Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8919 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8919 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, nonché al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici lche il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si veda, in proposito, pag. 3 sulla condotta dell’imputato che, dopo l’omesso versamento dei canoni di noleggio, si è reso irreperibile e, comportandosi uti dominus, ha ceduto a terzi le autovetture pur non avendo alcun titolo per farlo);
che la Corte di merito ha motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità alla luce della non tenuità dell’offesa e dei precedenti specifici dell’imputato;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente