Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6815 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6815 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME a Comiso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 09/04/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1- bis , cod. proc. pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le memorie in data 17 e 27 gennaio 2026 a firma del difensore dell’imputato;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa che, in data 24/04/2024, aveva riconosciuto l’imputato COGNOME NOME colpevole del delitto di appropriazione indebita ai danni della RAGIONE_SOCIALE, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La violazione dell’art. 552 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza di primo grado per effetto della genericità ed indeterminatezza del fatto contestato nel capo d’imputazione.
Il difensore sostiene che la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per genericità ed indeterminatezza dell’imputazione ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. richiamando in maniera non pertinente una pronunzia di legittimità relativa a diversa fattispecie mentre nel caso a giudizio la difesa aveva lamentato la mancata indicazione delle fatture, dei clienti e delle specifiche somme di cui l’imputato si sarebbe appropriato.
2.2. La mancata assunzione di prova decisiva in relazione agli artt. 190, comma 1 e 495, comma 2, cod. proc. pen. Violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa lamenta che la Corte di merito ha rigettato l’istanza difensiva volta ad acquisire le fatture relative alle presunte appropriazioni, le bolle di consegna e le scritture contabili riferite al periodo in contestazione ritenendo che la documentazione citata non costituisse prova decisiva a fronte delle dichiarazioni testimoniali assunte e ne ha affermato la superfluità sull’assunto che fatture e bolle riportino dati falsificati dai dipendenti, impedendo all’imputato di offrire prova contraria a sua discolpa sulla base di una motivazione illogica. Secondo il ricorrente la prova richiesta era ammissibile e pertinente, oltre che decisiva, in quanto finalizzata a sconfessare le accuse della parte civile che addebita all’imputato di essersi appropriato del danaro ricevuto in pagamento attraverso la contraffazione delle bolle, realizzata sia mediante l’alterazione dei quantitativi di merce consegnata ovvero con l’apposizione di firme false dei destinatari o, ancora, con l’intestazione dei documenti a clienti inesistenti, profili che danno conto del diritto dell’imputato ad accedere alle bolle al fine dell’esercizio del diritto di difesa. Il difensore aggiunge che anche le scritture contabili, e in particolare il libro giornale, destiNOME a documentare tutte le operazioni commerciali e finanziarie dell’impresa, costituiscono prova decisiva in quanto utili a verificare se i pagamenti sono o meno avvenuti e la loro collocazione temporale.
2.3. La violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. per effetto dell’insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Mancata verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dei testi e omessa assunzione di prove decisive. Vizio cumulativo della motivazione.
Il difensore deduce che i giudici d’appello hanno fondato la propria decisione sull’acritico recepimento delle dichiarazioni della parte civile e dei testi senza verificarne l’attendibilità attraverso le richieste acquisizioni documentali e ritenendo disinteressati i titolari di esercizi commerciali portatori, invece, di un evidente interesse economico, finalizzato ad evitare il pagamento della merce ricevuta. La Corte territoriale, inoltre, ha ignorato le doglianze difensive in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, titolare di un interesse antagonistico rispetto all’imputato che avrebbe imposto di riscontrarne le dichiarazioni onde accreditarne l’affidabilità. Il difensore sostiene al riguardo che la ricostruzione del COGNOME è priva di riscontri
obiettivi e mendace su circostanze decisive, avendo riferito di un mancato guadagno di circa 100.000,00 euro sebbene dai bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 non consta che la società abbia subìto perdite e ugualmente smentita è la circostanza concernente l’esistenza di bolle di consegna e fatture relative a ditte inesistenti.
Quanto all’ammissione di responsabilità del coimputato COGNOME, il difensore sostiene che dalla stessa non possono trarsi argomenti a sostegno della colpevolezza del ricorrente poiché, nonostante la contestazione del delitto in forma concorsuale, il ricorrente e il COGNOME consegnavano stabilmente le merci in ambiti territoriali diversi. Con riferimento alle dichiarazioni dei clienti escussi in dibattimento il difensore evidenzia che gli stessi hanno affermato di aver consegNOME il danaro delle fatture all’imputato senza, tuttavia, produrre la quietanza di pagamento ovvero, in taluni casi, hanno escluso di aver firmato le bolle di consegna senza, nondimeno, disconoscere la firma mediante querela di falso o, ancora, come nel caso dei testi COGNOME e COGNOME, l’esame dibattimentale ne ha fatto emergere la inattendibilità e la sottoposizione a pressioni ad opera della parte civile.
2.4. La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di merito trascurato i dati dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 con riguardo al danno riferito dalla parte civile, omettendo di considerare che, nei predetti documenti, non si rinviene la voce relativa a sopravvenienze passive riconducibili alle perdite di varia natura, ove avrebbe dovuto trovarsi appostata la perdita di 100.000,00 euro riferita dal COGNOME. La Corte territoriale ha sostenuto l’irrilevanza della circostanza in contrasto con il dettato dell’art. 2423 cod. civ. che impone agli amministratori di redigere il bilancio rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e i risultati di esercizio.
2.5. La violazione degli artt. 521, comma 2 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Secondo il difensore, a fronte della formale contestazione del reato di appropriazione indebita i giudici di merito hanno pronunciato condanna per il diverso reato di truffa in quanto hanno valorizzato elementi, quali la contraffazione delle bolle e la manipolazione dei dati relativi ai destinatari delle consegne, che integrano gli artifizi e raggiri propri del delitto di cui all’art. 640 cod. pen. La Corte di merito ha disatteso l’eccezione difensiva con argomenti erronei sicché, in presenza del mutamento del fatto, sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione.
2.6. La mancanza di motivazione in relazione alla prescrizione del reato e la violazione degli art. 157 e 2 cod. pen.
Il difensore denunzia che la Corte d’appello ha omesso di dichiarare l’estinzione del reato, sebbene sollecitata in tal senso dal difensore con le note depositate il 10/03/2025, senza fornire giustificazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha scrutiNOME l’eccezione in questa sede riproposta disattendendola sulla scorta di corretti princìpi giuridici, conformi alla costante giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ritiene, con orientamento consolidato e costante che, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090 – 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265825 – 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772 – 01; nel senso che la citazione a giudizio, deve contenere l’individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito ma non anche un’indicazione assolutamente dettagliata dello stesso, Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758 – 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877 – 01).
2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo, avendo la Corte territoriale motivatamente escluso che le acquisizioni documentali richieste dalla difesa possano considerarsi prova decisiva, alla luce delle modalità esecutive dei fatti per come ricostruiti in esito all’istruttoria dibattimentale, che postulano l’alterazione dei dati quantitativi delle forniture ovvero dei destinatari e, comunque, il mancato versamento nelle casse societarie delle somme riscosse.
Questa Corte ha in più occasioni precisato che deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determiNOME una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323 -01; Sez.2, n.16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752 – 01), condizioni non ravvisabili nella specie.
3. Le censure in punto di attendibilità della parte civile e dei testi escussi sono affette da diffusa genericità. Il primo giudice (pag. 4 e segg.), le cui argomentazioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte di merito, ha effettuato una esaustiva ricognizione delle fonti dichiarative assunte in dibattimento, dando conto dei contenuti delle deposizioni e della convergenza di quanto riferito a supporto dell’ipotesi accusatoria. Orbene, oltre le dichiarazioni della parte civile COGNOME NOME, sono stati escussi la moglie del RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, che si occupava specificamente di fatturazione e pagamenti; i figli NOME e NOME, collaboratori dell’azienda familiare; la contabile COGNOME NOME; i dipendenti COGNOME e COGNOME e plurimi clienti della società che, all’atto della contestazione degli insoluti, avevano per lo più esibito al titolare della società o ai suoi incaricati le ricevute dei pagamenti effettuati a mani del
ricorrente e mai conferiti al datore di lavoro. Le plurime dichiarazioni assunte in contraddittorio e valorizzate ai fini del giudizio di responsabilità sono state oggetto di adeguato scrutinio, non scalfito dai rilievi, squisitamente di merito, riproposti in questa sede e spesso testualmente riproduttivi delle doglianze formulate con l’atto d’appello. Il difensore, inoltre, nel censurare il richiamo della sentenza impugnata alla sostanziale ammissione di responsabilità del coimputato COGNOME, che asseriva di lavorare ‘allo stesso modo’ del COGNOME, pretermette la circostanza, concordemente riferita dai testi COGNOME e COGNOME NOME, relativa alla convocazione del ricorrente e del coimputato in azienda all’esito delle verifiche effettuate presso i clienti nelle zone di loro rispettiva competenza. Nell’occasione, presente anche il COGNOME NOME, i due ammettevano di aver incassato personalmente i pagamenti effettuati da alcuni clienti senza versarli e ‘collaboravano alla redazione di una lista in cui venivano indicati i nominativi’ dei soggetti interessati. Trattasi di circostanza che si salda alle testimonianze di COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali ebbero modo di leggere il messaggio inviato dal COGNOME a COGNOME NOME con il quale ammetteva gli ammanchi equiparando la propria condotta a quella del ricorrente.
Destituite di fondamento s’appalesano le censure svolte nel quarto motivo che revocano in dubbio l’attendibilità della parte civile con specifico riguardo al danno lamentato in conseguenza delle condotte appropriative. Invero, la circostanza che i bilanci degli anni 2016 e 2017 fossero in attivo e non presentassero sopravvenienze passive non è emergenza idonea a scalfire il complessivo apprezzamento delle fonti dichiarative effettuato dai giudici di merito e posto a fondamento del giudizio di responsabilità. La difesa tende ad accreditare il mendacio della parte civile ma nella specie è indimostrato il dato di partenza relativo al volume d’affari della società RAGIONE_SOCIALE negli anni in questione e l’incidenza sul fatturato delle condotte illecite a giudizio sicché l’informazione circa l’attivo di bilancio non ha alcuna attitudine a dimostrare l’inattendibilità della persona offesa. Né simile conclusione è autorizzata dal mancato appostamento delle perdite, riconducibile in astratto ad un ventaglio di valutazioni di tipo tecnicocontabile, non ultima la concreta recuperabilità del credito, oggetto di accertamento giudiziale.
Manifestamente infondata è la censura in punto di immutazione del fatto, avendo i giudici di merito apprezzato i materiali processuali alla stregua della prospettazione accusatoria, riscontrando la sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 646 cod. pen. Il riferimento nella ricostruzione del fatto a modalità esecutive suggestive di artifizi e raggiri, potenzialmente integrative della diversa fattispecie ex art. 640 cod. pen., non modifica il perimetro dell’incolpazione. Peraltro, deve aggiungersi che il ricorrente, che non ha subìto né dedotto di aver subìto alcuna violazione dei diritti di difesa, non ha interesse alla diversa qualificazione del fatto stante il più grave regime sanzioNOMErio previsto per il delitto di truffa, avuto riguardo alle pene edittali vigenti ratione temporis .
L’eccezione di prescrizione del reato è, infine, del tutto generica nella prospettazione e comunque manifestamente infondata, non avendo il difensore tenuto conto che alla data di emissione della sentenza impugnata il 09/04/2025 non risultava decorso il termine massimo di
prescrizione, prorogato delle sospensioni ammontanti a 436 giorni: sospensioni che spostano il termine di maturazione della prescrizione al 13/04/2025 (data successiva alla pronuncia della sentenza di appello pronunciata il 09/04/2025).
La rilevata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità, osta alla rilevazione della causa estintiva in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità accede ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME