Applicazione Recidiva: I Criteri della Cassazione per l’Aumento di Pena
L’applicazione recidiva è uno degli istituti più dibattuti del diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Non si tratta di un automatismo, ma di una valutazione complessa che il giudice è chiamato a compiere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per tornare su questo tema, chiarendo i confini del potere discrezionale del giudice e i requisiti di una motivazione adeguata. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, in cui l’imputato contestava proprio l’aumento di pena legato alla recidiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma, presentava ricorso per cassazione tramite il proprio difensore. La doglianza principale verteva sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale in relazione all’applicazione recidiva.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero dovuto riconoscere l’aggravante, data la modesta quantità di stupefacente e l’occasionalità del reato. Si sosteneva che da tali elementi non emergesse una maggiore pericolosità sociale del reo, tale da giustificare un aumento di pena. Di conseguenza, si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Applicazione Recidiva
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come “manifestamente infondati”, “assolutamente privi di specificità” e “del tutto assertivi”.
In sostanza, il ricorso si limitava a criticare la decisione senza entrare nel merito della logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva invece fornito una motivazione logica e congrua, valutando correttamente il curriculum criminale del ricorrente e condividendo la valutazione di pericolosità sociale già espressa dal giudice di primo grado.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza si sofferma su alcuni punti chiave per spiegare perché la decisione dei giudici di merito fosse corretta e il ricorso, al contrario, inaccoglibile.
La Concreta Verifica della Pericolosità Sociale
La Corte territoriale non si è limitata a prendere atto dei precedenti penali, ma ha operato una concreta verifica degli elementi che indicavano una “maggiore capacità a delinquere” dell’imputato. La decisione teneva conto sia della reiterazione del reato sia della qualità della sostanza stupefacente ceduta, elementi ritenuti sintomatici di una specifica pericolosità sociale.
I Principi delle Sezioni Unite sull’Applicazione Recidiva
La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare un importante insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 35738 del 2010, cd. “Calibè”). Secondo questo principio consolidato, il giudice non può applicare la recidiva in modo automatico. Ha il compito di verificare in concreto se la ripetizione dell’illecito sia un “sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore”.
Questa valutazione deve tenere conto di una serie di parametri, tra cui:
- La natura dei reati commessi.
- Il tipo di devianza che essi manifestano.
- La distanza temporale tra i fatti.
- Il livello di omogeneità tra i crimini.
- L’eventuale occasionalità della ricaduta.
- Ogni altro elemento utile a definire la personalità del reo e il suo grado di colpevolezza.
Il Potere Discrezionale del Giudice
L’ordinanza ribadisce che l’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice. Ciò non significa arbitrio, ma potere che deve essere esercitato con una motivazione adeguata. L’onere del giudice è quello di spiegare perché la nuova condotta criminosa sia idonea a rivelare una “maggior capacità a delinquere” che giustifichi un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: l’applicazione recidiva non è una mera formalità legata all’esistenza di precedenti penali sul certificato del casellario giudiziale. È, al contrario, il risultato di un giudizio ponderato e concreto sulla personalità del reo e sulla sua effettiva pericolosità sociale. Il giudice deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui ritiene che il nuovo reato sia espressione di una più spiccata inclinazione a delinquere, andando oltre il semplice e indifferenziato riscontro formale dei precedenti. Un ricorso che non si confronta specificamente con tale motivazione, limitandosi a contestazioni generiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quando un ricorso contro l’applicazione della recidiva è considerato inammissibile?
Un ricorso è ritenuto inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, senza contestare in modo concreto e puntuale la logicità della motivazione del giudice che ha applicato l’aumento di pena.
L’applicazione della recidiva è automatica in presenza di precedenti penali?
No, non è automatica. Il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione del reato è un sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità dell’autore, valutando elementi come la natura dei reati, la distanza temporale tra i fatti e la personalità del reo.
Qual è l’onere del giudice nel motivare l’aumento di pena per la recidiva?
Il giudice ha l’onere di fornire un’adeguata motivazione che spieghi in che modo la nuova condotta criminosa riveli una maggiore capacità a delinquere del reo. Deve giustificare l’aumento di pena sulla base di una valutazione concreta e non di un mero riscontro formale dei precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
- COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violezione di legge e vizio motivazionale in relazione all applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso, tenuto conto della mo desta quantità dello stupefacente e dell’occasionalità del reato, alcuna maggio pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
- I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congru di avere valutato il curriculum criminale dell’odierno ricorrente, condividendo valutazione di pericolosità sociale operata dal primo giudice così come desumibile dalla reiterazione del reato e dalla qualità della sostanza stupefacente ceduta.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati prof di censura.
Va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illec sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo auto avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il s alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalit ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personal del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risco formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca libè, Rv. 247838). E anche che, secondo il conslidato dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva ri nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’one fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capa cità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di perla (Cfr. Corte Cost. s n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024