Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11078 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARFIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.
Uditi i difensori:
AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese che ha depositato
AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 21/3/2023, dichiarando prescritte le condotte antecedenti al 7/5/2 ha confermato nel resto il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti Tribunale di Monza, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di appropriazione i aggravata RAGIONE_SOCIALE somme (circa 350.000 euro) dell’RAGIONE_SOCIALE, sottraendole dal conto corrente intestato all’associazione o trattenendole a titolo personale trattenute sindacali degli iscritti, ed ha confermato anche le statuizioni civili a fav predetta associazione, costituitasi parte civile.
A sostegno del ricorso, la difesa del COGNOME ha dedotto:
1.1. GLYPH violazione di legge con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale, c il ricorrente deduce di aver proposto all’udienza del 7/11/2019, appena operata la costituzi RAGIONE_SOCIALE parti, e pertanto illegittimamente ritenuta tardiva dalla Corte territoriale. Il contesta anche la valutazione di infondatezza dell’eccezione, giustificata dalla sentenza di app con il rilievo che le prime distrazioni sarebbero avvenute nel settembre 2010, quando eran state eseguite in virtù dell’ordine che il COGNOME aveva dato il 26 luglio 2010 all’azien NOME di Monza. A tal proposito il ricorrente deduce che nel luglio 2010 nemmeno era stato nominato presidente dell’associazione, avendo ricevuto la nomina solo nel settembre successivo.
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rit responsabilità del ricorrente: si contesta l’assunto della sentenza secondo cui nessuna valenz potrebbe attribuirsi al “consenso alla distrazione di somme di un’associazione sindacale assumendo che allora si dovrebbero considerare concorrenti nel reato anche gli associati che hanno approvato i documenti contabili. Si contesta anche l’attendibilità della somma di cir 350.000 euro, indicata come oggetto di distrazione dalla querelante AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, e assume che le persone offese dovrebbero essere considerati solo i medici del nosocomio brianzolo, che non hanno presentato querela.
Con requisitoria scritta del 4/10/2023 il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto dichiara inammissibile il ricorso.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte in data 2/11/2023, con le quali ha ch la conferma della sentenza, anche nelle sue statuizioni civili, con condanna del ricorrent pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai para dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifesta infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
1.1. L’eccezione di incompetenza territoriale, in particolare, è stata tempestivame proposta ma è manifestamente infondata.
Sotto il primo profilo, correttamente il ricorso evidenzia che, come riferito anche sentenza di primo grado, nel difetto di udienza preliminare, l’eccezione è stata ritualm proposta all’udienza del 7/11/2019, appena verificata la regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE part ossequio al principio secondo cui trattasi di eccezione proponibile solo “in limine” al gi abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo ve instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “i limine” a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (S n. 27996 del 29/03/2012, Rv. 252612).
Si tratta, però, di eccezione manifestamente infondata, in quanto notoriamente il delitt appropriazione indebita si consuma con l’interversione del possesso e, nel caso in esame, l sentenza impugnata ha ben evidenziato come non solo i primi atti consumativi, ma tutte le attività significative in tal senso risultino effettuate nel circondario del Tribunale di cominciare, appunto, dalle prime distrazioni disposte con ordine del COGNOME dato il 26 lug 2010 all’RAGIONE_SOCIALE Monza, ove prestava servizio come geriatra, ed eseguite nel settembre dello stesso anno, quando pertanto il ricorrente era stato ormai nominat segretario regionale della Lombardia, ricoprendo di conseguenza la carica di tesoriere, come ta unico soggetto autorizzato alla movimentazione del conto corrente intestato alla società.
Peraltro, nel disattendere l’eccezione formulata dal ricorrente la Corte territoriale evidenziato anche la genericità, “in conseguenza del fatto che nemmeno menziona quale sarebbe il fatto storico che determinerebbe la diversa competenza territoriale invocata”, né sul pun rinvengono precisazioni nel ricorso in esame.
1.2. GLYPH Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di penale responsabi del ricorrente espresso dai giudici di merito, è inammissibile perché è di manifesta evidenza c persona offesa dalla distrazione di somme di denaro dal conto corrente di un’associazione non può che essere quest’ultima, mentre le contestazioni in ordine all’attendibilità della quere si risolvono in una mera proposta di letture alternative degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, non consentite in questa sede, trattandosi, invece, di valutazioni riservat via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risult processuali (Sez. Un., 30/7/1997, n. 6402, Riv. 207944).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed alla rifusio RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in disposit nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenut nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquid complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
L’estensore GLYPH
La Presidente