Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Isola del Liri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 17,10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 11 novembre 2022 che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti per essersi estinti per intervenuta prescrizione, i reati ascrittigli ai sensi degli ari:t. 615-ter, seco comma e 326 cod. pen. Secondo il Collegio di secondo grado, infatti, l’appello mancava di specifici motivi a sostegno della prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo l’impugnazione contenere, in caso di mancata rinuncia alla prescrizione, l’indicazione di elementi idonei a escludere, in modo evidente e non contestabile, la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’o stesso COGNOME, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale. Nel caso di specie, infatti, l’atto di appello aveva operato una critica della sentenz
attraverso motivi che richiedevano un’approfondita disamina’ fornendo una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento. Pertanto, l’atto d’appello ritenersi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 615-ter e 326 cod. pen., nonché la insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricor lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l’ordinanza abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione nonostante che, con essa, siano state offerte incontestabili prove a discarico, così che il giudice doveva solo constatarne l’esistenza, attestante la reale impossibilità dell’imputato di poter commettere il reato ascritto. Infatti, il foglio di serv acquisito agli atti del processo, avrebbe attestato che NOME, nel periodo in cui sarebbero stati commessi i reati, avrebbe svolto attività di servizio esterno, con ispezioni presso la locale RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto confermato a dibattimento dall’ex comandante della sezione, capitano NOME COGNOME, e dal tenente NOME COGNOME. Dunque, l’ordinanza non avrebbe spiegato per quale ragione abbia ritenuto che l’atto d’appello non contenesse motivi specifici’ tanto più che esso forniva, per ammissione dei Giudici di appello, «una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento». A riprova della fondatezza delle ragioni difensive, il ricorso evidenzia che l’accesso alla banca dati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – area accertamento non permetterebbe di rilevare i redditi del soggetto ispezionato. Inoltre, il ricorso contesta che, nella specie, fosse compiutamente maturato il termine di prescrizione, tenuto conto delle cause di sospensione e interruttive. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, avrebbe dovuto essere fissata la data per il giudizio di appello a garanzia del contraddittorio per permettere alle parti di interloquire, con violazione degli artt. 591, 598-bis e 127 cod. proc. pen.
In data 2 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte’ con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 15 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO ha depositato in cancelleria una memoria con la quale ha evidenziato che le prove acquisite in dibattimento avrebbero dovuto portare a escludere il coinvolgimento del militare nei fatti addebbiatigli. E ciò anche alla luce delle insanabili contraddizioni del
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testimonianza del tenente COGNOME, secondo cui COGNOME, nei giorni 26/27 gennaio 2015, aveva effettuato accessi nell’Area di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riservata agli accertamenti unificati per poi comunicare i relativi dati reddituali a NOME COGNOME che ne avrebbe fatto uso in sede civile, laddove, come si evincerebbe dai manuali esplicativi e metodologici di RAGIONE_SOCIALE dall’area accertamento non sarebbe possibile consultare i dati reddituali del soggetto ispezionato in quanto per tale verifica sarebbe dedicata un’apposita area detta «Reddituale». L’assenza, nel computer ispezionato, di qualsiasi riferimento ai soggetti attenzionati avrebbe dovuto indurre a indicare da quale postazione fosse stata effettuata tale consultazione, anche alla luce della circostanza che il militare era fuori sede per servizio e che l’accesso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverrebbe di default. In pratica una volta acceso un computer con le proprie credenziali al fine di inserire i dati relativi al servizio intrapreso il giorno precedente (SIRIS) lo stesso rimarrebbe acceso in uso ad altro militare privo di postazione, sicché qualsiasi azione che sullo stesso sia intrapresa registrerebbe le credenziali di chi lo aveva acceso. Proprio alla luce della convinzione che il luogotenente COGNOME non poteva aver effettuato tali accessi era stato chiesto, inutilmente, l’incidente probatorio per la disamina dei dati della computer in uso al militare. Inoltre, il tenente COGNOME avrebbe dichiarato che il collegamento tra l’accesso effettuato e la rivelazione dei dati visionati si rilevav da una serie di telefonate in entrata sul cellulare di NOME da parte di un’utenza in uso a NOME COGNOME avvenute dal 22 luglio al 31 agosto 2015, laddove la contestazione sarebbe riferibile al gennaio 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendosi al cospetto di una causa di estinzione del reato già dichiarata nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto ove avesse riscontrato l’esistenza di circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale. In tali casi, nondimeno, le circostanze de quibus devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si sostanzi più in una «constatazione», ossia in una percezione ictu ocu/i, che in un «apprezzamento», essendo incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269236 – 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv.
259445 – 01). Dunque, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della possibilità di ravvisare, in modo evidente e non contestabile, elementi idonei a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinch possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200 – 01).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando che l’atto d’appello aveva svolto una critica radical della sentenza impugnata articolata in motivi che avrebbero richiesto un’approfondita disamina e fornendo una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento.
A fronte di tale valutazione, il ricorso, senza contestarla, ha dedotto di avere inteso, con l’atto l’appello, offrire prove obiettive e incontestabili dell’impossibi per l’imputato, di commettere il reato ascrittogli, con ciò all’evidenza confermando la correttezza della valutazione compiuta dall’ordinanza impugnata in relazione alla impossibilità di ricondurre la valutazione richiesta al giudice a una mera «constatazione» non richiedente alcun accertamento o approfondimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 marzo 2024