Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37142 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12910/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vicenza il DATA_NASCITA parte civile: COGNOME NOME avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 24 ottobre 2023 del Tribunale di Vicenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 646, comma 3, e 61 nn. 7 e 11, cod. pen.) commesso in data antecedente e prossima al giorno 11 agosto 2018;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 646 cod. pen.; evidenzia parte ricorrente che l’imputata aveva intrattenuto un rapporto pluriennale di consulenza professionale con la società della quale si sarebbe appropriata delle somme di denaro di cui all’imputazione e quindi appare poco plausibile che la stessa abbia avuto intenzione di tenere per sØ le somme accreditate sul conto corrente nella sua disponibilità;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 61 n. 7 e 131-bis cod. proc. pen. con riguardo al fatto che mentre nella denuncia-querela Ł stata indicata in euro 6.672,15 la somma oggetto di appropriazione, la condanna Ł intervenuta per la appropriazione della somma di euro 53.500,00 situazione che avrebbe portato all’erronea configurabilità dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità che, per l’effetto, ha portato all’esclusione della possibilità di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 600, comma 3, cod. proc. pen. e all’art. 2697 cod. civ. in quanto vi sarebbe stata un’erronea stima del danno ritenuto idoneo a giustificare un grave
pregiudizio ed a determinare la statuizione di una provvisionale.
Rilevato che , i primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, sono manifestamente infondati.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente avendo i giudici di merito, con decisioni che costituiscono una cd. ‘doppia conforme’, spiegato le ragioni per le quali non v’Ł alcun elemento per ritenere che l’imputata avesse avuto intenzione di non appropriarsi delle somme di cui all’imputazione. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
A ciò si aggiunge che anche la determinazione della somma oggetto di contestazione – indubbiamente tale da costituire un danno patrimoniale di rilevante gravità e, per l’effetto da escludere la possibilità di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., Ł stata frutto di accertamenti di fatto ed a nulla rileva che nell’originaria querela fosse stata indicata una somma inferiore.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Considerato poi che inammissibile tout court Ł il terzo motivo di ricorso – a dir del vero poco chiaro il che ne inciderebbe anche sulla valutazione di aspecificità – in quanto attraverso il richiamo all’art. 600, comma 3, cod. proc. pen. si contesta la mancata sospensione della provvisionale. La Corte di appello ha comunque debitamente e logicamente motivato al riguardo e, sul punto, Ł sufficiente ricordare che «E inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l’ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell’imputato di sospensione, ai sensi dell’art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., dell’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013, Falcucci, Rv. 257894 – 01).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME