Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45684 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della richiesta di rie annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribuna Pistoia di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa nei conf di COGNOME NOMENOME NOME NOME reato di appropriazione indebita; seco l’attività di indagine era emerso che l’NOME presentava ai vari c preventivi per l’installazione di infissi, richiedeva il pagamento di acc talvolta del saldo) e poi ometteva di procedere con i lavori prospett giustificazioni che di fatto celavano una reale e totale inadempienza.
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Minister presso il Tribunale di Pistoia, osservando che il Tribunale del riesame era p da premesse giuridiche esatte, ma erroneamente applicate al caso di spec l’elemento differenziante tra ipotesi astratta e quella concreta consisteva circostanza che COGNOME COGNOME produceva gli infissi commissionati, ma li acquista presso terzi per curarne l’installazione per cui, al momento della comme riceveva denaro con uno specifico vincolo di destinazione (l’acquisto degli infi denaro che non era -come sostenuto dal Tribunale- un mero anticipo sul prezz futuro, ma aveva la funzione di acquistare i manufatti che poi COGNOME COGNOME installato; non si poteva poi non considerare che si era in presenza non d evento episodico, bensì di una condotta ripetutamente attuata, attravers quale evidentemente COGNOME COGNOME propria attività imprenditoriale.
Il Pubblici Ministero evidenzia che l’ordinanza del Tribunale e contraddittoria ed illogica anche nella parte in cui escludeva la configurabili reato di truffa, visto che COGNOME COGNOME risultava inadempiente alle obbligaz assunte per ragioni di carattere meramente contingente, ma in attuazione di schema contratto per anni a discapito dei clienti per i quali neanche effettua ordini di acquisto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Corrette sono, infatti, le osservazioni del Pubblico Ministero ricorre in quanto, se è vero che una parte del denaro ricevuto da COGNOME COGNOME coprire il lavoro necessario per l’installazione degli infissi, è anche ver rimanente parte era destinata all’acquisto degli stessi e quindi aveva un pr vincolo di destinazione; in caso di violazione della specifica destinazione di che alla somma hanno dato le parti, è ipotizzabile il reato di appropria
indebita, come costantemente ritenuto da questa Corte (vedi Sez.2, n.37820 Rv 280465, richiamata in ricorso); pertanto, la valutazione del Tribunale in punto di applicazione dell’art. 646 cod. pen. è errata, non avendo tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Si deve inoltre rilevare che il cospicuo numero degli episodi contenuti nel capo di incolpazione pone fortemente in dubbio il fatto che gli inadempimenti di COGNOME fossero dovuti a “ragioni di carattere contingente”, come sostenuto nel provvedimento impugNOME, quanto piuttosto ad un collaudato schema, che porterebbe ad ipotizzare il reato di truffa.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame su quanto evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.p..
Così deciso il 19/10/2023