Applicazione della recidiva: la Cassazione chiarisce i criteri di valutazione
L’applicazione della recidiva è uno degli istituti più delicati del diritto penale, capace di incidere in modo significativo sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che il giudice deve seguire per valutarla correttamente, andando oltre la semplice gravità dei fatti.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per tre reati di tentato furto, di cui uno aggravato. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, come unico motivo, una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’applicazione della recidiva.
Il ricorso e la corretta applicazione della recidiva
Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano considerato i suoi precedenti penali per applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva. Secondo la sua tesi, la valutazione era stata errata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa argomentazione, giudicando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati della sua giurisprudenza in materia. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla recidiva non può basarsi esclusivamente su due elementi superficiali: la gravità dei fatti per cui si procede e l’arco temporale in cui si collocano i precedenti.
Il giudice ha il dovere di compiere un’analisi più approfondita e concreta. Utilizzando i criteri guida dell’art. 133 del codice penale (relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole), deve esaminare il rapporto specifico che esiste tra il nuovo reato e le condanne precedenti. L’obiettivo è capire se, e in che misura, la precedente condotta criminale sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. In altre parole, si deve verificare se i vecchi reati abbiano agito come un ‘fattore criminogeno’ che ha influenzato la commissione del nuovo illecito.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto correttamente questa valutazione, esplicitando le ragioni del suo convincimento in modo logico e privo di contraddizioni. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
La decisione in commento è di fondamentale importanza perché riafferma un principio cardine: l’applicazione della recidiva non è un automatismo, ma il risultato di un giudizio ragionato e personalizzato. Il giudice non può limitarsi a un mero calcolo matematico basato sui precedenti, ma deve indagare la storia criminale del reo per comprendere se essa riveli una reale e attuale pericolosità sociale. Questa pronuncia sancisce che solo una motivazione solida, che dimostri il legame tra passato e presente criminale, può legittimare l’aggravamento della pena per recidiva, garantendo così che la sanzione sia sempre proporzionata alla colpevolezza del singolo individuo.
Come valuta il giudice l’applicazione della recidiva?
Il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la condotta passata indichi una persistente inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno.
La sola gravità dei fatti o il tempo trascorso sono sufficienti per giustificare la recidiva?
No, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi sono stati commessi. È necessaria un’analisi più approfondita del legame tra i reati.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il 29/02/1984
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena per i tre reati di tentato furto (artt. 56 e 624,99 comma 4 cod. peri., il primo dei quali aggravato dalle circostanze di cui all’art.625 nn.2 e 7 cod. pen.);
Considerato che il primo ed unico motivo – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; con motivazione esente da contraddittorietà o palese illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 15 gennaio 2025 Il co , pr1tere es GLYPH re
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