Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10089 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10089 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Codogno il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 09/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica datata 02/12/2025 a firma AVV_NOTAIO con la quale si insiste nel ricorso;
lette le conclusioni e la nota spese in data 28/11/2025 del difensore della parte civ RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, da D.M. in materia, oltre accessori di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 09/07/2025, la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10/06/2024, di condanna dell’imputato NOME COGNOME per il reato di appropriazione indebita aggravata, accertato il 02/02/2022; con contestazion della recidiva reiterata specifica.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 646 cod. pen. sotto il profilo dell’interv del possesso, assumendo che l’imputato, utilizzatore della vettura aziendale in qualità di soci non avrebbe in alcun momento inteso disporne uti dominus, neanche dopo il licenziamento e la richiesta di restituzione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’elemento soggettivo del dolo in all’imputato, che, secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente ritenuto in base ad una valutazione “parcellizzata” degli elementi probatori, omettendo di considerare il contes complessivo generatosi dopo che l’imputato – quale socio della “RAGIONE_SOCIALE“, e in veste fruitore del veicolo, al pari dell’altra socia, signora COGNOME – era stato licenziato, s il difensore, strumentalmente (“per essersi doluto di asserite ingenti distrazioni economiche dal società per opera della amministratrice”, p. 11 ricorso), continuando ad utilizzare la vett senza consapevolezza né intenzione di agire senza averne diritto, potendo, al più, essere stato determinato da un errore nella complessiva considerazione della vicenda connotata da progressivo inasprimento dei rapporti tra i soci a fronte di contestazioni reciproche.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al mancato giudizio di prevalenza de concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto non consentito, non essendo stato devoluto con l’atto di appello, con il quale il ricorrente si era limitato a chiedere l’assoluzione per manc dell’elemento soggettivo del reato e la riduzione della pena mediante concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre soltanto con i motivi aggiunti era stata dedotta anch l’insussistenza del reato contestato, sotto il profilo della mancanza di interversione del possess
1.1 Va, infatti, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciut stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 cod. proc. pen.) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d’impugnazione, tale facoltà non superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazion di motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memo difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente propost con il gravame o i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d’impugnazione proposto” (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729 – 01). Peraltro, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebb possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazion di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME). Nella specie, il motivo nuovo, che lamenta violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relaz agli elementi probatori acquisiti, sotto il profilo sopra riportato, è inammissibile in quanto i non consentito in sede di legittimità perché mancante del corrispondente motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo la corte di merito ampiamente argomentato sulla ricostruzione della condotta dell’imputato anche sotto il profilo della ritenuta interversion possesso (p. sesta della sentenza).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
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2.1. Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere d revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel co esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verific dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispett fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requis la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, COGNOME, Rv. 194203 – 01). Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probato acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzi legittimità (Sez. 6, n.13442 dell’8.03.2016, COGNOME; Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, Basile S.U. n.47289 del 24.09.2003, COGNOME, Rv 226073 -01; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).
2.2. La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logico giuridici, h confermato la ricostruzione della condotta, valutando in sinergia con il giudice di primo grado elementi di prova dichiarativi e documentali in atti. Invero, la ricostruzione dei fatti come op nella sentenza impugnata, in relazione alla quale – si ribadisce – questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del ricorrente alla fattispecie contestata. Le deduzioni svolte, in ordine alla buona fede dell’imput oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti ne percorso logico argomentativo della sentenza impugnata, laddove, in particolare chiarisce che il bene costituito dalla autovettura sociale, su richiesta della società avente diritto (unico ti dei diritti esclusivi sul bene in quanto parte contraente del contratto di leasing) avrebbe do essere restituito a seguito della risoluzione del rapporto lavorativo, a nulla rilevan “convinzioni” poste a base del reiterato rifiuto da parte dell’imputato (collegato a pretesi c pendenti), che non escludono la consapevolezza e la volontà di trattenere per sé un bene non proprio e detenuto proprio in relazione all’attività svolta per conto della società (v. penu pagina sentenza impugnata).
E’ invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’elemento soggettivo del reat di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o dell cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed a scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Sez. 2, n. 2 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 – 01). Né, per altro verso, l’esistenza di eventuali rivendicazioni verso la società poteva giustificare l’atteggiamento dell’odierno ricorrente, oss trattenimento della vettura in pendenza delle rivendicazioni vantate nei confronti della societ questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, proprio in tema di appropriazione indebita, che può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, se non nel caso in cui questo sia certo, liquido ed esigibile (cfr., in tal senso 2 – , n. 27884 del 01/06/2022, COGNOME, Rv. 283632 – 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, NOME, Rv. 257317 – 01), condizioni che, nel caso in esame, non sono state nemmeno dedotte.
3.3 Anche il motivo di ricorso sull’omessa concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è generico e si risolve, di fatto, nell’opporre una soluzio diversa rispetto alla decisione discrezionale assunta dalla Corte di appello, che ha motivato termini non censurabili in questa sede, avendo evidenziato la negativa personalità del ricorrente già gravato da “precedenti penali di spessore” e resosi responsabile del reato in questione subito dopo un periodo di affidamento in prova.
4. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t. che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di leg
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t. che liquida in complessiv 3.686/00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi nte