Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17844 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17844 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
contro
parte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra di per sØ il Data Udienza: 19/03/2025
reato di cui all’art. 646 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente della mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ciò in quanto l’imputato aveva sì precedenti penali ma non della stessa indole, quali truffa, cessione di sostanza stupefacente e tentata estorsione.
Ricorrerebbero, pertanto tutte le condizioni indicate dalla legge e dalla giurisprudenza in materia per riconoscere all’imputato il predetto beneficio.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla riconosciuta recidiva.
Rileva, innanzitutto, la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello a non riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche fondando la relativa motivazione sulle risultanze del casellario giudiziale dell’imputato mentre avrebbe dovuto valutare anche gli altri elementi richiesti dall’art. 133 cod. pen.
Si duole, inoltre, della mancata disapplicazione della contestata recidiva affermando che la Corte di appello non avrebbe compiuto una corretta verifica sul punto in relazione ad una necessaria perdurante inclinazione al delitto che Ł presupposto necessario per il riconoscimento di detta circostanza aggravante.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che non ricorreva nel caso in esame alcuna delle clausole di esclusione del beneficio e che non esisteva in capo all’imputato alcun obbligo di offrire garanzie in ordine alla propria solvibilità.
2.5. Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni.
Quanto al primo motivo di ricorso Ł doveroso evidenziare che la Corte di appello ha fornito logica
e congrua risposta alle ragioni per le quali Ł da ritenersi che la responsabilità del reato in contestazione sia configurabile a carico dell’odierno ricorrente.
I Giudici del merito hanno, infatti, evidenziato come tutta la vicenda relativa alla locazione finanziaria dell’autovettura oggetto dell’imputazione ruoti attorno alla posizione dell’imputato il quale:
ha sottoscritto il verbale di consegna dell’automobile così acquisendone l’immediata disponibilità;
b) ha ricevuto presso la propria abitazione, ubicata all’indirizzo indicato quale sede della società
RAGIONE_SOCIALEche ebbe formalmente a prendere in locazione il mezzo) la missiva di diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto con invito a restituire il veicolo;
all’atto dell’esecuzione del sequestro preventivo Ł risultato essere in possesso delle chiavi e dei documenti dell’autovettura;
l’imputato Ł risultato medio tempore essere sempre rimasto in possesso del veicolo come comprovato da occasionali controlli di P.G. effettuati a suo carico mentre si trovava alla guida del mezzo.
E’ pertanto di tutta evidenza che il RAGIONE_SOCIALE sia stato di fatto l’unico soggetto che ha avuto la materiale disponibilità del mezzo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e che si Ł rifiutato di restituirlo fino al momento
dell’esecuzione del sequestro preventivo.
La difesa del ricorrente tenta invece di accreditare una differente ricostruzione dei fatti finalizzata a scaricare la responsabilità dell’accaduto sull’originario imputato NOME COGNOME che peraltro Ł risultato estraneo ai fatti al punto di essere stato assolto con sentenza irrevocabile con la formula ‘per non avere commesso il fatto’.
In sostanza, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta inammissibilmente di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Corretta Ł, poi, la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 646 cod. pen.
La valutazione di manifesta infondatezza investe poi anche i motivi di ricorso dal secondo al quarto, così come sopra riassunti e che appaiono meritevoli di trattazione congiunta essendo tutti relativi al trattamento sanzionatorio.
Sia il Tribunale che la Corte di appello con due sentenze in cd. ‘doppia conforme’ che pertanto ai fini della motivazione si integrano reciprocamente, risultano avere dato risposte congrue e logiche, oltre che rispondenti ai principi di diritto che regolano le materie, alle questioni riproposte anche in questa sede, evidenziando:
a) quanto alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. il Tribunale, con una decisione che anche in questo caso la Corte di appello ha sostanzialmente affermato di condividere, ha evidenziato che l’offesa arrecata mediante la consumazione del reato non può essere considerata di particolare tenuità, in considerazione del profitto conseguito dall’imputato e dal corrispondente danno patito dalla vittima oltre che della articolata vicenda truffaldina che fa da contorno alla condotta appropriativa accertata;
quanto alla contestata recidiva i precedenti penali dell’imputato – anche per reati contro il patrimonio e quindi della medesima indole di quello per il quale si procede il Tribunale ha evidenziato (v. pag. 5 della relativa sentenza) come l’episodio criminoso di cui Ł processo Ł concretamente significativo della piø accentuata colpevolezza dell’imputato e della maggiore pericolosità dello stesso, affermazioni che la Corte di appello, a sua volta, ha sostanzialmente affermato di condividere;
quanto alla mancata applicazione all’imputata di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. i Giudici del merito ha sottolineato il fatto che, alla luce della personalità negativa dell’imputato, Ł da escludersi che nei confronti dello stesso possano sortire effetto deterrente e/o rieducativo le sanzioni sostitutive formalmente applicabile in ragione della misura della pena inflitta.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME