Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PERUGIA il 05/07/1966
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 aprile 2024 la Corte d’Appello di Perugi confermava la sentenza emessa il 16 dicembre 2022 dal Tribunale di Perugia, con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole del rea di appropriazione indebita aggravata, contestatogli per essersi appropria ponendoli in vendita, degli arredi (meglio descritti nell’imputazione) pres all’interno dell’immobile denominato “INDIRIZZO“, ove lo stesso abitava dapprima insieme a COGNOME NOME, deceduto il 30 novembre 2010, ed ove permaneva in forza di un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una stanza della villa e stipulato con la “RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE“, società a propria volta parte di un contatto di locaz trentennale stipulato con la società proprietaria dell’immobile, arredi che e stati fatti oggetto di inventario in data 2 dicembre 2011 nell’ambito procedimento instaurato per l’accettazione con beneficio d’inventar dell’eredità di COGNOME NOME da parte di COGNOME NOME, erede del de cuius.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolan quattro motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 120 cod. pen. e 129, 336 e cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in punto di attribuzione querelante COGNOME NOME della qualità di erede di COGNOME NOME e dunqu di soggetto legittimato a proporre querela.
Assumeva, in particolare, che la qualità di erede di COGNOME NOME in ca a COGNOME NOME era rimasta indimostrata giacché la stessa era stata so affermata dal sedicente erede, nipote del de cuius, e che non erano stati provati in giudizio né il decesso del genitore di COGNOME NOME, presupposto per successione per rappresentazione, né l’inesistenza di eredi di grado pozio rispetto al fratello del de cuius (quali il coniuge, i discendenti e gli eventuali ascendenti).
2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 538 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civili contenute nell’impugn sentenza, richiamando al riguardo le argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso.
2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimen all’accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili oggetto del re ritenuto dalla Corte territoriale in capo al de cuius, nonché all’elemento soggettivo del reato contestato.
Assumeva al riguardo che l’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale la non titolarità formale dei detti beni in capo a COGNOME NOME sar stata il frutto di una “schermatura” posta in essere dal medesimo in frode creditori e all’Erario era rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a suppo in quanto risultato di un generico riferimento a una “catena di soci
attraverso le quali NOME COGNOME aveva schermato le sue proprietà”, de quale avevano riferito alcuni amministratori che si erano succeduti.
2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 124 cod. pen. e viz di motivazione in relazione alla proposta querela, che riteneva essere tard considerato che COGNOME NOME aveva completato la raccolta di tutti gli element necessari per avere cognizione del reato in data 15 luglio 2016 (come dall stesso affermato con l’atto querelatorio), dunque ben otto mesi prima del proposizione della querela.
La difesa dell’imputato depositava, in data 8 gennaio 2025, memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso e ribadendo le argomentazio illustrate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
Ed invero, la qualità di erede in capo a COGNOME NOME risulta d procedimento civile instaurato ai fini dell’accettazione dell’eredità del de cuius con beneficio d’inventario, nel corso del quale, a cura dell’ufficiale giudizi previo intervento delle forze dell’ordine per consentire l’accesso alla v (intervento al quale si era opposto l’odierno ricorrente) era stato re l’inventario dei beni caduti in successione, fra i quali i beni mobili og dell’appropriazione indebita; non risulta che alcuno, e in particolare l’impu nel corso di tale procedimento, avesse contestato la qualità di erede in ca COGNOME NOME.
Deve, peraltro, osservarsi che, secondo il consolidato orientamento de Giudice di legittimità, il diritto di querela in relazione reato di appropri indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detene legittimamente ed autonomamente la cosa, l’abbia consegnata a colui che se n’è appropriato illegittimamente (v., in tal se Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431 – 01, che trat di una fattispecie relativa all’appropriazione indebita di beni sottopo sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nomin custode dei beni medesimi).
Nella specie, per l’appunto, risulta pacificamente che il querelante consegnato i beni all’imputato, affidandoli allo stesso in custodia in for regolare contratto.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto non consentito, non essendo stato dedotto con l’atto di appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costitu oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto a cognizione del giudice di appello).
Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dopo aver richiamato le argomentazioni già illustrate in sede di trattazione primo motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, il ricor non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su un valutazione asseritamente sbagliata in merito alla titolarità dei beni, adduc peraltro circostanze dìstoniche rispetto alle risultanze probatorie (laddov contesta la schermatura dei beni). Il controllo di legittimità, tuttavia, conc rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisio sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per ess valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazio posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazion probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estran perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Pertanto, rammentare che la Corte di cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compend probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha forni logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorie Quanto alla dedotta violazione di legge civilistica relativa alla titolarità de i giudici del merito hanno accertato l’appartenenza dei beni al de cuius con
prova ritenuta certa, e ne hanno tratto la logica conseguenza, da un lato, d trasmissione a titolo ereditario all’erede che ha sporto querela e, dall’altro piena consapevolezza in capo al ricorrente dell’altrui proprietà, anche in rag della mancanza di obiezioni di qualunque tipo e in qualunque sede.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, dovendosi considerare, in ordine alla dedotta tardività de querela, che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che le verifi in ordine all’acquisizione degli elementi necessari ai fini della conoscenza reato erano iniziate, a cura del querelante, nel mese di dicembre 2016, verifi articolate che erano proseguite fino alla data di – tempestiva – proposiz della querela: il dies a quo del termine di novanta giorni per la proposizione della querela doveva quindi iniziare a decorrere dal dicembre 2016 e non dall data del certificato della CCIAA (15/07/2016) indicata dal ricorrente.
Nei confronti di detta valutazione il ricorrente ha omesso di confronta essendosi limitato a dedurre censure nel merito non scrutinabili in questa sed
La Corte d’Appello ha anche richiamato in proposito, in maniera del tutto congrua, il consolidato orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale termine per proporre querela inizia a decorrere nel momento in cui la person offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono valutare l’esistenza del reato (cfr., Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D’U Rv. 276732 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù del statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 1 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
ammende.
Così deciso il 16/01/2025