Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Premosello-Chiovenda il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21 dicembre 2020, dal Tribunale di Verbania, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all’art. 646 cod. pen., previa declaratoria di estinzione delle condotte descritte ai numeri 1), 2) e 3) dell’imputazione per mancanza di querela.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con la quale è stata affermata la tardività della querela ed alla penale responsabilità dell’imputato per le condotte descritte ai numeri 4) e 5) dell’imputazione.
2.1. La querela sporta in data 21 giugno 2017 dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe tardiva in quanto il soggetto che teneva la contabilità aziendale era a conoscenza dei prelievi effettuati dal ricorrente già dal marzo 2016 come desumibile dal contenuto delle lettere inviate dalla società e dall’invito alla mediazione civile depositato il 28 giugno 2016, documenti citati nell’atto di citazione a giudizio datato 31 gennaio 2017 e non acquisiti nonostante la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l’atto di appello.
2.2. Le condotte in esame non sarebbero idonee a perfezionare il reato contestato in quanto i prelievi effettuati dal COGNOME erano destinati al pagamento degli stipendi che le parti avevano concordato come desumibile dalle dichiarazioni rese sul punto dalla teste COGNOME.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con la quale è stata affermata l’invalidità della querela ed alla penale responsabilità dell’imputato per le condotte descritte ai numeri 6) e 7) dell’imputazione.
3.1. La querela sporta dall’amministratore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sarebbe valida in quanto all’assemblea condominiale nel corso della quale è stato dato mandato all’amministratore avrebbero partecipato meno della metà dei condomini rappresentativi di appena 573,40 millesimi con l’espressa opposizione del condomino COGNOME; i giudici di merito avrebbero, quindi, ignorato l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per la proposizione di una valida querela occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini.
La difesa ha, inoltre, sostenuto che la delibera avente ad oggetto la proposizione di querela esorbita dalle attribuzioni dell’assemblea dei condomini con conseguente nullità della delibera in esame, rientrando tra i poteri della stessa esclusivamente la delega all’instaurazione di una azione giudiziaria in sede civile.
3.2. La difesa ha, infine, rimarcato che l’imputato avrebbe argomentato in modo logico in ordine ai prelievi effettuati in considerazione della risalente prassi in virtù della quale l’amministratore poteva prelevare le somme a lui spettanti anche se non ancora deliberate in sede di bilancio preventivo. L’imputato avrebbe, quindi, agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto con conseguente mancanza del necessario elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla man concessione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe ignorato gli elementi favorevoli riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. (incensuratezza e comportamento collaborativo dell’imputato) con conseguente vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trat congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate, sono in par manifestamente infondati ed in parte aspecifici.
2.1. Le censure inerenti alla tempestività e validità delle querele sport persone offese sono manifestamente infondate.
2.2. I giudici di appello, con motivazione coerente con le risult processuali che riprende le argomentazioni dal giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno affermato la tempestivi della querela sporta in data 21 giugno 2017 ritenendo che i soci della RAGIONE_SOCIALE hanno avuto piena contezza delle condotte delittuose poste in essere COGNOME solo dopo la ricezione dell’atto di citazione del RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» (vedi pagg. 4, 5 e 6 della sentenza di primo grado e pagg. 11 e 12 d sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo d completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede.
La Corte di merito ha, inoltre, correttamente evidenziato che la società RAGIONE_SOCIALE ha tempestivamente reiterato la querela «in seguito alla notifica d dal Tribunale in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 36/18» (pag. 11 della sentenza oggetto di ricorso).
Deve essere, in proposito, ribadito l’univoco orientamento de giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina transitoria di cui all comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che prevede, in caso di procedime pendente, l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del dir querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che a precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di all’art. 124 cod. pen.
2.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l’invalidità della qu sporta dall’amministratore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in assenza d preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno fatto buon uso del princi di diritto affermato da questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione secondo cui: «il sin condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorren o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del RAGIONE_SOCIALE, pe reati commessi in danno del patrimonio comune» (Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282444 – 01; principio peraltro già affermato dal Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 – 0 ed affermato, con percorso argomentativo privo di contraddizioni ed illogici piena validità della querela proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ved pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).
2.4. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta l’insussistenza elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita sono reiterati medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazio materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in te precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolate esclusivamen fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli el di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuov diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Deve premettersi, inoltre, che la sentenza di appello oggetto di ricor quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ric con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere let congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stat rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di app quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entr decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020 COGNOME, Rv. 280654 – 01). Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare c ricorrente abbia commesso il reato di cui all’art. 646 cod. pen., a seguito valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logi dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e con rispetto alle risultanze processuali ha sottolineato che il COGNOME h realizzato nel tempo una serie di condotte appropriative «accompagnat
addirittura dalla formazione di falsi documenti per far apparire una falsa rappresentazione della realtà idonea a giustificare i prelievi indebiti», circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 646 cod. pen. (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, invocando in modo generico una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti desumibile dall pluralità delle condotte poste in essere approfittando della fiducia dei condomini (vedi pag. 15 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, l motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 223 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14 giugno 2023
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La Presidente