Applicazione Indulto: Come Funziona con Ergastolo e Reati Satellite
L’applicazione indulto è un tema che solleva complessi interrogativi, specialmente quando si interseca con pene severe come l’ergastolo e la presenza di reati satellite. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sull’ordine con cui le diverse operazioni di calcolo della pena devono essere eseguite, stabilendo un principio cardine per la corretta determinazione della sanzione finale da scontare. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un indulto concesso su un reato minore non riduce automaticamente la pena principale.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso ha origine dal ricorso di un condannato a cui era stata inflitta la pena dell’ergastolo. Per effetto della scelta del rito abbreviato, la pena era stata ridotta a trent’anni di reclusione. A questa pena base si aggiungeva un aumento per altri reati, cosiddetti “satellite”, commessi in continuazione con il crimine principale.
Il ricorrente aveva richiesto l’applicazione indulto, sostenendo che il beneficio dovesse essere detratto dalla pena finale di trent’anni. La Corte d’assise d’appello aveva rigettato tale richiesta. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione delle norme sul calcolo della pena e una presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato.
La Questione Giuridica: Applicazione Indulto e Cumulo di Pene
Il fulcro della controversia legale era stabilire il momento esatto in cui l’indulto deve essere applicato nel complesso processo di calcolo della pena. Il ricorrente sosteneva che, essendo la pena per i reati satellite “assorbita” in quella più grave dell’ergastolo (poi commutata in trent’anni), l’indulto avrebbe dovuto incidere sul risultato finale.
La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere era: l’indulto si applica prima o dopo il cumulo delle pene e la riduzione per il rito prescelto? La risposta a questa domanda ha conseguenze significative sulla pena effettiva da scontare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, fornendo una spiegazione chiara e lineare della procedura corretta. I giudici hanno stabilito che l’applicazione indulto deve avvenire secondo una sequenza precisa e non derogabile.
-
Priorità dell’Indulto sui Reati Satellite: La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Corte, prevede che l’indulto debba essere applicato prima di operare il cumulo delle pene previsto per i reati in concorso (art. 78 cod. pen.) e, a maggior ragione, prima della riduzione derivante dalla scelta del rito abbreviato. L’indulto, quindi, va a incidere unicamente sulla pena inflitta per i singoli reati satellite.
-
Intangibilità della Pena Base: Una volta applicato l’indulto ai reati satellite, la pena base (in questo caso, l’ergastolo) non subisce alcuna modifica. L’aumento di pena per i reati connessi viene calcolato sulla pena base, ma il beneficio dell’indulto rimane confinato al solo reato per cui è stato concesso, senza “trasferirsi” sulla sanzione principale. Di conseguenza, la successiva riduzione dell’ergastolo a trent’anni per effetto del rito abbreviato avviene su una pena base che non è stata minimamente scalfita dall’indulto.
-
Inammissibilità della Disparità di Trattamento: La Corte ha respinto anche il motivo relativo alla presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato. Tale censura è stata giudicata inammissibile per difetto di “autosufficienza”, in quanto il ricorrente non aveva fornito la documentazione necessaria a dimostrare la sua tesi. I giudici hanno inoltre ribadito che il trattamento riservato ad altri imputati non costituisce un valido motivo di ricorso, a meno che non si dimostri che la motivazione della propria sentenza sia intrinsecamente irragionevole o paradossale.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma un principio cruciale in materia di esecuzione penale: l’ordine delle operazioni nel calcolo della pena non è casuale, ma segue una logica giuridica precisa. L’applicazione indulto è un’operazione che precede il cumulo giuridico e le riduzioni per i riti speciali. Questo significa che il beneficio non può essere utilizzato per erodere la pena finale derivante da un reato più grave, come l’ergastolo, anche quando quest’ultimo viene commutato in una pena temporanea. La decisione offre un importante punto di riferimento per gli operatori del diritto, chiarendo che i benefici di legge vanno applicati in modo mirato e secondo le sequenze stabilite dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata, senza effetti espansivi non previsti.
Quando si applica l’indulto in caso di più reati in continuazione, di cui uno punito con l’ergastolo?
Secondo la Corte di Cassazione, l’indulto deve essere applicato sulle pene per i reati satellite prima di procedere al cumulo giuridico per la determinazione della pena complessiva e prima di applicare eventuali riduzioni derivanti da riti speciali, come il rito abbreviato.
L’indulto concesso per un reato satellite riduce la pena finale di 30 anni derivante dalla conversione dell’ergastolo per il rito abbreviato?
No. La sentenza chiarisce che l’indulto incide unicamente sulla pena del reato satellite a cui si riferisce. Non ha alcun effetto sulla pena base dell’ergastolo, neanche quando questa viene successivamente ridotta a 30 anni per effetto del rito abbreviato. La pena principale rimane quindi invariata.
È possibile basare un ricorso sulla disparità di trattamento rispetto a un coimputato?
No, non senza prove adeguate. Un motivo di ricorso basato sulla disparità di trattamento è inammissibile se non è “autosufficiente”, ovvero se il ricorrente non allega la documentazione necessaria a dimostrare la situazione del coimputato. Inoltre, il diverso trattamento non è di per sé un vizio della sentenza, a meno che la motivazione di quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12478 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOVA MARINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
-
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria del 19 dicembre 2017, con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione dell’indulto sulla pena finale di anni 30, inflitta ricorrente con sentenza emessa dalla medesima Corte d’assise d’appello in data 25 maggio 2009.
-
Deduce il ricorrente violazione degli articoli 72 e 78 cod. pen. sul presupposto che la Corte d’assise aveva irrogato a COGNOME la pena dell’ergastolo, ritenendo in essa estinta la pena di anni quattro di reclusione inflitta per i reati satellite, con la conseguenza che la Corte d’appello con l’ordinanza del 9 maggio 2014, nel concedere l’indulto, non avrebbe potuto detrarlo dalla pena irrogata per ti satellite, in quanto quella pena era stata i rea assorbita da quella dell’ergastolo, bensì avrebbe dovuto detrarla dalla pena di anni 30 di reclusione, quale pena-base dell’ergastolo ridotta, appunto, ad anni 30 di reclusione per il rito abbreviato seguito.
-
Denuncia infine il ricorrente la disparità di trattamento in relazione alla posizione del coimputato COGNOME, al quale la medesima Corte aveva concesso il beneficio dell’indulto di tre anni, detraendolo dalla pena finale di anni 30 irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
-
Come ha esattamente argomentato il Procuratore generale, dalla suindicata sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria risulta che sulla pena base dell’ergastolo (ridotta poi a 30 anni per il rito abbreviato) era stata determinata a titolo di continuazione, agli effetti dell’articolo 72, second comma, cod. pen. un aumento di pena di anni quattro complessivi per i reati satellite, sicché eneficio dell’indulto rimaneva concretamente senza effetto, GLYPH b posto che la giurisprudenza di legittimità è orientata a interpretare le attuali disposizioni normative, modo da applicare l’indulto sul cumulo materiale dei in
reati in concorso, prima di operare il temperamento dell’articolo 78 cod. pen., nonché prima della riduzione derivante dal rito prescelto.
Ed invero, individuata la pena base dell’ergastolo ed applicato l’indulto ai reati satellite, nessuna modifica subisce la pena dell’ergastolo, ridotta a trent’anni di reclusione per il rito abbreviato, in quanto l’indulto inci unicamente sulla pena inflitta per i reati posti in continuazione con quello preso come riferimento per l’indicazione della pena base (Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Rv. 256296 e Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 2017, Rv. 269410).
- Quanto alla dedotta disparità di trattamento con il coimputato COGNOME, la questione si presenta palesemente inammissibile, perché non è stata allegata la relativa documentazione, con la conseguenza che il ricorso sul punto difetta di autosufficienza; inoltre, non possono essere considerate un indice del vizio di motivazione le argomentazioni svolte per altri imputati, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020).
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2018.