Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6864  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del di. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di appropriazione indebita; si contestava allo stesso d, essersi ap della somma di euro cinquemila, versata, a titolo di caparra confirmatoria, da NOME COGNOME COGNOME assegno tratto su conto intestato a sua madre, NOME COGNOME costituita parte civile. La somma era stata consegnata a COGNOME in quanto lo stes titolare dell’RAGIONE_SOCIALE “Peticone” per una proposta d’acquisto condizi
all’erogazione di un mutuo, poi non concesso. Il COGNOME, nonostante la proposta decaduta a causa del mancato verificarsi della condizione, non restituiva l’assegno.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (artt. 74 e ss. cod. pen.): la parte civile avrebbe dovuto essere esclusa anche dal giudice di appello in quanto il fatto che rapporto contrattuale tra e l’imputato non riguardasse la COGNOME era emerso nel corso del processo di primo gr sicché la richiesta di esclusione, presentata con le conclusioni al termine del pro primo grado, avrebbe dovuto essere valutata in quanto non preclusa;
2.2.violazione di legge (646 cod. pen.) e vizio di motivazione invero il mandato professionale del ricorrente doveva considerarsi c:oncluso, sicché la somma tratt atteneva alla prestazione professionale svolta e fatturata da COGNOME;
2.3. vizio di motivazione (art. 99 cod. pen.) in ordine al riconoscimento della re che era fondato sul fatto che il di COGNOME all’epoca della commissione del rea contrariamente al vero, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza spe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.La prima questione è manifestamente infondata.
Il collegio riafferma che le questioni preliminari relative alla costituzione di pa devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza – c:ompiuto il pred accertamento – si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l’ammissione costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione altre: Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutulí, Rv. 274450 – 01; Sez. 5, n. 17 24/03/2011, COGNOME, Rv. 250187; Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 01; Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, COGNOME, Rv. 213859 – 01).
Nel caso in esame la questione non è stata tempestivamente proposta ed è st illegittimamente avanzata in sede di impugnazione. Si rileva, peraltro, che la COGNOME in qualità di “danneggiata” è legittimata a costituirsi parte civile (art. 74 cod. proc
1.2.  Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione legittimità della motivazione si riafferma che la C:orte di legittimità non può ef alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degl raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero t devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienz altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, la Corte di appello trattando analoghe a dogbanza proposta co prima impugnazione rilevava come la somma consegnata dalla parte civile a di NOME ave una specifica destinazione dato che era espressamente vincolata come capa confirmatoria in relazione all’acquisto dell’immobile e che nel caso in cui non avverata la condizione sospensiva dell’erogazione del mutuo la stessa avrebbe do essere restituita pertanto il ricorrente incamerando la somma aveva violato la spe destinazione di scopo che alla stessa era stata data le parti.
La Cassazione ha più volte affermato che risponde del delitto cli cui all’art. 6 pen. chi, avendo la disponibilità di somme di denaro con espresso vincolo di destinaz le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del 23/ lndraccolo, Rv. 282351 – 01; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Messina, Rv. 27425 Con specifico riguardo al caso in esame si è già affermato che integra il de appropriazione indebita la condotta del mediatore in una compravendita RAGIONE_SOCIALE c trattenga, a titolo di provvigione, prima che l’affare possa dirsi concluso con la stip necessariamente nella forma scritta, del contratto – anche preliminare – di comprave parte della somma di denaro datagli dal potenziale acquirente per la consegna, a tit caparra confirmatoria, al potenziale venditore (Sez. 2, n. 15118 del 02/04/2007, Maz Rv. 236392 – 01).
A 1.3.  a nche le doglianze rivolte nei confronti della conferma del riconoscimento de recidiva sono manifestamente infondate e non superano la  soglia di ammissibilità.
Al ricorrente è stata, infatti, riconosciuta la contestata aggravante della re ragione dell’accresciuta pericolosità dimostrata con la condotta in esame posta in dopo le precedenti condanne (pag. 4 della sentenza impugnata); quanto al fa richiamato ad abundantiam, secondo il quale il predetto ha commesso i fatti mentre si trovava sottoposto a misura di prevenzione, le deduzioni difensive in ordine alla div più risalente decorrenza della predetta misura non appaiono decisive e, comunque, s assertive e sfornite di supporto documentale (sull’onere di autosufficienza tra le al 2, n. 35164 del 08/05/2019 – dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ncorrente al pagamento delle spese processuali nonch
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
La richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civi essere rigettata dato che le conclusioni scritte sono laconiche e non hanno fornito contributo allo sviluppo del contraddittorio.
Sul punto si riafferma che nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camer partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emerg epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qual causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente espl anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo al decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, d., Rv. 281960 – 03). 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rige spese. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile
Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2024
L’estensore
Il Presidente