Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME NOME MILANO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME f a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 d. I.gs. 1
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale meneghino con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di giustizia la appropriazione indebita dell’importo di euro 2.264,95 dal conto corrente della società d era amministratrice, assolvendola dall’ipotizzata appropriazione di un maggiore importo (eu 54.000,00) corrispondente all’intero valore della quota societaria della persona offesa NOME.
Per chiarezza occorre aggiungere che la sentenza di primo grado era stata impugnata tanto dall’imputata che dalla parte civile e che, considerato il rigetto di entrambi gli appelli,
del grado erano state poste a carico di entrambi gli impugnanti mentre tra le parti le s erano state compensate.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi entrambi incentrati sul difetto e l’illogicità della motivazione.
Con il primo motivo si evoca il vizio motivazionale “in ordine alla circostanza che la somm C 51.000,00 fu corrisposta per acquistare le quote della società”.
Il motivo si articola in cinque paragrafi tesi a dimostrare il difetto e la illo motivazione in relazione ai seguenti specifici profili:
i giudici di merito non hanno tenuto conto di tutti gli elementi probatori per giunge loro conclusione;
è carente la motivazione in ordine alle doglianze relative alla attendibilità di NOME COGNOME
è illogica la motivazione sulle ragioni per cui la somma di C 51.000,00 venne versata d NOME per acquistare le quote della società;
è illogica la motivazione sulle valutazioni inerenti alla situazione patrimoniale della s
è illogica la motivazione in ordine alla circostanza che NOME si sarebbe dovuta accorge della appropriazione della somma versata a titolo di finanziamento da parte della COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decisi compensare le spese sostenute dalla parte civile per la propria difesa.
Tanto il AVV_NOTAIO che la difesa della parte civile, a mezzo dell’AVV_NOTAIO hanno inviato memorie per EMAIL, chiedendo rispettivamente la inammissibilità e l’accoglimento del ricorso. Con memoria il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, ha chiesto che ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato poiché fondato su motivi in parte non consentiti ed in parte gen
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in relazione all’esa perimetro della penale responsabilità dell’imputata, con la conseguenza che le due sentenze d merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo g dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione d prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 12/06/2019, E., Rv. 277218). L’affermazione di tali principi è tanto più importante in un come quello in esame, ove l’assoluzione è dipesa, nell’assenza di “supporti contabili esauri che raccontino il reale andamento della società e dunque il suo possibile valore” ed a front “un contesto di accordi tra le parti non … di facile ricostruzione” (pg.4 e 5 sentenza grado), da valutazioni probabilistiche ed esperienziali che hanno condotto ad una formul dubitativa (“non può dunque escludersi che la somma … rappresentasse la contropartita per cessione … delle quote…”). Secondo i noti principi ermeneutici (cfr., da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022 Imp. La Rosa Rv. 283784 – 01) il ‘ribaltamento’ della assoluzio richiederebbe valutazioni ‘rafforzate’ che non solo non hanno trovato accoglimento in appel
ma che sono state espressamente escluse in seguito alla devoluzione delle ipotesi alternative in grado di appello.
3. A ciò si aggiunge che, come spesso accade, anche in questo caso le doglianze espresse avverso la sentenza impugnata si risolvono in generiche contestazioni del merito dell decisione senza giungere a formulare in maniera chiara alcuna delle critiche idonee ad elevare la contestazione del merito a parametro di legittimità. Paradigmatica, in tal senso circostanza che le dedotte carenze motivazionali siano formulate in termini tali da n evidenziare alcuna reale aporia motivazionale né manifesta illogicità. Ci si limita piutt nell’intero atto, a lamentare la carenza della motivazione (o dell’esame di documenti e d contenuto delle testimonianze, equiparando acriticamente le due situazioni -cfr. l’incipit della rubrica del primo motivo con il contenuto del punto 1.1 a pg. 4) e la sua illogicità. Ebbene, parametri non rientrano tra quelli indicati dall’art.606 lett. e) c.p.p. che sono gli unici in questa sede in quanto idonei a selezionare e distinguere i vizi idonei a travolger legittimità della motivazione da eventuali difetti non radicali -e quindi non esiziali.
Né si può ignorare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa ci sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse p evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendi della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Questo è quanto avviene nel caso concreto ove, attraverso la riproposizione della lettura lunghe pagine di deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, si cerca di riformu argomenti già agiti e già rigettati dal giudice di merito con motivazione adeguat convincente.
Sennonché, su tutti i punti evocati la motivazione è congrua e scevra da vizi di logica c radicali da travolgerne il valore ricostruttivo ed il significato interpretativo.
La riproposizione pedissequa delle deposizioni dei testi COGNOME (il cui potenziale interesse detto per inciso- è ben più immediato ed evidente di quello del consulente COGNOME) non mira nemmeno a rispondere ad una delle considerazioni centrali contenute in sentenza e sulla base della quale la Corte ha disatteso la tesi propugnata dalla parte civile, che la corresponsione maggiore importo di C 51.000,00 corrispondesse ad un finanziamento (a fondo perduto, sostanzialmente) piuttosto che al corrispettivo dell’acquisto della quota. Non viene in contrastato l’argomento secondo cui sarebbe illogico ipotizzare che a fronte dell’asser precocissima (e non spiegata) svalutazione del valore patrimoniale della azienda vi fosse sta un ‘rimbalzo’ dello stesso tale da consentire la cessione della società alla Tapparello p 90.000,00. Tale aspetto è contrastato solamente dalle parole del teste NOME COGNOME che però non specifica né la funzione del prestito (sostanzialmente ‘a fondo perduto’ ma senz destinazione al ripianamento di debiti o all’efficientamento della azienda, peralt costituzione se non recentissima, nemmeno obsoleta) né la ragione per cui si possa pensare di
effettuare un investimento tanto rilevante a fronte delle condizioni critiche della mera speranza della sua ripresa, speranza fondata non si comprende su cosa. È ch basare l’argomento sulla pretesa sprovvedutezza dell’acquirente (nemmeno intere apparentemente alla determinazione iniziale del valore di acquisto in C 108.000,00 alcuna tenuta logica, a fronte del successivo acquisto, a distanza di pochi mesi, d Tapparello. Tanto più che, a fronte delle lamentate condizioni critiche della società, avrebbe dovuto, piuttosto che opporsi, fare ‘ponti d’oro’ alla nuova acquir sottolineato nella sentenza d’appello.
Nemmeno appare sufficiente contrastare la credibilità di uno dei principali tes consulente COGNOMECOGNOME sulla base del contrasto tra la dichiarazione resa nel corso dell la versione dibattimentale. Certamente, il COGNOME COGNOME COGNOME dal confronto professionista ‘specchiato’ ma al tempo stesso, avendo egli fornito una spiegazione p congrua del proprio mutamento di versione (all’epoca delle indagini v’era ancora la n ‘schermare’ l’operazione per ragioni fiscali) ciò che rimane ai fini della valutazione del consulente è l’assenza di motivazioni personali per favorire l’imputata a NOME, il cui interesse economico invece è di palese ed immediata evidenza.
Nemmeno gli ulteriori profili evidenziati dalla difesa (illogiche valutazioni su destinazione del versamento, sulla situazione patrimoniale della società, sulla poss Mainnone di accorgersi della sottrazione della somma finanziata) superano la sog richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e sono pertanto idonee a dar una memoria difensiva in primo grado o un atto di appello (come in effetti si è veri non un ricorso in Cassazione. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana c giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fi nomofilachia, cioè l’uniforme interpretazione del diritto, non l’uniforme interpr fatto, come scolpito dall’art.606 comma 1 lett. e) c.p.p.. Peraltro, in relazione a aspetti evidenziati la Corte ha fornito spiegazioni del tutto logiche e congrue e co manifestamente illogiche, cioè talmente estranee al modo comune di ragionare da no fornire un’accettabile e congrua base alla conclusione raggiunta. Accogliere la tes (fornita dall’imputata in ordine alla funzione del versamento di C 51.000,00); inattendibilità dell’acquisto per ‘prezzo vile’ a fronte della valutazione in C macchinari -tanto più se l’acquisto veniva accompagNOME da un congruo finanziamentoavviamento che non poteva essere ‘crollato’ nel giro di poco più di un anno, per poi un semestre; infine esprimere valutazioni di carattere presuntivo sulla pressoché rilevabilità del prelievo effettuato dalla COGNOME da parte del COGNOME (se n occasione dei pagamenti dei fornitori), cosicché è inattendibile che la imputata si denuncia pressoché immediata, sono tutte valutazioni basate sul senso comune e su esperienziali che sono del tutto sufficienti a fondare la interpretazione dei fat giudici di primo e di secondo grado.
In conclusione, il primo motivo di impugnazione non è consentito.
Il secondo motivo è aspecifico. Esso non si confronta con il punto specifico eviden testo della sentenza impugnata, costituito dalla reciproca soccombenza quale sufficiente per giustificare la compensazione tra le parti delle spese legali. Né ri quanto affermato nell’atto di impugnazione, secondo cui vi è stata domanda in punto quindi il giudice è andato ultra petita. L’esame del verbale dell’udienza 30 gennaio 2023 (consentito in questo caso per risolvere il profilo processuale della questione sot Corte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Se 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) consente di rilevare che il difen imputata nel chiedere l’accoglimento del proprio appello, aveva chiesto altresì il r domanda altrui (“previo rigetto dell’appello della Parte Civile), con conseguente sorte
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la co ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Consegue altresì la condanna Parte Civile al pagamento delle spese sostenute dal COGNOME NOME in questa fase del liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali non rifusione delle spese legali in favore di COGNOME NOME in questo grado, che complessivi C 1.800,00 oltre accessori di legge.