Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5436 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Umbertide il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 04/02/2022 dalla Corte d’appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurator generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ritenendo non
manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 4 febbraio 2022, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e lo aveva condannato alla pena di due
mesi di arresto e di 8.000,00 euro di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la sospensione condizionale della pena.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, agendo in qualità di proprietario, esecutore e committente, con condotte accertate in data 11 aprile 2017, avrebbe: -) realizzato una costruzione in legno della superficie di circa 3,00 m. X 2,00 m. e di altezza di 2,00 m., sopra una quercia, a circa 4,00 m. da terra (capo a); -) effettuato i lavori concernenti l’opera indicat ubicata in zona sismica, senza darne preavviso e senza attendere la necessaria autorizzazione.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando otto motivi, preceduti da una premessa, nella quale, in particolare, si rappresenta che, per l’opera in questione, sono stati rilasciati, da parte della Regione, un’autorizzazione, qualificato il manufatto come appostamento fisso per la caccia, a seguito di richiesta del 7 maggio 2018, e successivi rinnovi, a norma dell’art. 12, comma 5, legge n. 157 del 1992.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità penale.
Si deduce che la motivazione esposta nella sentenza impugnata per affermare la penale responsabilità dell’imputato è «telegrafica» ed apodittica. Si contesta che l’affermazione principale ai fini del giudizio di colpevolezza, secondo cui «le riportate dimensioni della costruzione in legno posta su una quercia a circa ml 3 o 4 dal suolo non sono quelle tipiche degli appostamenti», è meramente assertiva: non si spiega perché un’opera delle dimensioni e della conformazione rilevate non possa essere qualificata come “appostamento fisso per la caccia”, e, nella specie, appostamento fisso per la caccia al colombaccio.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità di un titolo abilitat per realizzare l’opera ritenuta illegittima.
Si deduce che la sentenza impugnata ha travisato le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME e le prove documentali relative all’autorizzazione rilasciata dalla Regione. Si segnala, in particolare, che: -) teste COGNOME ha riconosciuto al manufatto indicato nelle imputazioni la natura di “appostamento fisso per la caccia al colombaccio”, a norma della legge Regione Umbria n. 1 del 2015; -) il teste COGNOME ha escluso, almeno in linea generale, la necessità di autorizzazioni per i capanni per la caccia, secondo la
normativa faunistica; -) la documentazione relativa all’autorizzazione ed ai rinnovi rilasciata dalla Regione conferma che la struttura era un “appostamento fisso per la ciaccia”.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta necessità di un titolo abilitativo per realizzare l’opera ritenuta illegittima.
Si deduce che il combinato disposto degli artt. 89, comma 2, e 118, comma 1, legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1, escludono espressamente la necessità di titolo abilitativo per la realizzazione delle strutture per l’eserc dell’attività venatoria. Si aggiunge che, nella specie, l’applicabilità di que disciplina è confermata dal rilascio, da parte della Regione, sia dell’autorizzazione in data 12 luglio 2018, dopo richiesta del 7 maggio 2018, sia dei successivi rinnovi di questa. Si segnala, inoltre, gli appostamenti fissi per la caccia son previsti anche dall’art. 12, comma 5, lett. b), legge n. 157 del 1992.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché 158, primo comma, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
Si deduce che la Corte d’appello ha escluso che fosse intervenuta la prescrizione dei reati, omettendo di considerare la documentazione fotografica estratta dalle conversazioni WhatsApp del 10 giugno 2016 e del 28 giugno 2016, dalla quale si evince il completamento della costruzione già nel giugno 2016, e travisando le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, i quali hann concordemente riferito come l’opera fosse stata ultimata nel giugno 2016, o comunque prima dell’estate di quell’anno.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agl artt. 158 cod. pen., 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc avendo riguardo ancora alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
Si deduce che, in ogni caso, dalla stessa sentenza impugnata emerge un ragionevole dubbio in ordine alla data di ultimazione delle opere, e, quindi, a decorso del termine di prescrizione, e che, quindi, la pronuncia della sentenza di condanna, invece che di proscioglimento per estinzione dei reati, è avvenuta in violazione dei principi in tema di onere della prova nel processo penale. Si puntualizza che, anche secondo la giurisprudenza, il principio in dubio pro reo trova applicazione pure in tema di cause di estinzione del reato (si cita, tra l tante, Sez. 3, n. 28910 del 08/07/2013).
2.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Si deduce che l’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è avvenuta sulla base di u motivazione tautologica, priva di qualunque riferimento ad elementi concreti.
2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 131-bis cod. pen., 3, 13, 25 e 27 Cost., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata esclusione del reato per difetto di offensività o alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Si deduce che la sentenza impugnata non ha considerato l’assenza di offensività del fatto, o comunque la sua particolare tenuità, e la non abitualit del comportamento dell’imputato, ed ha illegittimamente escluso l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. alle ipotesi di reato continuato.
2.8. Con l’ottavo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la pena è stata determinata sulla base di una motivazione apodittica in misura nettamente distante dai minimi edittali.
In prossimità dell’udienza, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha presentato memoria.
Nella memoria, si procede ad un riepilogo dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, prive di specificità comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nei primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali contestano l’affermazione di responsabilità, in particolare deducendo la natura apodittica della motivazione della sentenza impugnata, laddove esclude la riferibilità al manufatto indicato nell’imputazione della qualifica di “appostament fisso per la caccia”, nonché, in ogni caso, la insussistenza della necessità di un titolo abilitativo, e denunciando anche il travisamento delle prove testimoniali documentali acquisite agli atti.
2.1. Occorre premettere che dubbia è la compatibilità con la Costituzione di una legislazione regionale che esonera la realizzazione degli appostamenti fissi per la caccia dall’obbligo del preventivo rilascio di un titolo edilizio abilitati che, in ogni caso, la disciplina della Regione Umbria ha fissato significativi limi dimensionali.
2.1.1. Per quanto riguarda il primo profilo, va rilevato che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazio paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia (Corte cost., sent. n. 139 del 2013).
In particolare, a fondamento della decisione, il Giudice delle Leggi ha osservato: «Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi sottrazione al titolo abilitativo. Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto qu profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobil stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgiment dell’attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’ comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l’appostam “fisso” di per sé non gode. Il legislatore regionale ha perciò valicato il lim determinato dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativ alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmen nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi d cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall’art. 117, terzo comma, Cost.» (Corte cost., sent. n. 139 del 2013, in motivazione, § 4). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.2. In riferimento al secondo aspetto, poi, va evidenziato che la Regione Umbria, con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, ha sì previsto la possibilità di realizzare “appostamenti fissi per la caccia” senza titolo edilizio, ma purché gl stessi abbiano dimensioni modeste.
Precisamente, l’art. 118, comma 1, lett. I), I. Regione Umbria n. 1 del 2015, nel testo vigente, prevede la possibilità di eseguire senza titolo abilitati sebbene «nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabi gli interventi concernenti «le strutture e delimitazioni per le attività di protez
della RAGIONE_SOCIALE selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di c all’articolo 89, comma 2».
L’art. 89, comma 2, I. Regione Umbria cit., nel testo vigente in forza della modifica recata dall’art. 23, comma 1, della legge Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13, a sua volta, prevede la realizzabilità nello spazio rurale di «struttur per l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della regionale 17 maggio 1994, n 14 (Norme per la protezione della RAGIONE_SOCIALE selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all’area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l’apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare territori e le attività interessate».
L’art. 24 della legge Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14, rubricato «appostamenti fissi per la caccia», al comma 1, prevede: «Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, desti all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d’acqua naturali o artificiali».
2.2. La sentenza impugnata ha escluso che l’opera indicata nel capo di imputazione possa essere qualificata come “appostamento fisso per la caccia” all’esito di una valutazione delle diverse fonti di prova.
Innanzitutto, la Corte d’appello ha riportato il contenuto delle dichiarazion rese a dibattimento dal dirigente del servizio RAGIONE_SOCIALE della Regione Umbria, dottor COGNOME. Ha evidenziato, in particolare, che questo testimone ha affermato la possibilità di realizzare appostamenti per la caccia senza autorizzazioni, ed ha specificato le caratteristiche che gli stessi debbono avere quanto alla loro localizzazione, all’identità del soggetto abilitato a realizzarli, e ai materiali utilizzabili. sottolineato che il medesimo teste ha dichiarato che il suo ufficio, il quale aveva rilasciato autorizzazione per un appostamento fisso per la caccia al colombaccio con riferimento alle opere in questione, ma in data 12 luglio 2018, e in favore di diverso soggetto, non era competente ad effettuare controlli in ordine alla realizzazione del manufatto.
La Corte d’appello, inoltre, ha precisato che la struttura e le dimensioni del manufatto, quali documentate anche dal materiale fotografico in atti, non sono quelle tipiche degli appostamenti, ma di una «casa sull’albero», e che una conferma di queste conclusioni è evincibile anche dalla decisione del Comune di ordinare l’ordine di demolizione dell’opera per l’assenza di titoli abilitativi urbanistici sia sismici. Ha aggiunto che, proprio per la tipologia del manufatto
realizzato, deve ritenersi integrata anche la fattispecie di cui all’art. 95 d.P.R. 380 del 2001.
Va aggiunto, ancora, che il capo di imputazione precisa che l’opera ritenuta illegittima è una costruzione in legno di circa 3,00 metri per 2,00 metri, con altezza di 2,00 metri, posta a circa 3,00/4,00 da terra, sopra una quercia.
Identiche indicazioni, nella sostanza, sono fornite anche dalla sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado, inoltre, precisa che la violazione della disciplina antisismica deve ritenersi realizzata perché l’opera ricade in zona all’epoca classificata a media sismicità, in forza di specifica delibera della Giunt Regionale, e perché l’imputato non aveva dato preavviso scritto in ordine alla sua realizzazione, né aveva depositato il relativo progetto esecutivo.
2.3. In considerazione degli elementi indicati, e dei riferimenti normativi rilevanti, le conclusioni della Corte d’appello sulla sussistenza dei reati di cui a artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 sono incensurabili.
Innanzitutto, la valutazione della sentenza impugnata in ordine alla necessità di un titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico sono motivate riferimento agli atti, né può parlarsi di travisamento della prova nei termin indicati nel ricorso.
Inoltre, l’apprezzamento sulla non necessità del titolo abilitativo sotto profilo edilizio deve essere molto rigoroso, posta la giurisprudenza della Corte costituzionale che, pur pronunciandosi con riferimento ad una legge della Regione Veneto, ha ritenuto la necessità del permesso di costruire ai fini della realizzabilità degli appostamenti fissi per la caccia.
Ancora, il ricorso non si confronta con un elemento dimensionale decisivo anche per la legislazione regionale dell’Umbria. Invero, le sentenze di merito affermano che è stato realizzato un manufatto la cui superficie è di circa 3,00 metri per 2,00 metri, quindi certamente superiore ai 4 metri quadrati che costituiscono il limite massimo per la configurabilità di un appostamento fisso per la caccia, a norma dell’art. 89, comma 2, legge Regione Umbria n. 1 del 2015. Ora, a norma di tale disposizione regionale, già vigente a fine 2016, ossia prima della realizzazione dell’opera, come meglio si preciserà al § 3, le «strutture per l’esercizio dell’attività venatoria» devono essere «per una superficie relativa all’area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura».
Risulta inoltre corretta anche l’affermazione di responsabilità per il reato d omissione del previo avviso della realizzazione dell’opera. Da un lato, infatti, requisito dimensionale è significativo. Dall’altro, la giurisprudenza h ripetutamente precisato che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dalla natura precaria
o permanente dell’intervento (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 4567 de :L0/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273068-01, nonché Sez. 3, n. 10205 del 18/01/2006, COGNOME, Rv. 233671-01). Può essere utile aggiungere che la necessità di applicazione della disciplina antisismica per le opere edilizie con struttura in legno è stata ravvisata sulla base della persuasiva osservazione secondo cui l’utilizzo di elementi strutturali di minore solidità rende ancora pi necessari i controlli e le cautele prescritte dalla citata legge in materia costruzioni in zona sismica (così Sez. 3, n. 10205 del 2006, cit.).
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e comunque prive di specificità, sono le censure formulate nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali contestano l’esclusione del decorso dei termini di prescrizione, deducendo che le deposizioni testimoniali inducono a ritenere, quanto meno in termini di ragionevole dubbio, che l’opera sarebbe stata realizzata entro l’estate del 2016, e quindi i reati s sarebbero consumati oltre cinque anni prima della decisione della Corte d’appello, intervenuta il 4 febbraio 2022.
La sentenza impugnata, infatti, non esamina solo le dichiarazioni testimoniali che si assumono travisate, ma osserva che la «fattura di acquisto dei materiali necessari per la costruzione risaliva al febbraio 2017». E la sentenza di primo grado precisa che le fotografie prodotte dalla difesa documentano la costruzione alla data del 27 maggio 2016 della sola base del manufatto, e che la fattura di acquisto dei materiali necessari per la costruzione, anch’essa prodotta dalla difesa, è del 20 febbraio 2017.
Ora, nel ricorso, nulla si dice con specifico riguardo alla predetta fattura d acquisto ed alla data della stessa. È però evidente come questo dato assume carattere sicuramente congruo per giustificare la conclusione secondo cui la realizzazione dell’opera non può essere certo anteriore a quella data.
Ne discende che correttamente la sentenza impugnata ha escluso che l’opera fosse stata realizzata entro il 3 febbraio 2017, e, quindi, oltre cinque an prima della pronuncia della sentenza della Corte d’appello.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel sesto e nel settimo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatt deducendo che la motivazione in proposito è del tutto generica e non esamina nemmeno il profilo della non abitualità della condotta.
Invero, la Corte di appello ha legittimamente escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità di attuazione dell’illecito e le conseguenze dannose dello stesso. Non va trascurato, sotto tale profilo, che l’imputato ha anche disatteso l’ordine di demolizione impartito dal Comune, ed ha cercato di ovviare all’irregolarità dell’opera sotto il profilo edilizio e di sicurezza si facendo ricorso all’autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio foreste RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE della Regione Umbria, il quale però non aveva poteri di controllo in ordine alla realizzazione del manufatto.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censure proposte con l’ottavo motivo di ricorso, le quali contestano le scelte in ordine a trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena è stata fissata in misura distante dal minimo senza alcuna reale motivazione.
Va innanzitutto premesso che la pena è stata così determinata in primo grado: la pena base è stata fissata in 3 mesi di arresto e 12.000,00 euro di ammenda, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 2 mesi di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, quindi aumentata per la continuazione, complessivamente a 2 mesi e 20 giorni di arresto e 8.500,00 euro di ammenda.
Va poi rilevato che, per il reato più grave, quello di cui all’art. 44, comma 1 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, la pena prevista può oscillare da un minimo di 5 giorni di arresto ad un massimo di due anni di arresto e, congiuntamente, da un minimo di 10.329,00 euro di ammenda ad un massimo di 103.290,00 euro di ammenda.
Risulta evidente quindi che le scelte sanzionatorie sono state marcatamente orientate verso i minimi edittali, e che può ritenersi congrua la valutazione d discostarsi dal minimo in ragione della «rilevanza del commesso abuso».
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il 13/01/2023