Applicazione Recidiva: Quando la Capacità a Delinquere Giustifica l’Aumento di Pena
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per la corretta applicazione recidiva nel processo penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, che contestava proprio la valutazione di tale aggravante. La decisione ribadisce che la recidiva non è un automatismo, ma il risultato di un’attenta valutazione da parte del giudice sulla personalità del reo e sulla sua effettiva inclinazione a commettere ulteriori crimini.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia sia in appello dalla Corte di Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 73 del DPR 309/1990. La sua difesa aveva impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge specificamente in relazione all’applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
La Valutazione sull’Applicazione Recidiva
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha adempiuto in modo completo e pertinente al suo onere motivazionale. La decisione di confermare l’applicazione recidiva non è stata arbitraria, ma basata su un’analisi concreta della condotta dell’imputato. I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la nuova condotta criminosa, valutata anche nelle sue modalità esecutive, fosse idonea a rivelare una maggiore capacità a delinquere del soggetto.
Gli Elementi Chiave della Valutazione
La motivazione della Corte d’Appello si è basata su elementi specifici e convergenti:
1. Precedenti Penali Specifici: L’imputato aveva già precedenti per reati della stessa natura.
2. Recenza dei Precedenti: Uno dei precedenti risaliva al 2016, dimostrando una continuità nel tempo dell’attività illecita.
3. Ulteriore Pendenza: Era emersa un’ulteriore e recente pendenza per un fatto analogo.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato i giudici a concludere che l’imputato non avesse mostrato alcuna attenuazione della sua capacità criminale. Al contrario, la sua condotta rivelava una ‘peculiare inclinazione a delinquere’, escludendo che si trattasse di una mera e occasionale ricaduta.
Il Potere Discrezionale del Giudice e l’Onere di Motivazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio relativo al potere discrezionale del giudice. La motivazione della pena, e delle aggravanti come la recidiva, deve essere sufficiente a far emergere il ragionamento del giudicante circa l’adeguamento della sanzione alla gravità del reato e alla personalità del reo. Questo non significa che il giudice d’appello debba confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente che, in una visione globale del caso, indichi gli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi, lasciando implicitamente superati tutti gli altri.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione per dichiarare l’inammissibilità del ricorso sono chiare. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché le censure mosse alla sentenza impugnata non avevano pregio. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica sull’applicazione della recidiva, basandola su elementi concreti che dimostravano la persistente e accentuata pericolosità sociale dell’imputato. La valutazione non si è limitata a un mero elenco di precedenti, ma ha analizzato la loro natura, la loro recenza e il contesto generale della condotta del reo, concludendo per una sua spiccata inclinazione a delinquere. La Cassazione ha ritenuto tale percorso argomentativo esente da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la recidiva deve essere applicata non come una conseguenza automatica della presenza di precedenti penali, ma come esito di un giudizio ponderato sulla personalità del reo. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel determinarne la causa, l’imputato è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Suprema Corte deve essere riservato a censure fondate e non a tentativi pretestuosi di rimettere in discussione valutazioni di merito correttamente motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Quando è giustificata l’applicazione della recidiva?
Secondo la sentenza, l’applicazione della recidiva è giustificata quando la nuova condotta criminosa, unitamente ai precedenti penali specifici e recenti e ad altre pendenze, rivela una maggiore e peculiare capacità a delinquere del reo, escludendo che si tratti di una semplice ricaduta occasionale.
Il giudice d’appello deve rispondere a ogni singolo argomento difensivo?
No. La Corte chiarisce che il giudice d’appello non è tenuto a una valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che fornisca una motivazione che, in una visione globale del caso, indichi gli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, superando implicitamente gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa da parte del ricorrente, comporta la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di respo sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al reato di cui all’art. 4, DPR 309/1990.
2.L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in applicazione della recidiva.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazion alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto riferimento al fatto che nonostante i precedenti penali specifici, di cui uno risa quindi recente, l’imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità ma anzi, l* una ulteriore recente pendenza per un fatto analogo, unitamente al fat procede, rivelavano la peculiare inclinazione a delinquere, dovendosi escludere che di una occasionale ricaduta.
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del g l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla person Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le ar difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutt favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni pa caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore dec implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. pro ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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