Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46051 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46051 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti: dalla parte civile COGNOME NOME nato a Cesena il DATA_NASCITA; dall’imputato COGNOME NOME nato a Ferrara il DATA_NASCITA avverso a sentenza della Corte d’appello di Ancona del 25/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha concluso, in accoglimento del ricorso della parte civile, per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona e per l’inammissibilità del ricorso dell’imputato; udita la discussione dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME RAGIONE_SOCIALE che ha si è riportata al ricorso e ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25/2/2022, la Corte d’appello di Ancona in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Pesaro emessa in data 27/1/2020 che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al reato di appropriazione indebita perché in qualità di legale si era appropriato della documentazione consegnata da COGNOME NOME al fine di promuovere contenziosi civili e di somme di denaro liquidate in esito a tali contenziosi, assolveva l’imputato dal reato di appropriazione indebita relativo alla documentazione consegnata in originale, riducendo la pena a mesi 2 e gg. 15 di reclusione ed euro 250,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato anche alla rifusione delle spese processuali.
2.Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione sia la parte civile COGNOME NOME che l’imputato COGNOME NOME.
2.1. Il primo deduce violazione di legge in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) cod.proc. pen.). La Corte d’appello nel riformare la sentenza di primo grado in senso favorevole all’imputato quanto al delitto di appropriazione indebita relativo ai documenti, non avrebbe adempiuto al’onere di motivazione rafforzata, limitandosi a non condividere il giudizio del Tribunale, senza entrare nello specifico delle risultanze testimoniali asseritamente conducenti alla pronuncia assolutoria.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. La Cort d’appello avrebbe travisato il contenuto della deposizione testimoniale della parte civile COGNOME la quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva specificamente indicato i documenti che, consegnati all’COGNOME, questi aveva trattenuto presso di sé.
L’imputato COGNOME NOME articola sette motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per avere erroneamente applicato la norma di cui all’art. 81, co. 2, cod. pen. e ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i diversi episodi di appropriazione indebita (quello del 24/10/2012 e quello 13/2/2015), senza procedere all’accertamento dei presupposti applicativi dell’istituto posto che i due fatt erano stati posti in essere a distanza di tre anni l’uno dall’altro, per cui no poteva ravvisarsi l’unicità del disegno criminoso.
3.2. Il ricorrente deduce inoltre il vizio di violazione di legge in quanto la Cort d’appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del primo reato, maturata in data 24/4/2020.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. La Corte d’appello non avrebbe correttamente rideterminato la pena principale dovendosi considerare l’intervenuta prescrizione dell’episodio del 24/10/2012 con la conseguenza che anche la pena accessoria della sospensione dalla professione forense andava commisurata alla pena principale ridotta.
3.4.Con il quarto motivo ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. in relazione all’unico resid episodio del 13/2/2015, avendo l’imputato dimostrato la compatibilità dell’istituto con la condotta tenuta in concreto.
3.5. Il quinto motivo attiene alla presunta omessa valutazione di una prova decisiva posto che come emerge dagli atti, l’imputato trattenne la somma ricevuta dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 24/10/2012, a titolo di compenso liquidato dal Giudice di Pace, per cui la condotta sarebbe irrilevante ai fini penali.
3.6. La stessa questione il ricorrente propone con il motivo sesto in relazione alla somma di euro 628,52 ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE e trattenuta a titolo di compensi e spese, anche in questo caso si deduce l’illogicità della sentenza.
3.7. Con motivo n. 7, infine, si contesta la decisione del giudice di appello laddove ha ritenuto integrata la fattispecie appropriativa relativamente alle somme poc’anzi indicate, senza considerare che la documentazione allegata dimostrava che la parte lesa era a conoscenza dei crediti professionali vantati dal legale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è fondato, quello dell’imputato parzialmente fondato come di seguito spiegato.
Partendo dalla disamina del ricorso della parte civile, osserva il collegio che la Corte d’appello di Ancona ha assolto l’imputato COGNOME NOME dall’episodio appropriativo avente ad oggetto la documentazione originale utile ai contenziosi civili, consegnata dalla parte civile COGNOME NOME al legale, omettendo la motivazione rafforzata e senza specificare la formula assolutoria. Detta pronunzia, relativa ad uno solo dei vari episodi appropriativi, collocato all’interno della fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen. contestata, ha comportato una riduzione della pena con conseguenze pregiudizievoli per la parte civile, esposta ad una riduzione delle proprie pretese. Nel merito la doglianza della parte civile è fondata mancando nella sentenza di appello, che ha ribaltato quella di condanna emessa in primo grado, senza nemmeno specificare la formula assolutoria, la motivazione rafforzata, limitandosi il giudice di appello, con
motivazione meramente apparente, a non condividere il giudizio di primo grado, asseritamente fondato su presunzioni, senza sottoporre a vaglio critico le emergenze processuali. Ed invero, costituisce consolidato orientamento di giurisprudenziale che il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. Unite Troise; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404). E ciò anche nell’ipotesi in cui l’impugnazione provenga dalle parti civili che impugnano la sentenza di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio ( Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Rv. 268948). In applicazione di tali principi, che il collegio condivide, deve procedersi all’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. Giova evidenziare che, strettamente connessa al tema in esame, è la questione relativa alla individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento agli effetti civili dell sentenza impugnata. A questo proposito si era registrata in passato una oscillazione tra opposti orientamenti che la sentenza a Sezioni Unite COGNOME è intervenuta a comporre, accordando preferenza alla tesi che sostiene, in applicazione del chiaro disposto dì cui all’art. 622 cod. proc. pen., la “piena operatività del principio di economia, che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda”, con conseguente rinvio della sentenza al giudice civile competente per valore in grado di appello [cfr. Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Quanto al ricorso dell’imputato, il primo motivo è inammissibile perché non proposto in grado di appello e comunque per carenza di interesse. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra gli episodi appropriativi del 24/10/20212 e del 13/2/2015 e tale valutazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell’imputato con i motivi di appello pertanto la relativa censura, rispetto alla quale, peraltro, si registra una carenza di interesse trattandosi di istituto applicato in primo grado in favor dell’imputato a fronte d condotte materiali distinte, suscettibili, altrimenti, del cumulo materiale dell pene, anzi ché dell’aumento ex art. 81, co.2, cod. pen., non è in questa sede scrutinabile ( Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
Fondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione dell’episodio di appropriazione indebita di euro 789,00 consumata in data 24/10/2012, prima della sentenza di appello.
La Corte d’appello con riferimento all’episodio di appropriazione indebita di euro 789,00 posto in essere in data 24/10/2012, non si è avveduta della prescrizione maturata il 24/4/2020, prima della sentenza di appello.
Questa Corte a Sezioni Unite ha statuito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819). Deve a riguardo precisarsi che sebbene, in via di principio, per orientamento costante di questa Suprema Corte, l’ammissibilità di tale rilievo impedisce che si possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello ( Sez. Unite Aiello n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966). Nondimeno va ribadito che detto principio risulta pienamente coerente con quello secondo cui la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia. Sul piano processuale, tale affermazione si traduce inevitabilmente nella possibilità di poter valutare l’ammissibilità dei motivi di ricorso con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall’eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269) Le Sez. Un., n. 373 del 16/11/1990, NOME, Rv. 186165, hanno affermato che «capi autonomi» di una sentenza sono «le decisioni che concludono l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un reato» aggiungendo che non è «certo contestabile l’autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consunzione», autonomia che, va qui aggiunto, non può non valere anche per ognuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Anche il terzo motivo con il quale si deduce l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e la violazione di legge in relazione all’irrogazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione di cui all’art. 35 cod. pen., è fondato.
Il giudice di appello dopo avere assolto l’imputato da uno degli episodi di appropriazione indebita (quella avente ad oggetto documenti), ha ridotto la pena detentiva a mesi 2 e gg. 15 di reclusione senza individuare il reato più grave tra quelli residuati, sicchè a questa Corte, una volta dichiarato prescritto il reato di appropriazione indebita di euro 789,00, essendo necessari accertamenti in fatto, non è consentito rideterminare la pena.
6. La sentenza impugnata va annullata anche in relazione alla statuizione di conferma della irrogazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte di cui all’art. 35 cod. pen., applicata dal primo giudice. Detta pena accessoria, infatti, consegue per legge alla condanna alla pena dell’arresto per la commissione di una contravvenzione; nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicata la pena accessoria dell’ interdizione di cui all’art. 31 cod. pen. che la Corte territoriale, tuttavia, non ha potuto ( e non potrebbe) applicare ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, co.3, cod proc. pen. Ne consegue che essendo stata irrogata, una pena accessoria illegale in relazione ad un delitto, la relativa statuizione va eliminata.
Ciò posto, in relazione al reato di appropriazione indebita di euro 789,00 prescritto, rileva il collegio che, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., il giudic appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili; e, a tal fine, devono esaminar compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, COGNOME, Rv. 254965 – 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, COGNOME, Rv. 243343 – 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, COGNOME, Rv. 229023 – 01).
Occorre, pertanto, procedere all’esame dei motivi di ricorso suscettibili di assumere reale incidenza sulla conferma o meno delle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado.
In tale prospettiva, devono reputarsi infondati i motivi dedotti dal ricorrente circa la legittimazione a trattenere le somme di euro 789,00 ed euro 628,52 a titolo di compensazione posto che quanto alla prima, come rilevato dal giudice di appello, a pag. 6 della sentenza, l’appropriazione di euro 789,00 risulta effettuata in data antecedente alla sentenza civile che opera la compensazione ove la somma è qualificata come “sorte recuperata” e non come onorario. Quanto alla seconda ipotesi di reato, il giudice di appello ha evidenziato come nessuno dei documenti allegati dimostrasse che vi era stata una liquidazione in favore dell’avvocato di una somma corrispondente a quella trattenuta dal legale.
8. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso che attiene all’ applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore
alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678).
Assorbito il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione di prova decisiva in relazione all’episodio del 24/10/2012, posto che come detto l’episodio è estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.
Inammissibile il sesto motivo di ricorso , il ricorrente non indica la prova decisiva asseritamente non valutata che avrebbe dovuto escludere la responsabilità del legale per l’appropriazione indebita di euro 628,52, limitandosi a citare la norma del Nuovo Codice deontologico forense e l’estratto del conto corrente bancario, dal quale dovrebbe ricavarsi che detta somma era stata liquidata a titolo di compenso; invero, come sottolineato dalla Corte d’appello, non risulta esservi alcuna liquidazione in favore dell’avvocato della somma trattenuta che appare quindi indebita.
Inammissibile è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si tenta genericamente di sconfessare l’attendibilità della persona offesa senza considerare che secondo i giudici di merito, l’integrazione della fattispecie appropriativa è provata da elementi di natura documentale ( pag. 6 della sentenza impugnata ),
12.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di appropriazione indebita della somma di euro 789,00 perchè il reato è estinto per prescrizione ed in relazione alla pena accessoria che va eliminata, mentre va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione all’episodio di appropriazione indebita di euro 628,52.
La sentenza va altresì annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civ competente per valore in grado di appello quanto all’appropriazione indebita della documentazione in originale, con spese alla parte civile al definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita della somma di euro 789,00 perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME e rinvia alla Corte d’appello di Perugia per la rideterminazione della pena per il residuo reato di appropriazione indebita della somma di euro 628,52 relativamente al quale dichiara irrevocabile l’affermazione di
responsabilità. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatam all’appropriazione della documentazione, con rinvio al giudice civile competen per valore in grado di appello. Spese alla parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, 21/9/2023
Il Consigliere estensore
Il Presiderite