alcuna violazione o falsa applicazione degli artt. 2313 «e ss.» cod. civ. e risulta altresì del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tan meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure dei ricorrenti, le quali, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, dietro l’apparenza di una denuncia di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, appaiono in realtà dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla loro valenza probatoria, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
4. Il quarto motivo non è consentito.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, da un lato, dell’assenza, da parte degli imputati, d qualsiasi forma di ravvedimento e di qualsiasi iniziativa riparatoria, e, dall’altro lato, della spiccata gravità della condotta (essendosi questa tradotta nel prosciugamento delle disponibilità economiche del condominio, con la conseguente impossibilità di fare fronte al pagamento anche delle utenze dei servizi di prima necessità, dalla quale era derivato un pregiudizio anche delle esigenze basilari dei condòmini), così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dagli imputati, relativo al loro comportamento processuale collaborativo, per avere essi prestato il consenso all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti di indagini che erano contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
5. Il quinto motivo non è consentito.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali e giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01).
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano ha reputato che le modalità della condotta che era stata realizzata da entrambi gli imputati fossero espressive di un’inclinazione, ostinata e non riducibile, degli stessi imputati a sfruttare dell posizioni di vantaggio – quale era stata quella di amministratore di condominio che era stata ricoperta dal COGNOME – per arricchirsi utilizzando e dissipando risorse economiche altrui.
Tale giudizio, in quanto è stato formulato alla stregua dei criteri che sono indicati nell’art. 133 cod. pen. – avendo riguardo, in particolare, alle specifiche modalità della condotta che era stata posta in essere dai due imputati -, e in quanto è stato motivato in un modo che il Collegio ritiene adeguato, si sottrae a sindacato in questa sede di legittimità.
Né il fatto che gli imputati, peraltro solo asseritamente, «non svolgano più alcuna attività che abbia a che vedere con l’amministrazione di condomini» risulta tale da rendere inadeguata la suddetta motivazione, atteso che nulla vieterebbe agli stessi imputati di riprendere la medesima attività o di intraprenderne altre anch’esse tali da consentire loro di arricchirsi impiegando e dissipando risorse altrui (se veda, in proposito: Sez. 5, n. 7582 del 05/05/1999, COGNOME, Rv. 21377501).
Risulta, infine, del tutto generica la censura relativa all’attribuzion all’imputata COGNOME della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11), cod. pen., atteso che tale censura ha del tutto omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, là dove (alla pag. 9) la Corte d’appello di Milano ha confermato l’attribuzione della suddetta circostanza aggravante in ragione del fatto che la COGNOME era a conoscenza dell’opera di amministratore del condominio di INDIRIZZO, in Monza, che era prestata dal figlio NOME COGNOME, il quale poteva così disporre del conto corrente del condominio, e la condotta della stessa COGNOME era stata posta in essere in modo correlato e dipendente da tale conoscenza.
Si deve in proposito rammentare che l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera di cui all’art. 61, n. 11), cod. pen. è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, secondo il criterio generale di imputazione di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., non rientrando essa tra le circostanze soggettive da valutarsi con riguardo alla sola persona cui si riferiscono (Sez. 2, n. 45077 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285415-01; Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266840-01).
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/06/2024.