Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40092 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40092 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POGGIO RUSCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento nei confronti dell’odierno ricorrente COGNOME NOME NOME NOME origine d una serie di querele presentate, autonomamente, da dieci Condomìni, in persona dell’amministratore pro-tempore o dei singoli condomini, siti in diversi comuni del mantovano nonché da alcune querele sporte personalmente da proprietari di unità immobiliari nei confront del predetto COGNOME per condotte di truffa e appropriazione indebita contestate com commesse dal predetto nella qualità di amministratore dei predetti condomini.
All’esito del dibattimento, con sentenza del 16/2/2021 il Tribunale di Mantova dichiara non doversi procedere in relazione ai reati contestati come commessi ai danni di tre condomini (capi 4, 8 e 9) perché estinti per prescrizione ed in relazione ad otto reati di truffa comme danni di altrettanti condomini, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., per di querela. Riconosceva, invece, la penale responsabilità del predetto in relazione al ai rea cui all’art. 646 cod. pen. ascrittigli ai capi 3 e 14 e, ritenuta la continuazione, lo con alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE costituite parti COGNOME, infine, veniva assolto da nove imputazioni di cui all’art. 646 cod. pen., in relazio quali il P.M. non aveva depositato lista testi, perché il fatto non sussiste.
La sentenza del primo giudice è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia i 14/4/2022, ed avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandol a sei motivi di impugnazione:
2.1. COGNOME Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di truffa: difetter qualsiasi elemento, ad avviso del ricorrente, dal quale potersi desumere che il verba mostrato ai condomini in dibattimento sia stato utilizzato per chiedere alla banca finanziamento non dovuto, né potrebbe riconoscersi un profitto del ricorrente dall’erogazione mutui a favore di terzi, così come dall’erogazione del mutuo nessun evento dannoso sarebbe derivato alla Banca, laddove il denaro preso in prestito le sarebbe stato restituito.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo ed quello soggettivo reato di appropriazione indebita ed omessa valutazione di una prova decisiva, quale la perizia calligrafica ritenuta dai giudici inattendibile
2.3. COGNOME Indeterminatezza dei capi di imputazione, per essere state contestate cumulativamente le fattispecie di cui agli artt. 646 e 640 cod. pen., con conseguente generici RAGIONE_SOCIALE condotte contestate.
2.4. COGNOME Vizio di motivazione in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE querele, prospettata ricorrente già con il ricorso in appello.
2.5. COGNOME Vizio di motivazione in ordine all’eccezione, sollevata dalla difesa e disatt dalla Corte di Appello, secondo cui doveva ritenersi inammissibile la lista dei testi presentata dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen. quando lo stess ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzione solo in udienza
. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circos attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, a fronte di una pronuncia estinzione dei reati di truffa per intervenuta prescrizione, prospetta una “rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giu merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diver per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997 6402, Dessimone, riv. 207944).
La sentenza impugnata, peraltro, appare immune da vizi logici o giuridici laddove, sull base della documentazione acquisita e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali dei condomini che hanno disconosciuto le firme apposte a verbale di assemblea e del funzionario di banca che si er occupato di istruire la pratica, ha riconosciuto gli elementi costitutivi del delitto di t artifici e raggiri costituiti dall’utilizzo, da parte del ricorrente, di un falso verbale d straordinaria avente ad oggetto il conferimento all’amministratore dell’autorizzazione accedere a rapporti di conto corrente bancario e finanziamenti, così da ingannare l’istitut credito in ordine alla volontà del condominio di assumere le obbligazioni connesse alla stipu del contratto, con correlativo danno per l’istituto di credito conseguente all’indebita erogaz
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contesta il merito dell decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ha dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno portato a riconoscere la condotta di appropriazione indebita nel violazione RAGIONE_SOCIALE finalità per le quali il finanziamento veniva concesso – i lav ristrutturazione e rifacimento degli immobili danneggiati dal sisma del 2012 – conseguent all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme, invece, per finalità estranee all’oggetto del contratto di finanziam tra le quali anche i prelievi per il pagamento dei compensi all’amministratore, e la manca restituzione RAGIONE_SOCIALE stesse all’atto della cessazione dell’incarico dell’amministratore.
Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è poi l’assunto difensivo secondo cui giudici di merito avrebbero omesso di valutare una prova decisiva quale la perizia grafologic disposta dal Tribunale: premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazion congruità della motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617), deve rileva che, nel caso di specie, soprattutto la sentenza di primo grado ha dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui i giudici di merito, lungi dall’omettere di valutare la perizia grafica
dal tribunale, hanno ritenuto che questo non avesse un sufficiente grado di attendibilità tale poter contrastare diversi elementi di prova.
La sentenza del Tribunale di Mantova, infatti, ha rilevato che le firme rilasciate dal Ghi in sede di saggio grafico differivano non solo da quelle apposte sul contratto, ma anche d quelle apposte sulle nomine fiduciarie, a loro volta più simili a quella del contratto che a q del saggio grafico, tanto da lasciar ipotizzare in quest’ultima sede l’uso di tecnic dissimulazione, compatibili con la riscontrata anomala pressione riscontrata dal perito nel firme rilasciate in occasione del saggio grafico.
Nessuna indeterminatezza dei capi di imputazione può poi, riconoscersi – in relazione al terzo motivo di ricorso – in considerazione della mera indicazione cumulativa, nel capo imputazione, degli artt. 646 e 640 cod. pen., come d’uso frequente, con modalità del tut inidonee a pregiudicare la chiarezza e precisione dei capi di imputazione, tutti pre nell’indicare sia gli artifici e raggiri posti in essere dal ricorrente che le mo appropriazione RAGIONE_SOCIALE somme versate sui conti dei condomini.
Il motivo di ricorso con il quale il COGNOME reitera l’eccezione proposta in o all’asserita tardività RAGIONE_SOCIALE querele è generico nella sua prospettazione e manifestamen infondato, atteso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cu il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nel dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081): senza incorrere in alcun vizio logico, la sentenza impugnata ha riconosciuto la necessità, p condomini, di prendere piena consapevolezza della condotta illecita del COGNOME COGNOME con l’acquisizione di documentazione bancaria e, pertanto, anziché valorizzare singole dichiarazion testimoniali di asserita consapevolezza di problemi relativi alle operazioni di cui si trat rilevato, quanto al reato di cui al capo 3), che il nuovo amministratore del condominio ebbe ricevere solo in data 30/3/2015 dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna copia del verbale di assemblea avente ad oggetto la sottoscrizione del mutuo e recante le firme dei condomini, poi da questi disconosciute all’assemblea del 13/4/2015.
Analogamente, quanto al RAGIONE_SOCIALE di Poggio Rusco, di cui al capo n. 13, senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoriale ha riconosciuto che, solo qua nuovo amministratore ha potuto accedere alla documentazione integrale acquisita alla pratica di finanziamento, e poi sottoporre all’assemblea condominiale del 15/9/2014 il verbal assembleare datato 17/7/2012, rivelatosi falso, si è acquisita conoscenza certa dei fatti reato, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, sicché ha riconosciuto la tempestività de querela proposta il 23/10/2014.
Manifestamente infondata è anche l’eccezione, sollevata dalla difesa, disattesa dalla Corte di Appello e reiterata in questa sede, secondo cui avrebbe dovuto ritenersi inammissibile la lista dei testimoni presentata dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 468 cod. proc. quando lo stesso ancora non si era costituito parte civile, essendo poi avvenuta la costituzio solo in udienza.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, infatti, ha già NOME, modo di rilevare che, nel rito che istaura con decreto di giudizio immediato – ma il principio è estensibile anche al giudiz citazione diretta, per l’evidente analogia – che la persona offesa non ancora costituitasi civile può validamente assolvere l’onere di presentazione della lista testimoniale anc mediante il deposito di una memoria ai sensi dell’art. 90 cod. proc. pen., essendo tenuta so al rispetto del termine di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020 280416).
Il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte sul rilievo, co con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la concession RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’o di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla rit assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460): soltanto con il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, invece il ricorren ha addotto argomenti volti ad indicare il COGNOME come meritevole del beneficio, peral anch’essi non coerenti con la giurisprudenza di legittimità, laddove viene indicato co modesto, eppure di migliaia di euro, il danno arrecato alle persone offese.
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. , la conda del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna del ricorrente alla refusione del spese processuali in favore della parte civile, anche alla luce della giurisprudenza di que Corte a sezioni unite (Sez. U. n. 877 del 14/7/2022, COGNOME NOME, Rv. 283886) la part civile, pur nel difetto di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione de processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, fornendo utile contributo alla decision caso in esame tale contributo è mancato, in quanto la parte civile si è limitata a present conclusioni scritte, senza in alcun modo contrastare i motivi di impugnazione proposti da ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE Matteott Schivenoglia (INDIRIZZO).
Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente//