Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 11/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 20/09/2019, esclusa l’aggravante di cui ll’art. 61 n. 11 cod. pen., ha à rideterminato la pena nei confronti di MEVjr ATRIZIAnella misura di mesi 3, giorni 10 di reclusione ed euro 100,00 di mult in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen..
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità della prevenuta,è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito(si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sulla TARGA_VEICOLO, comprovante la condotta materiale del reato, data dall’interversione del possesso, resa manifesta dalla condotta uti dominus della ricorrente, la quale ha omesso la restituzione di due auto noleggiate senza alcuna giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo della fattispecie di appropriazione indebita);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen.,non è consentito dalla legge in questa sede poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente