Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9904 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/03/2025
R.G.N. 510/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 18/04/1967
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis , comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale posizione di vertice già rivestita in seno al sodalizio di stampo mafioso di riferimento, piena operatività del sodalizio medesimo e intatta sua capacità di controllo del territorio, inidoneità della carcerazione pregressa ad incidere sul ruolo di comando e sui collegamenti con gli esponenti del clan da lui dipendenti – e li giudicava adeguatamente riscontrati e sintomatici ai fini dell’instaurazione del regime speciale di restrizione.
COGNOME con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione del citato art. 41bis , nonchØ l’apparenza della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe frainteso il tenore del decreto ministeriale, intendendolo come diretto alla proroga, anzichØ alla prima applicazione, del regime differenziato, e al riscontro dei soli presupposti della proroga si sarebbe quindi impegnato, in tal modo pretermettendo la doverosa valutazione dei piø stringenti elementi necessari per la iniziale
sottoposizione al regime stesso.
In sede di sottoposizione iniziale sarebbe infatti richiesto l’accertamento, in concreto, della capacità del detenuto di intrattenere nell’attualità i rapporti con l’organizzazione di appartenenza, sul presupposto che quest’ultima sia pregiudizialmente dimostrata.
Nella specie, l’appartenenza malavitosa di COGNOME non sarebbe stata ancora giudizialmente accertata, nØ vi sarebbe evidenza probatoria o indiziaria in tal senso, e neppure esisterebbero condanne o misure di prevenzione pregresse a suo carico per fatti di criminalità associativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
L’ordinanza impugnata incorre, a piø riprese, nel lapsus calami di nominare il decreto ministeriale impugnato in sede giurisdizionale come provvedimento di proroga (anzichØ di prima applicazione) del regime detentivo differenziato, ma la sua trama motivazionale complessiva rivela che essa si Ł confrontata con la vera natura del provvedimento stesso, che Ł stato quindi adeguatamente vagliato ai fini del riscontro degli elementi necessari per l’instaurazione del regime detentivo in discorso.
Tali elementi sono stati plausibilmente individuati dal giudice a quo , conformemente al paradigma legale.
Quel che rileva Ł infatti, anche in sede di prima applicazione, il pericolo dei collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza, desumibile da positivi elementi (Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 282042-01). E il Tribunale di sorveglianza, con valutazione nient’affatto fittizia o apparente, e dunque in Cassazione insindacabile (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, COGNOME, Rv. 234179-01), ha ricavato dal decreto ministeriale precisi e validi indici di pericolosità qualificata attuale, tali da legittimare la sospensione delle regole ordinarie di trattamento.
AncorchØ tali indici non poggino, allo stato e per la maggior parte, su accertamenti aventi valore di giudicato, essi possiedono comunque solida consistenza dimostrativa, al punto da sorreggere l’applicazione di misure cautelari. Tale presupposto Ł sufficiente ad attribuire loro significanza, essendo il regime differenziato applicabile anche ai soli imputati, attinti da ordinanze di custodia in carcere per uno dei titoli di reato richiamati dall’art. 41bis Ord. pen.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME