Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 10304  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Nissoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso  l ‘ordinanza del  01  agosto  2024  con  cui  il  Tribunale  di  Enna,  ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa, in data 16 aprile 2024, con la quale il Giudice di Pace di Leonforte, lo ha condannato alla pena di euro  8 00,00 di  multa in  relazione  al  reato  di  cui  all’art. 633 cod. pen. ed al risarcimento in favore della parte civile NOME COGNOME.
Il ricorrente,  con l’unico motivo di  impugnazione,  lamenta  erronea applicazione dell’art. 37 d.l.gs. 274/2000 .
La  Corte  territoriale  avrebbe  ignorato  il  principio  di  diritto  affermato  dalla giurisprudenza  di  legittimità  secondo  cui l’impugnazione  avverso  i  punti  di sentenza  riguardanti la responsabilità dell’imputato estende,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.l.gs. 274/2000 e 574, comma quarto, cod.
proc.  pen.,  i  suoi  effetti  ai  punti  che  dipendono  dai  primi  e,  in  particolare,  a quelli concernenti il risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che trova il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (vedi Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, COGNOME, Rv. 27576501, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276459 -01; da ultimo Sez. 5, n. 21010 del 22/02/2024, COGNOME, non massimata e Sez. 5, Ordinanza n. 29695 del 18/04/2024, COGNOME, non massimata).
Di  conseguenza,  ove  l’imputato,  con  l’atto  di  impugnazione,  contesti  la responsabilità, gli effetti di essa si devono intendere estesi alle statuizioni civili. Non  vi  è  necessità  che  queste  ultime  vengano  espressamente  impugnate, poiché implicitamente, ma  inequivocabilmente, l’impugnazione del punto relativo  alla  responsabilità  involge  anche  le  statuizioni  civili,  dipendenti  dalla condanna.
In conclusione, deve essere ribadito che sono appellabili tutte le sentenze del giudice  di  pace  che,  oltre  a  condannare  ad  una  pena  pecuniaria,  contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, COGNOME, Rv. 251094-01; Sez. 5, Ordinanza n. 27488 del l’08/03/2024, COGNOME, non massimata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti a l Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla  senza  rinvio  l’ordinanza  impugnata  e  dispone  trasmettersi  gli  atti  al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso .
Così deciso il 12 febbraio 2025