Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9249 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9249 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostitu AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, corredate da memoria e nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, delle parti civili NOME COGNOME (avente caus di NOME COGNOME) e NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato e la liquidazione delle spese processuali del grado;
letti i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c., in data 23 dicembre 2025 dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, e la memoria di replica alle conclusioni scritte delle al parti in data 2 gennaio 2026, con allegate conclusioni scritte, con le quali il difensore ins per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, emessa in data 7 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per i delitti di appropriazione indebita contestati, uniti tra loro sotto il vi continuazione, con le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e la sospensione condizionale della pena.
1.1. La Corte territoriale, investita dall’impugnazione dell’imputato, dichiarava non dov procedere, limitatamente al reato di appropriazione indebita commesso ai danni di NOME COGNOME, perché l’azione non doveva essere iniziata per intempestività della querel rideterminando la pena inflitta per la residua imputazione in anni uno, mesi sette di reclusi ed euro 900,00 di multa. La Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i seguenti argomenti di censura alla decisione di second grado impugnata.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto l’inosservanza e l’erro applicazione della legge penale ed il vizio esiziale di motivazione, ai sensi dell’articolo comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 124, cod. pen., lamentan mancata declaratoria di proscioglimento, per intempestività della querela (5 settembre 2019) anche relativamente agli episodi di appropriazione denunziati da NOME COGNOME e NOME COGNOME. In particolare, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno disatte doglianza, già proposta con i motivi di appello svolti sul tema, giacché la conoscenza d perfezionamento della condotta appropriativa deve ritenersi compiuta in tutti i suoi elemen ben prima del giugno 2019, allorquando le persone offese maturarono certezza della volontà dell’imputato di non restituire le somme ricevute con un preciso vincolo di destinazio (l’investimento finanziario). La Corte aveva, viceversa, riconosciuto la tardività della querela sporta da NOME COGNOME COGNOME, che doveva partecipare della medesima ratio e della medesima sorte.
Detto motivo, anche quanto ad utilizzabilità delle fonti di conoscenza indicate nel te della querela e mai escusse (quali vettori di conoscenza immediata del fatto), verrà in segui meglio sviluppato con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 dicembre 2025.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’assenza di motivazione in ordine all’ent della provvisionale riconosciuta alle parti civili; in particolare, quanto a misura della non corrispondente alle risultanze degli atti, come già specificamente argomentato con i motiv di gravame, ignorati sul punto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la .difesa deduce il vizio esiziale della motivazion ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, calcolato in misura eccessivamente rigorosa, con la “pena base” calcolata in misura superiore al medio edittale, tenuto conto del minimo (giorni 15 di reclusione, in virtù della sentenza n. 46 del 2024 del Corte costituzionale) e del massimo edittale di cinque anni di reclusione, per i fatti commes nell’anno 2019.
Si è detto degli argomenti sviluppati con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in da 23 dicembre 2025 (prova della precisa cognizione della volontà di non restituire il denaro ricevuto con preciso vincolo di destinazione ben prima del giugno 2019) e della memoria di replica (in data 2 gennaio 2025) alle conclusioni del P.g. e delle parti civili.
3.1. All’udienza del 9 gennaio 2025, la Corte, sulle conclusioni scritte delle parti, riser la decisione in camera di consiglio ed all’esito depositava il dispositivo sostenuto da argomenti in diritto in appresso sviluppati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il terzo dei motivi di ricorso sono infondati; il secondo non può ess dedotto afferendo ad un capo della sentenza non suscettibile di irrevocabilità, per la intrinse natura effimera della determinazione della provvisionale.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’improcedibilità dell’azione penale asserita intempestività delle querele sporte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME il settembre 2019, è infondato in diritto. Il Collegio intende, sul tema, offrire conti all’orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 24380 del 12 marzo 2015, P., Rv. 264165; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081 – 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276732; Sez. 2, n. 10966 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.), secondo cui la proposizione della querela deve ritenersi tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi el costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all’art. 124 cod. pen. essere verificata seco criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
Sul tema, la Corte d’appello ha offerto corrette risposte argomentative, ricostruendo l vicenda e spiegando in modo logico le ragioni per le quali è pervenuta (sulla base dell’analis del contenuto utilizzabile del testo delle querele, acquisite con il consenso delle parti convincimento che solo in epoca successiva alle date del 6 e 11 giugno 2019 i querelanti avevano consolidato la ragionevole consapevolezza che l’imputato intendeva acquisire definitivamente al suo patrimonio le somme percepite con un preciso mandato ad investire nel i mercato finanziario. Dunque, la Corte ha correttamente ritenuto tempestive le quer presentate il 5 settembre 2019. La ricostruzione sviluppata dai giudici del merito è lineare ed
frutto di un ragionamento intorno art elementi di fatto, il cui peso probatorio appare valutato modo coerente con le premesse di fatto e privo di vizi logici evidenti. In particolare, no questione di omesso esame dei testi di riferimento (la cui escussione “di risulta” non risul richiesta dalla difesa in primo grado), quanto piuttosto della perfetta utilizzabilità (sull del consenso prestato dalle parti) del testo contenutistico e narrativo delle querele (sul punt Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 – 01), il che peraltro neppure è in fatto controverso. Il testo dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. così dispon “Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività investigazione difensiva”. Il prestato consenso ha reso l’atto di cui si discute utilizzabile della decisione, in quanto acquisito al fascicolo per il dibattimento, sul quale, ai sensi del 526, comma 1, cod. proc. pen., deve fondarsi la decisione del giudice, essendosi formato al riguardo un negozio processuale, che l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha concluso esercitando un potere, rientrante nella sua sfera di disponibilità. Inoltre, come affermato da u condivisibile arresto di questa Corte, il disposto di cui all’art. 526, comma 1 bis, cod. p pen., deve essere letto alla luce della previsione di cui all’art. 111, comma quinto, Cost secondo il quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla par titolare del diritto garantito, con la conseguenza che il consenso all’acquisizione al fascicolo dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell’imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza ne processo (così Sez. 5, n. 2679 del 06/12/2018, COGNOME Rosa, Rv. 274595).
1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte, in punto di doglianze relative al riconoscimento del provvisionale in favore della parte civile: “Il provvedimento con il quale il giudice di merito pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolt dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento” (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tucc Rv. 277773-02).
1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, proiettato a censurare la valutazione di merito sul dosimetria della sanzione (pena base, per il più grave dei reati di appropriazione indebita posto a base della piramide sanzionatoria, anni due e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa), deve tenersi in considerazione la data del commesso reato (16 aprile 2019). In allora, la forbice sanzionatoria oscillava tra il minimo due anni di reclusione ed il massimo di cinq anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria era indicata tra il minimo euro mille ed massimo di euro tremila (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019). Il giudice di primo grado si è pronunciato con sentenza del 7 marzo 2019, vigente la forbice edittale appena sopra indicata. Nel 2024 (sent. n. 46, dep. 22/03/2024) si è pronunciata la Corte costituzionale che ha lasciato inalterato il massimo edittale, mentre ha espunto
dall’ordinamento il minimo di due anni di reclusione; sicché il minimo edittale alla data de definizione del giudizio di appello era, secondo quanto dispone l’art. 23, primo comma del codice penale, di 15 giorni di reclusione. La Corte territoriale si è dunque sensibilmente discostata dal minimo edittale in allora vigente, misurando la sanzione detentiva irrogata poco sotto la media edittale. Tuttavia, la Corte ha argomentato una misura così rigorosa della pena detentiva richiamando le modalità del fatto e la sua obiettiva gravità (intensità del d valorizzata dalla callidità dimostrata dall’aver profittato della fiducia amicale e della inge degli offesi). Il che corrisponde ad un canone argomentativo che non è né apparente, né manifestamente illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288 – 01).
Il ricorso proposto va pertanto rigettato.
2.1. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
2.2. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, NOME COGNOME (avente causa di NOME COGNOME) e NOME COGNOME, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del numero delle parti civili, del non partecipato dalle parti in presenza e del concreto sforzo argomentativo di resistenza ai motivi introduttivi del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge.
Così deciso il 9 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente