Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1637 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1637 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 21/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 maggio 2025, confermativa della decisione con la quale il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due ordini di censure. Da un lato, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il decreto penale non conteneva l’avviso sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità mediante pagamento, requisito essenziale ai sensi dell’art. 2,
comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, e la Corte di appello non ha fornito alcuna argomentazione sul punto, in violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. Dall’altro, ha censurato l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 53 d legge n. 689 del 1981, per non avere la Corte deciso sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria senza sospensione, riproposta in appello, nonostante la giurisprudenza ammetta la proponibilità di tale istanza anche in secondo grado.
2. Nella memoria del 10/11/2025 presentata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse della ricorrente si è, ulteriormente sostenuto che l’eccezione di inammissibilità del PG non può essere accolta, poiché l’imputata deve considerarsi assente anche quando sceglie volontariamente di non partecipare e, di conseguenza, beneficia del termine più ampio per impugnare previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Si richiama la finalità garantista delle norme processuali, che impone un’interpretazione orientata al giusto processo e non al formalismo, e si osserva che la qualifica di assente attribuita alla COGNOME non è stata contestata dal PG. Poiché tale status permane anche nel grado successivo trattato in forma cartolare, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l’imputata conserva il diritto all’aumento dei quindici giorni. Il termine decorre infine sol dalla notificazione o comunicazione del deposito del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
In premessa va evidenziato che la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale né avendo l’imputata manifestato volontà di comparire, in ragione di tale modalità di celebrazione.
Tanto chiarito, giova evidenziare che la sentenza è stata emessa il 21 maggio 2025, con deposito contestuale della motivazione, e che pertanto il termine per la proposizione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen., il 5 giugno 2025, non essendo nella fattispecie applicabile l’aumento dei termini previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trattandosi di pronuncia resa all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale (Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332, in mot., nel senso che il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-ter cod. proc. pen. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati
assenti secondo la previsione di cui agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen., pronuncia adottata in un caso di appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato richiesto dall’imputato a mezzo di procuratore speciale, pur indicato “assente” nell’intestazione della sentenza).
2.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione di legittimità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuta l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente