Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25538/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pr grado in forza della quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena ritenuta di giu per il reato di appropriazione indebita, oltre al risarcimento del danno in favore della part
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore d fiducia deducendo:
vizio di motivazione per avere la corte erroneamente ritenuto procedibile l’azione, pu difetto di una valida querela;
violazione di legge in relazione alla ritenuta dimostrazione della condotta appropria mancata assunzione di una prova decisiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con co argomenti logico-giuridici, ampiamente disatteso l’identico motivo di gravame (v. pag. 4 presenza della querela presentata dalla persona offesa del reato contestato NOME COGNOME n.q. in quanto le somme oggetto di indebita appropriazione dovevano essere versate alla socie RAGIONE_SOCIALE della quale il predetto soggetto era il legale rappresenta
3.2. Il secondo motivo è, anch’ esso, manifestamente infondato.
Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giud merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi esten all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riser competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura g della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico compless corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti rifer ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazio elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto co con gli indicati elementi probatori, nel disattendere la medesima censura oggi formulata puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggi
la prova della responsabilità dell’imputato in relazione al reato di appropriazione indebita e emerso che lo stesso, quale collaboratore della società RAGIONE_SOCIALE, appropriato di somme versate dai clienti della società.
Del tutto correttamente e nell’ esercizio dei suoi poteri discrezionali di sua competenza la di merito ha ritenuto che non occorreva procedere ad ulteriore attività istruttoria tenut RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE complessive emergenze istruttorie in applicazione del principio per rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di compl dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter d allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) 266820 – 01).
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede qua all’ affermazione della penale responsabilità dell’ imputato in ordine al reato di cui sopr essendo configurabile, quindi, la dedotta violazione di legge anche considerati i poteri del di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, e sostanzialmente tupee incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quind mero merito, appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricor determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente