Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Europeo delegato di Palermo nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Catanzaro DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’8 giugno 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO Europeo delegato dell’Ufficio di Palermo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha annullato il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta o, in via subordinata, per equivalente, fino alla concorrenza di euro 53.840,33 emesso nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 81, 640-bis cod pen (capo I) e 81, 61, n.2, 483 cod. pen., in relazione all’art. 76 d.P.R. 445/2000 (capo 3).
Con un unico motivo, deduce i vizi di errata applicazione di principi di diritto e di contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha travisato i principi sottostanti la disciplina delle contribuzioni pubbliche, che si fonda sull sussistenza dei requisiti oggetto dell’autocertificazione del richiedente, requisiti che, nel caso di specie, non sussistevano con riferimento alla assenza di precedenti condanne e di debiti verso l’Erario, nonché alla mancata presentazione della attestazione rilasciata dalla ASL in merito allo stato di salute del bestiame. Tali false attestazioni, ad avviso del ricorrente, sono idonee ad integrare il reato di cui all’art. 483 cod. pen. e, al contempo, il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., configurando gli artifici o raggiri che hanno indotto in errore l’ente erogatore.
Il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria in cui ha eccepito il difetto di specificità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l’assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente; il motivo dedotto, infatti, ha ad oggetto esclusivamente il profilo relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti, ma nulla deduce in merito alla sussistenza del periculum in mora.
La giurisprudenza di questa Corte, muovendo dalla “prospettiva utilitaristica” che connota la peculiare declinazione della nozione di “interesse a ricorrere” nel sistema processuale penale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), ha già affermato, in tema di misure cautelari personali, che, in caso di impugnazione del pubblico ministero avverso un provvedimento di annullamento pronunciato per difetto del requisito della gravità indiziaria, l’impugnante non può limitarsi ad argomentare solo su tale specifico punto, ma ha, comunque, l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità per carenza di
interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari; e ciò in quanto l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità dell’adozione (o del ripristino) della misura originariamente richiesta, sicché egli deve fornire gli elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’applicazione della misura, e quindi anche a quello della sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, pur se il provvedimento impugnato non le abbia esaminate (cfr. Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 che ha, tuttavia, individuato una eccezione a tale principio di diritto in relazione al caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276375).
Il medesimo principio è stato recentemente esteso anche all’incidente cautelare in tema di misure cautelari reali. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che, allorché il Tribunale del riesame abbia annullato il provvedimento genetico di sequestro preventivo funzionale alla confisca per difetto del requisito del fumus (anche ritenendo di non dover esaminare le ulteriori censure, eventualmente proposte, quanto al requisito del periculum) e abbia disposto la restituzione dei beni sottoposti a vincolo (con provvedimento immediatamente esecutivo), l’interesse del Pubblico ministero all’impugnazione si identifica nella rimozione del provvedimento con la necessità della contestuale rappresentazione relativa alla sussistenza di entrambi i presupposti (fumus commissi delicti e periculum in mora) richiesti per l’adozione della misura cautelare reale. E’ stato, pertanto, dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che si limitati a contestare il mancato riconoscimento del fumus, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mora”, posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l’impugnante (cfr. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024 Mazza Rv. 285867).
Va, infatti, considerato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato – non ricorrente
nel caso in esame – la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). E’ stato, pertanto, superato l’orientamento che non riteneva necessaria alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose stesse, sul presupposto che la loro pericolosità fosse intrinseca alla loro confiscabilità (cfr. Sez. 1, n. 2994 del 23/06/1993, Cassanelli, Rv. 194824).
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di annullamento del decreto di sequestro preventivo per carenza del requisito del fumus commissi delicti, qualora la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell’anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mora”, posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura cautelare reale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente