Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a COLLEFERRO il 27/12/1985
NOME COGNOME nato a PALESTRINA il 02/08/1987
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
udito il difensore
Il difensore NOME del foro di COGNOME conclude per i’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore NOME COGNOME del foro di VELLETRI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’annullamento della sentenza di appello.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 29.5.2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la pronun emessa in primo grado, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 612-bi pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramit rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME, si articola in sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp, att. cod. proc. pen. Innanzitutto, si rappresenta in premessa che, stante la contumacia di COGNOME, come dell’al imputata COGNOME in tutta la fase di primo grado, in difetto di comunicazione del dep della sentenza pronunciata dal Tribunale presso le rispettive abitazioni ove i pred avevano eletto domicilio, gli stessi venivano a conoscenza della sentenza di primo grad solo in data 13 Marzo 2023, a seguito della notifica dell’avviso di esecuzione della stes Sicché deve concludersi che essi hanno proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale immediatamente e tempestivamente rispetto alla notizia ricevuta solo in data 13 Marzo 2023.
Tanto premesso, si deduce quanto segue.
3.1.Col primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza della Corte di appello difetto di motivazione e/o valutazione della procedibilità dell’appello, e/o per man valutazione dell’assoluto difetto di comunicazione agli imputati sia della lettu dispositivo che della motivazione della sentenza e del suo deposito il 13 ottobre 2022, c conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 522-526 del codice di Avendo l’appellante – contumace – avuto conoscenza della sentenza soltanto con la notifica dell’avviso di esecuzione della stessa del 13 Marzo 2023, come rappresentato nel primo motivo di appello, il termine dì 45 giorni avrebbe dovuto computarsi da tale ultima data scadenza quindi il 27/04/2023. La sentenza dì appello, oltre a non motivare adeguatamente l’esclusione della “remissione in termini” in favore dell’imputato, ha dichiarat motivazione assai scarna l’inammissibilità dell’appello, omettendo gravemente l’esame del motivo addotto dalla difesa a sostegno dell’ammissibilità del gravame, evincibile peraltro base documentale.
3.2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte dì appello p omessa disamina dei profili di nullità della sentenza del Tribunale per assoluto difetto d
condizione di procedibilità per inesistenza/nullità della querela. In particolare, sì rappr che ipoteticamente il soggetto passivo sono i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME ragione per cui si ritiene la signora NOME COGNOME priva della legittimazione a pr querela che deve ritenersi quindi ‘tamquam non esset’, e ciò di là della genericità ch contraddistingue e della circostanza parimenti rilevante ai fini che occupano secondo cu fatti cui si riferiscono l’imputazione e il giudice di merito sono anche quelli success data di presentazione della querela in quanto tali improcedibili ex se.
3.3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello omesso esame della nullità/erroneità della pronuncia del primo giudice in relazione al valutazione circa la insussistenza di fattispecie penale ovvero della rilevanza penale d condotta dell’imputato Ionta in ordine al reato di stalking ascrittogli, alla lu dichiarazioni rese nel corso del dibattimento; nonché per difetto di valutazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen. ovvero come semplice ipotesi di illecito civile ex a codice civile, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 52 del codice di rito; ed anche per difetto di ammissione dei testi indicati in lista dal d di fiducia, mancando nel caso di specie il requisito dell’abitualità necessario per ri integrata la fattispecie di atti persecutori, oltre che quello della minaccia. Sicch residuerebbero, ove provati, la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 659 ovvero i illecito di cui all’art. 2043.
3.4. Col quarto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello omesso esame della nullità della pronuncia di primo grado quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge o della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3.5.Col quinto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello mancata valutazione della nullità della pronuncia di primo grado in relazione alle statui civili e a quelle riguardanti le spese di primo e secondo grado delle sentenze impugnate conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione e degli articoli 522-526 del codic rito (nullità della costituzione di parte civile per indeterminatezza della richiesta ris oltre che per mancanza della prova del danno ai fini della quantificazione).
3.6.Col sesto motivo sì avanza richiesta di sospensione della sentenza della Corte d appello per gravi motivi ovvero ex art. 612 cod. proc. pen. limitatamente agli effetti ciò alla luce, prima facie, dell’assoluta abnormità della condanna di primo e secondo grado; indi si chiede a questa Corte che quantomeno si pronunci favorevolmente riguardo al capo di entrambe le sentenze limitatamente agli effetti civili anche alla stregua delle part condizioni in cui versa il ricorrente.
E si conclude affinché questa Corte preliminarmente voglia valutare benevolmente ed accogliere la richiesta di sospensione della condanna sia pur limitatamente alla durata d presente terzo grado di giudizio e/o limitatamente agli effetti civili ex art. 612 del c rito, ovvero voglia, in accoglimento del ricorso, valutate le eccezioni formulate e l’istan
remissione in termine per i negati mezzi istruttori e dì prova, in ogni caso annulla sentenza della Corte di appello, e, in accoglimento del ricorso e precedente appello, in principale annullare con rinvio ex art. 623 del codice di rito, con regression procedimento penale al primo grado e/o secondo grado di giudizio, ad altro diverso giudice monocratico o Corte di Appello o altra diversa sezione o collegio giudicante, ovve annullarla senza rinvio ex art. 620 n. 1 lett. a) con contestuale dichiarazione con dichiara l’imputato COGNOME esente da ogni accusa e condanna, ivi compresa quella al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.
4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME premette che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per giungere ad u totale revisione della sentenza di condanna confermata dalla Corte territoriale p incolpevole mancata conoscenza, da parte dell’imputata, della celebrazione del processo di primo grado, sia sotto il profilo formale, per la pretermessa notifica di tutti prodromici al giudizio – dall’originario avviso di chiusura delle indagini prelimin notifica del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto contumaciale della sentenza sotto il profilo sostanziale, avendo omesso l’originario difensore, avv. NOME qualsivoglia comunicazione di informazione in tal senso, costringendo, in buona sostanza, l’imputata (di professione architetto) alla totale sconoscenza del processo a suo carico quale ha saputo della pubblicazione e conseguente irrevocabilità della sentenza di appell soltanto a fronte dell’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione e decreto di sospension data 25 Febbraio 2023, data dalla quale avrebbe dovuto ritenersi quindi decorrente i termine per la proposizione del gravame.
Indi si insta per la rescissione del giudicato a carico della ricorrente, il cui termi proposizione, di trenta giorni, decorre dal momento in cui il condannato ha avu conoscenza del procedimento e non del singolo atto, nel caso di specie coincidente con quello della notifica dell’ordine di carcerazione. Ferma restando in ogni caso la possibilit la Valenzi di richiedere, come in effetti richiesto con l’originario gravame, la restituz termine ex art. 175 del codice di rito per esercitare pienamente il diritto all’impugna straordinaria, diritto che in sostanza è stato violato con il pronunciamento della sent impugnata.
Tanto premesso deduce la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale. A ben vedere il Tribunale ha omesso di colloc temporalmente i fatti-reato a delle date di gran lunga antecedenti a quelle indi erroneamente dall’accusa nel capo di imputazione, ragion per cui il reato alla data de pronuncia di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. Si sarebbe dovuto per altro verso rilevare l’assenza della condizione dì procedibilità per essere stata la qu presentata oltre i 90 giorni dalla data di consumazione dei fatti.
Il non avere poi concesso le attenuanti generiche senza una motivazione al riguardo pervenendo alla pena eccessiva inflitta, e soprattutto il mancato riconoscimento del sospensione condizionale della pena è stata la causa dell’ordine di esecuzione notificato data 25/02/2023.
In ogni caso l’imputata avrebbe dovuto essere assolta per non aver commesso il fatto sicché la sentenza dovrà essere cassata con rinvio ad altra sezione giudicante.
Quindi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per vizio di manca di motivazione e illogicità manifesta, con conseguente annullamento con rinvio della stessa
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi d 611 come modificato dal d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 e successive integrazioni – s richiesta delle difese in pubblica udienza che hanno ivi concluso, al pari del P.G. rispettivi termini indicati in epigrafe.
L’avv. COGNOME ha anche depositato due memorie con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso previa valutazione dell’istanza di remissione in termini formulata ai sensi de 175 comma 2-bis cod. proc. pen. con l’atto di appello e reiterata il 3.4.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.Essi saranno trattati congiuntamente avendo sollevato preliminari question processuali analoghe o comunque implicanti la consultazione di medesimi atti.
Ed invero, questa Corte in caso di deduzione di errore procedurale è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può, rectius deve accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, Rv. 273525 – 01; Sez 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 – 01), con la precisazione che non incorre nel viz di difetto di motivazione la sentenza d’appello che non illustri le ragioni del rigett doglianza afferente ad una asserita violazione dì norme processuali, se tale violazione s comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presuppost decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibi giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01).
Posta quindi l’irrilevanza di eventuali carenze presenti nella motivazione posta a ba della ravvisata inammissibilità degli appelli, si osserva quanto segue.
Accedendo agli atti si ha modo innanzitutto di verificare l’insussistenza del presuppo principale cui entrambi i ricorsi ancorano le rispettive doglianze, risultando il proc
primo grado regolarmente celebrato non già in contumacia degli imputati ma in assenza degli stessi, con dichiarazione di assenza intervenuta, per entrambi, all’udienza 17.4.2018, sotto la vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67. Tale dichiarazione di assen secondo quanto si rileva dal verbale di udienza che ne dà atto e dalle relate di notificaz allegate, è stata pronunciata dal giudice dopo avere riscontrato la regolarità d notificazione del decreto che dispone il giudizio avvenuta a mani proprie degli imputat data 22.11.2017 (presso il domicilio, in Segni INDIRIZZO dichiarato in se notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, parimenti regolarmente intervenut mani proprie dei ricorrenti in data 23.7,2016).
Discende che non ricorrevano i presupposti per la notifica agli imputati – giustamente sempre dichiarati assenti e non contumaci – dell’estratto contumaciale né tanto meno de dispositivo e/o della motivazione della sentenza di primo grado, adempimenti, il primo, no più previsto dalla legge n. 67/14, quanto agli altri mai stabiliti per legge, non ric peraltro il caso del deposito della motivazione oltre il termine stabilito nella pronu primo grado.
La legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il g in assenza, eliminando così l’istituto della contumacia e le garanzie che ad esso era associate. Con la legge 11 agosto 2014, n. 118 si è sopperito alla mancanza di un’idonea disciplina intertemporale per i procedimenti in corso. E’ stato così introdotto l’art. 15capo III della legge n, 67 del 2014. Tale articolo, al comma primo, prevede che disposizioni in ordine alla nuova disciplina sull’assenza siano applicabili ai procedimen corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 a condizione che non sia s pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Secondo quanto precisato da comma 2 dello stesso art. 15-bis, però le disposizioni anteriormente vigenti continuano a applicarsi nel caso in cui l’imputato sia stato già dichiarato contumace, ma non sia st emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità; evenienza questa non ricorrente caso di specie risalendo la stessa iscrizione della notizia di reato nel relativo registro successiva – 2016 – all’entrata in vigore della legge n. 67/14, sicché l’intero procediment stato celebrato sotto la vigenza della nuova normativa.
Conseguentemente, applicandosi la nuova disciplina sul processo in assenza ed essendovi anche precisa prova della conoscenza dell’atto di incolpazione e della dat dell’udienza da parte dei ricorrenti, essi non solo non avevano diritto alla notific dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ma non versavano neppure nella condizione della cd. incolpevole mancata conoscenza del processo.
Sicché gli appelli proposti da COGNOME e COGNOME correttamente venivano ritenuti tardivi d impugnata sentenza risultando essi depositati, rispettivamente, il 4.4.2023, il primo, 30.3.2023, il secondo, ben oltre il termine di quarantacinque giorni, previsto dall’ar comma 2, lett, c), del codice di rito, decorrente nel caso di specie dalla data dì scadenza
termine di quarantacinque giorni fissato per il deposito della motivazione della sentenza primo grado, pronunciata il 13.9.2022, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. p (scadenza del primo termine di 45 giorni per il deposito della sentenza in data 28.10.22 ulteriore termine per impugnare di giorni 45 = 11.12.2022).
D’altronde i ricorsi non contestano il calcolo di tale termine, ma sostengono in buo sostanza che l’impugnazione non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva ricorrendo ragioni che giustificassero la sua proposizione oltre il termine individuato dalla Corte di appello
In primis essi assumono che gli imputati non sarebbero venuti a conoscenza del deposito della sentenza di primo grado a causa della mancata notifica del relativo avviso con conseguenza che il termine per impugnare non sarebbe decorso ed avrebbe dovuto computarsi con riferimento all’ordine di esecuzione della pena, e relativo decreto sospensione, emesso dal Pubblico Ministero e notificato alla Valenzi il 25.2.2023 e a Iont 13.3.2023. Pure a voler ritenere tale giustificazione spendibile direttamente con l’at appello tardivo – ma in realtà trattasi di questione afferente il titolo esecutivo azionabile davanti al giudice dell’esecuzione col rimedio di cui all’art. 670 del codice d rimane comunque il dato dell’assoluta inapplicabilità al caso di specie della normativa su contumacia. Come già sopra esposto non andavano, gli imputati, avvisati del deposito della sentenza in quanto giudicati in assenza e non in contumacia, risultando peraltro entramb assistiti da un difensore, per di più di fiducia, che in loro assenza li rappresentava sec quanto stabilito dall’allora vigente terzo comma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., con le conseguenze di legge anche in punto di impugnazione.
Né potrebbe trovare giustificazione, l’impugnazione tardivamente proposta, nell’asserit nullità della sentenza di primo grado, eccepita soprattutto dal difensore della COGNOME ch ritenuto di poter superare il giudicato cristallizzato nell’ormai definitiva sentenza grado divenuta titolo esecutivo, facendo valere con l’appello tardivo asserite nullit giudizio che avrebbero impedito alla COGNOME di venire a conoscenza del processo.
Ora, di là del fatto che il giudicato copre anche le eventuali nullità che si eventualmente realizzate nel giudizio e che l’unico rimedio che era all’epoca esperibile quello della rescissione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. – nella versione ante Cartabia – azionabile con atto ad hoc personalmente dal condannato o da difensore munito di procura speciale, e che la difesa ha inteso invece irritualmente evocare con l’at appello, appare evidente che nel caso di specie sono in ogni caso del tutto infondate questioni di nullità sollevate da difensore per omessa notifica degli atti propedeuti processo, risultando, come già sopra evidenziato, a differenza di quanto si assume nuovamente in ricorso, regolarmente notificati sia l’avviso di conclusione delle indagini c decreto di citazione a giudizio a mani proprie di entrambi gli imputati.
Rimane da precisare che non vi è neppure spazio per la richiesta di remissione in termin pure avanzata genericamente dalle difese – anch’essa proponibile con istanza ad hoc ai
sensi dell’allora vigente art. 175 cod. proc. pen. il quale presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo, nel caso di specie contestata, e la sua mancata conoscenza da part dell’interessato – senza neanche indicare una delle ipotesi di cui al primo comma dell’ 175 – caso fortuito o forza maggiore – la cui ricorrenza comporterebbe la restituzione termine per impugnare.
Né tanto meno potrebbe trovare legittimazione la richiesta pure avanzata dalla difesa sensi del nuovo comma 2.1. dell’art. 175 del codice di rito, trattandosi di disposizion applicabile, ratione temporis, al caso di specie (a norma dell’art. 89, comma 3, del D.Ivo 150/2022 tale norma nuova di cui al comma 2.1. dell’art. 175 si applica nel caso in cu impugnazioni sono proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, laddove nel caso di specie la sentenza di primo grado è s pronunciata prima del 30.12.2022, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia comunque ancorata ai medesimi, manifestamente infondati, temi sopra esposti.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024.