Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47408 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PAOLA, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME, in difesa di NOME. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento e dep nomina scritta ex art. 102 cpp.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4.5.2022, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha riformato in punto di pena la sentenza di primo grado, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla contestata aggravante e determinando la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato ascritto (in materia di stupefacenti) in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per omessa pronuncia sul condono della pena, trattandosi di fatti-reato commessi entro il perimetro di applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’unico motivo proposto non è deducibile in questa sede, sulla scorta del condivisibile principio secondo cui il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice d merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulti richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, come nel caso, la questione non è deducibile in cassazione (Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995, Aversa, Rv. 200262-01; più di recente, v. Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019 – dep. 2020, Rv. 278506 – 01; Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013 – dep. 2014, Rv. 259312 – 01; Sez. 4, n. 1869 del 21/02/2013 – dep. 2014, Rv. 258174 – 01).
Va aggiunto che, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in ordine all’applicabilità o meno dell’indulto, l’imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l’applicazione del beneficio, preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione, anche in sede esecutiva (Sez. 3, n. 15201 del 15/11/2019 – dep. 2020, Rv. 278778 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigli GLYPH estensore
Il President9/