Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12478 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BOVA MARINA il 21/05/1963
avverso l’ordinanza del 19/12/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria del 19 dicembre 2017, con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione dell’indulto sulla pena finale di anni 30, inflitta ricorrente con sentenza emessa dalla medesima Corte d’assise d’appello in data 25 maggio 2009.
2. Deduce il ricorrente violazione degli articoli 72 e 78 cod. pen. sul presupposto che la Corte d’assise aveva irrogato a COGNOME la pena dell’ergastolo, ritenendo in essa estinta la pena di anni quattro di reclusione inflitta per i reati satellite, con la conseguenza che la Corte d’appello con l’ordinanza del 9 maggio 2014, nel concedere l’indulto, non avrebbe potuto detrarlo dalla pena irrogata per ti satellite, in quanto quella pena era stata i rea assorbita da quella dell’ergastolo, bensì avrebbe dovuto detrarla dalla pena di anni 30 di reclusione, quale pena-base dell’ergastolo ridotta, appunto, ad anni 30 di reclusione per il rito abbreviato seguito.
3. Denuncia infine il ricorrente la disparità di trattamento in relazione alla posizione del coimputato COGNOME al quale la medesima Corte aveva concesso il beneficio dell’indulto di tre anni, detraendolo dalla pena finale di anni 30 irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
2. Come ha esattamente argomentato il Procuratore generale, dalla suindicata sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria risulta che sulla pena base dell’ergastolo (ridotta poi a 30 anni per il rito abbreviato) era stata determinata a titolo di continuazione, agli effetti dell’articolo 72, second comma, cod. pen. un aumento di pena di anni quattro complessivi per i reati satellite, sicché eneficio dell’indulto rimaneva concretamente senza effetto, GLYPH b posto che la giurisprudenza di legittimità è orientata a interpretare le attuali disposizioni normative, modo da applicare l’indulto sul cumulo materiale dei in
reati in concorso, prima di operare il temperamento dell’articolo 78 cod. pen., nonché prima della riduzione derivante dal rito prescelto.
Ed invero, individuata la pena base dell’ergastolo ed applicato l’indulto ai reati satellite, nessuna modifica subisce la pena dell’ergastolo, ridotta a trent’anni di reclusione per il rito abbreviato, in quanto l’indulto inci unicamente sulla pena inflitta per i reati posti in continuazione con quello preso come riferimento per l’indicazione della pena base (Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Rv. 256296 e Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 2017, Rv. 269410).
3. Quanto alla dedotta disparità di trattamento con il coimputato COGNOME la questione si presenta palesemente inammissibile, perché non è stata allegata la relativa documentazione, con la conseguenza che il ricorso sul punto difetta di autosufficienza; inoltre, non possono essere considerate un indice del vizio di motivazione le argomentazioni svolte per altri imputati, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 264020).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2018.