Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO PARTI CIVILI: COGNOME NOME, COGNOME NOME Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Lodi che ha concluso per la dichiarazione di prescrizione del reato sub C) e, comunque, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24/01/2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi emessa il 13/12/2021 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa perché ritenuto responsabile di quattro reati di appropriazione indebita, in danno di condomìni da lui amministrati.
Avverso la sentenza di appello propone ricorse per cassazione il COGNOME, sulla base di due motivi:
violazione di legge (art. 120 cod. pen., artt. 336 e 124 cod. proc. pen.), con riferimento al capo C) di imputazione, mancando nella denuncia presentata dal nuovo amministratore la manifestazione di volontà a procedere nei confronti dell’imputato, a fronte della mutata procedibilità – a querela e non più di ufficio del delitto ex art. 646 cod. pen.;
violazione di legge (art. 165 cod. pen.) per la condizione apposta alla sospensione della pena (pagamento della provvisionale), senza valutare le effettive possibilità economiche del condannato, il cui stato di insolvenza era emerso dall’esito dei sequestri dei conti correnti, disposti dalla Procura di Lodi.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione, già ampiamente esaminata in primo grado e oggetto di censura in appello, della inesistenza totale dell’istanza punitiva di NOME COGNOME, nella qualità di amministratore del condominio INDIRIZZO.
Ha a riguardo rilevato la corte territoriale che dall’analisi dell’atto contestazione si evince la volontà di presentazione della querela, sulla base di esplicite indicazioni e del tenore letterale della denuncia; ha richiamato a tal fine l’insegnamento di legittimità in base al quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari.
In ogni caso – argomento decisivo con il quale il ricorrente omette di confrontarsi – al tempo il reato era proseguibile di ufficio e la successiva costituzione di parte civile è idonea a cristallizzare la permanenza della volontà punitiva, comunque già manifestata nella precedente fase procedimentale (foglio 9 della sentenza impugnata).
3.2. Circa il secondo motivo, va ribadito che in tema di ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, con la conseguenza che non può contestarsi per la prima volta in sede di legittimità l’applicazione dell’art. 165 cod. pen. (sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagamento della provvisionale).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi ente