Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violezione di legge e vizio motivazionale in relazione all applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso, tenuto conto della mo desta quantità dello stupefacente e dell’occasionalità del reato, alcuna maggio pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congru di avere valutato il curriculum criminale dell’odierno ricorrente, condividendo valutazione di pericolosità sociale operata dal primo giudice così come desumibile dalla reiterazione del reato e dalla qualità della sostanza stupefacente ceduta.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati prof di censura.
Va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illec sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo auto avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il s alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalit ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personal del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risco formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca libè, Rv. 247838). E anche che, secondo il conslidato dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva ri nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’one fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa cità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di perla (Cfr. Corte Cost. s n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024