Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27684 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 724/2025
NOME COGNOME
UP – 09/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6669/2025
NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 30/11/1987
avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria e le note dellÕAvv. NOME COGNOME, del foro di Bologna, che ha concluso in via principale per la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio, ed in subordine per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 443, comma 1, cod. proc. pen.; in ulteriore subordine, affinchŽ non venga applicata la sanzione pecuniaria di cui allÕart. 616 cod. proc. pen.;
Con sentenza del 12 aprile 2022, emessa in esito al giudizio abbreviato, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per la particolare tenuitˆ del fatto.
1.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale il COGNOME, alla guida del suo taxi, urt˜ NOME COGNOME mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, cos’ provocandole delle lesioni; quindi, pur essendosi reso conto dellÕimpatto e delle sue possibili conseguenze, senza fermarsi per prestare la necessaria assistenza, si allontan˜ dai luoghi, dandosi alla fuga.
LÕimputato ha proposto appello avverso tale decisione, censurando la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei due reati, affermata dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ma senza alcuna analisi delle argomentazioni difensive, anche in relazione allÕattitudine probatoria della documentazione sanitaria.
La Corte di appello di Bologna ha trasmesso a questa Corte lÕimpugnazione proposta dal COGNOME, sottolineando che, secondo quanto dispone l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., all’imputato non è consentito appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in esito al giudizio abbreviato.
Il giudizio di cassazione, inizialmente assegnato alla Settima Sezione, è stato trasmesso a questa Sezione, non ravvisandosi cause di inammissibilitˆ, e si è svolto con trattazione scritta; le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. LÕimpugnazione deve essere rigettata.
Giova premettere che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuitˆ del fatto, sebbene contraddistinta da alcune peculiaritˆ, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento.
Con l’art. 131cod. pen., infatti, il legislatore ha introdotto una causa di non punibilitˆ, per come si desume non solo dalla , ma anche dal tenore letterale del comma 1 della medesima disposizione.
Coerentemente, il ricorrere di una causa di non punibilitˆ è espressamente previsto, tra i casi di proscioglimento, dall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando Çil reato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per un’altra ragioneÈ.
Ancor più esplicita è la previsione di cui allÕart. 651cod. pen., che nel regolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso riferimento alla “sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuitˆ del fatto”.
Che si tratti di una sentenza di proscioglimento è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimitˆ (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalˆ, Rv. 284685 Ð 01; Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 Ð 01).
Da questa prima conclusione discende lÕapplicabilitˆ, nel caso concreto, dellÕart. 443, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Norma di cui il ricorrente deduce la illegittimitˆ costituzionale, sottolineando che la sentenza che dichiara lÕimputato non punibile ha natura per cos’ dire mista, tantÕè vero che lÕart. 651cod. proc. pen., in punto di effetti extrapenali, ricalca la previsione di cui allÕart. 654 cod. proc. pen.
Dalla sentenza, lamenta il ricorrente, possono infatti derivare effetti pregiudizievoli per il ricorrente, di natura penale o comunque sanzionatoria (si pensi alla iscrizione nel casellario, o alla possibile applicazione di sanzioni amministrative come per la guida in stato di ebbrezza).
Inoltre, effetti pregiudizievoli possono prodursi anche ai fini civili, poichŽ dopo lÕintervento del Giudice delle leggi (sent. n. 173 del 12/05/2022), che ha dichiarato la lÕillegittimitˆ costituzionale dellÕart. 538 cod. proc. pen., il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuitˆ del fatto, ai sensi dellÕart. 131cod. pen., deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
3.1. Ci˜ posto, osserva il Collegio che la norma, che disciplina il regime di impugnazione delle sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una prima volta in relazione all’appello del pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 320 del 10 luglio 2007).
Inoltre, e per quanto di interesse in questa sede, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima anche sotto un diverso profilo, ovvero nella parte in cui esclude(va) che l’imputato potesse proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilitˆ, derivante da vizio totale di mente (Corte cost., sent. n. 274 del 19/10/2009).
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non sembra al Collegio che le ragioni di tale ultima pronuncia possano venire in rilievo nel presente giudizio.
Il Giudice delle leggi, infatti, ha evidenziato (par. 3.2 e ss. considerato in diritto) che la sentenza di assoluzione per vizio di mente è idonea a causare all’imputato un Òpregiudizio di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che
pu˜ derivare da una sentenza di condannaÓ; pregiudizio certamente non ipotizzabile nel caso in cui è riconosciuta la particolare tenuitˆ del fatto.
Inoltre, da tale decisione, ha osservato la Corte costituzionale, possono derivare Òrilevantissimi pregiudizi di ordine giuridicoÓ: a seguito dell’accertata pericolositˆ sociale dell’imputato, pu˜ infatti essere applicata una misura di sicurezza limitativa della libertˆ personale e di durata non predeterminata nel massimo che pu˜ risultare, in concreto, più afflittiva della pena irrogata con una sentenza di condanna.
La Corte costituzionale ha dunque ritenuto la violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., essendo irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l’imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare (anche a pena condizionalmente sospesa), e non possa, invece, appellare l’assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravitˆ (come nel caso allora esaminato, ovvero un tentato omicidio) ed a cui si riconnetta l’applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertˆ personale, per giunta di durata non predeterminata nel massimo.
Misura il cui contenuto afflittivo non pu˜ certamente essere paragonato alle sanzioni amministrative accessorie che pure possono essere applicate una volta esclusa la punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto (cfr., ad es., con riguardo ai poteri del Prefetto ai reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj).
Ancora, diversamente dalla assoluzione per totale infermitˆ di mente – che pu˜ avere, ad oggetto qualunque tipo di reato, ivi compresi quelli di maggiore allarme sociale e prescinde dall’entitˆ della pena edittale prevista per il reato – la particolare tenuitˆ del fatto pu˜ essere dichiarata solo in relazione a reati la cui pena edittale minima non superi il limite di due anni, e comunque non nei casi e per i reati di cui ai commi 2, 3 e 4 dellÕart. 131cod. pen.
Inoltre, rispetto allÕassetto normativo allora scrutinato, il novero delle sentenze, anche di condanna, inappellabili, nel tempo è stato progressivamente ampliato, attraverso ripetuti interventi sul testo dellÕart. 593 cod. proc. pen.
DÕaltra parte, la disposizione di cui all’art. 443 cod. proc. pen. non deroga alla disciplina generale della non appellabilitˆ delle sentenze di condanna prevista dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4504 del 14/01/2022, COGNOME, Rv. 282503 Ð 01; Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280884 Ð 01).
Il Collegio pertanto condivide la conclusione, cui è più volte pervenuta questa Corte, nel ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimitˆ costituzionale, sollevate con riguardo alle limitazioni alla appellabilitˆ delle sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 15675 del 16/1/2024, P., non mass. sul punto; Sez. 5, n. 33796 del 11/5/2023, COGNOME, non
mass sul punto; Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242954 Ð 01, in relazione al preteso contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost.).
Conclusione fondata sulla considerazione per cui il secondo grado di merito non gode di copertura costituzionale, e che la limitazione alla proponibilitˆ dellÕappello, oltre ad apparire ragionevole in relazione ai benefici derivanti all’imputato dalla scelta di tale rito, è bilanciata dalla rapiditˆ e completezza nella definizione del processo.
Nella stessa prospettiva, sono state inoltre ritenute manifestamente infondate le analoghe questioni, poste in relazione ai limiti allÕappellabilitˆ di cui al citato art. 593 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, COGNOME, Rv. 286471 Ð 01; Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Trapletti, Rv. 218194 Ð 01).
3.1. Essendo stata impugnata una sentenza inappellabile il gravame è stato quindi trasmesso a questa Corte: allorchŽ, infatti, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve infatti limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilitˆ del provvedimento, nonchŽ l’esistenza di una , consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr., Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01; conf., Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280168 – 01).
Venendo allÕesame delle ulteriori doglianze, il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conferma non solo nella documentazione sanitaria in atti, relativa alle lesioni riportate (ritenute compatibili con la dinamica dellÕincidente per come riferita), ma anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, ovvero le amiche della COGNOME, presenti ai fatti, ed il COGNOME, sentito art. 391cod. proc. pen.
Lesioni che il personale sanitario accert˜ dal punto di vista obiettivo, come rilevato dal Tribunale (p. 1).
DallÕentitˆ dellÕurto, riferita da più testimoni, dal fatto che la persona offesa fu in grado di identificare lÕimputato (circostanza indicativa di un contatto visivo ravvicinato tra i due), e dalla stessa localizzazione del punto dÕurto nella parte anteriore del veicolo, il Tribunale ha tratto conferma del fatto che il COGNOME – al quale la COGNOME fece segno di fermarsi tenendosi il braccio – si fosse accorto dellÕurto.
Coerentemente con tali premesse, e facendo corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, il Tribunale ha quindi ritenuto integrate le due fattispecie di reato di cui ai commi 6 e 7 dellÕart. 189 cod. strada, posto che lÕinvestimento della
COGNOME avvenne mentre costei attraversava la strada sulle strisce pedonali, e quindi è ricollegabile al comportamento dellÕimputato.
Inoltre, apprezzando le evidenze disponibili, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del COGNOME fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi Ð per le specifiche modalitˆ del fatto come illustrate Ð lÕelevata probabilitˆ che la COGNOME avesse riportato delle lesioni (pp. 2 e 3 sentenza).
Il Tribunale, sul punto, ha fatto buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), pu˜ essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilitˆ, o anche solo la possibilitˆ, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, NOME COGNOME, Rv. 271046 Ð 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, COGNOME, Rv. 237239 Ð 01).
Invece, nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al comportamento del soggetto agente, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 30806 del 05/05/2022, NOME COGNOME non mass.; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294 Ð 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252374 Ð 01; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354 Ð 01).
Pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che lÕimputato viol˜ gli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza al pedone che aveva appena investito.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ è deciso, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME