Appropriazione Indebita Amministratore: Quando si Consuma il Reato?
La gestione dei fondi condominiali è un compito delicato che richiede massima trasparenza e correttezza. Ma cosa succede quando un amministratore non restituisce i soldi alla fine del suo mandato? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul preciso momento in cui si configura il reato di appropriazione indebita dell’amministratore, confermando un principio cruciale per la tutela dei condòmini. Il caso in esame riguarda un ricorso giudicato inammissibile proprio perché non teneva conto di questo consolidato orientamento.
I Fatti del Caso
Un amministratore di condominio, a seguito di una condanna per appropriazione indebita emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la sentenza, cercando di rimettere in discussione la propria responsabilità penale. Tuttavia, i motivi del suo ricorso sono stati ritenuti dalla Suprema Corte generici e ripetitivi, incapaci di scalfire la solida motivazione della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di appello, che non si sono confrontati adeguatamente con i principi di diritto e le argomentazioni della corte territoriale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
Le motivazioni della Corte forniscono chiarimenti essenziali sul reato di appropriazione indebita dell’amministratore e sui requisiti di un ricorso efficace.
### Il Momento Consumativo del Reato
Il punto centrale della decisione riguarda l’identificazione del momento in cui il reato si perfeziona. La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata: il delitto di appropriazione indebita di somme condominiali da parte dell’amministratore si consuma all’atto della cessazione della carica.
È in quel preciso momento che, in assenza della restituzione degli importi ricevuti durante la gestione, si verifica con certezza la cosiddetta “interversione del possesso”. Durante il mandato, l’amministratore ha la legittima detenzione dei fondi; solo al termine, con la mancata consegna, manifesta la volontà di appropriarsene, trasformando la detenzione legittima in possesso illegittimo.
### La Genericità dei Motivi di Ricorso
I primi due motivi del ricorso sono stati respinti perché ignoravano completamente questo principio. Secondo la Corte, l’appellante non ha fornito argomenti validi per contrastare l’orientamento giurisprudenziale, limitandosi a censure generiche che non consentivano al giudice di individuare i presunti errori della sentenza impugnata.
Inoltre, anche il terzo motivo è stato giudicato generico. L’imputato non ha affrontato l’argomento, ritenuto decisivo dalla Corte d’Appello, relativo al fatto che le persone offese avevano rafforzato la loro richiesta di giustizia costituendosi parte civile nel processo, un atto che dimostra la loro determinazione a ottenere un risarcimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima, di natura sostanziale, è un monito per chiunque gestisca fondi altrui: il momento della resa dei conti è la fine del mandato. La mancata restituzione dei fondi a quella data non è una semplice dimenticanza, ma può integrare un reato penale. Per i condòmini, ciò significa che il momento cruciale per verificare la correttezza della gestione e agire legalmente è proprio il passaggio di consegne.
La seconda lezione è processuale: un ricorso in cassazione deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con la giurisprudenza esistente. Appelli generici, che non individuano con precisione i vizi della sentenza impugnata, sono destinati a essere dichiarati inammissibili, con un aggravio di spese per il ricorrente.
Quando si consuma il reato di appropriazione indebita da parte di un amministratore di condominio?
Secondo la sentenza, il reato si consuma nel momento in cui cessa la carica dell’amministratore e quest’ultimo non restituisce i fondi che ha gestito. È in questo istante che la sua legittima detenzione del denaro si trasforma in un’appropriazione illecita.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e ripetitivi. L’imputato non ha fornito elementi specifici per contestare la sentenza precedente né si è confrontato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza sul momento consumativo del reato.
Che valore ha avuto la costituzione di parte civile delle persone offese?
Nel provvedimento si evidenzia che la Corte d’Appello aveva considerato dirimente il fatto che le persone offese avessero rafforzato la loro istanza punitiva costituendosi parte civile. Il fatto che il ricorso non abbia affrontato adeguatamente questo punto ha contribuito alla sua dichiarazione di inammissibilità per genericità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6858 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 08/01/1983
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i tre motivi di ricorso sono generici e ripetitivi e quindi privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indicano elementi sufficienti alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato:
quanto al primo ed al secondo, essi non considerano la consolidata giurisprudenza in materia (da ultimo anche Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279336 – 01) per cui il reato di appropriazione indebita di somme ‘condominiali’ da parte dell’amministratore si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso;
quanto al terzo motivo, esso non si confronta affatto con l’argomento della motivazione (pg.8), secondo cui “è dirimente il dato che… le persone offese avevano rafforzato la propria istanza punitiva.., costituendosi parte civile”, ribadendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432); il motivo è pertanto generico, oltre che manifestamente infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Pres ente