Appello Sentenza Patteggiamento: Quando è Ammesso e i Vizi Deducibili
L’appello sentenza patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia la necessità di definire rapidamente i processi con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Il caso analizzato riguarda un ricorso per un reato di bancarotta fraudolenta, dove l’imputato contestava la qualificazione giuridica data dal giudice. Vediamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Ricorso contro un Patteggiamento per Bancarotta
Un imputato, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso si basava su una presunta erronea qualificazione giuridica del fatto, una delle ipotesi di impugnazione previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse inquadrato i fatti in una fattispecie di reato non corretta, e chiedeva quindi alla Cassazione di rivedere tale decisione. Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
I Limiti Stretti dell’Appello Sentenza Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda l’interpretazione del concetto di “erronea qualificazione giuridica” come motivo di ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La legge, introdotta con la riforma del 2017, ha voluto limitare drasticamente le impugnazioni contro questo tipo di sentenze per non vanificarne lo scopo deflattivo.
L’Errore Deve Essere Palese e Immediato
La Cassazione ha chiarito che non basta un qualsiasi presunto errore di diritto per poter impugnare la sentenza. L’appello sentenza patteggiamento è ammesso solo quando l’errore nella qualificazione del fatto è talmente grave da risultare, con “indiscussa immediatezza”, palesemente eccentrico rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione.
Questo significa che l’errore deve saltare agli occhi dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di complesse analisi o valutazioni interpretative. Non è sufficiente denunciare generici “errori valutativi in diritto”, come ha tentato di fare il ricorrente nel caso di specie.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. Ha rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo un’erronea qualificazione del fatto è circoscritta ai soli casi in cui tale qualificazione risulti palesemente sproporzionata o slegata dal contenuto del capo d’imputazione. Nel caso specifico, le doglianze del ricorrente non evidenziavano un’anomalia così macroscopica, ma si limitavano a contestare la valutazione giuridica del giudice di merito, un’attività che non è consentita in questa sede. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neanche la necessità di una trattazione formale, applicando l’art. 610 comma 5-bis c.p.p., e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento molto rigoroso: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato, acquista una notevole stabilità. Le vie per impugnarlo sono eccezionali e limitate a vizi gravi ed evidenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la valutazione sulla corretta qualificazione giuridica deve essere fatta con la massima attenzione prima di accedere al rito speciale, poiché le possibilità di correggere il tiro in seguito sono estremamente ridotte. La decisione funge anche da monito: i ricorsi presentati al di fuori di queste strette maglie sono destinati all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per chi li propone.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo in casi limitati, specificamente quando la qualificazione giuridica data dal giudice è palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Qual è la differenza tra un ‘errore valutativo in diritto’ e una ‘qualificazione palesemente eccentrica’?
Un ‘errore valutativo in diritto’ implica una contestazione sull’interpretazione della norma applicata, che richiederebbe un’analisi approfondita. Una ‘qualificazione palesemente eccentrica’, invece, è un errore macroscopico e immediatamente evidente dalla semplice lettura degli atti, senza bisogno di alcuna indagine interpretativa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOSSOMBRONE il 22/11/1956
avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
dato avvito alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 216 comma primo, nn. 1 e 2 e 223 comma primo LE.;
Considerato che l’unico motivo proposto – con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto – seppur formalmente ricondotto a una delle ipotesi di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in realtà esula dal novero dei vizi deducibili in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci, come nella specie, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024