Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nata a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 23/10/2023
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare della interdizione dalla professione forense per la durata di mesi tre nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuta gravemente indiziata del reato di corruzione in atti giudiziari – in relazione all’art. 318 cod. pen. – in concorso con COGNOME NOME, ufficiale giudiziario in servizio presso l’Unep del Tribunale di Nocera Inferiore.
In particolare, nell’ambito di una procedura di sfratto per morosità intentata nei confronti di COGNOME NOMENOME, per l’esercizio delle sue funzioni e, in particolare titolo di remunerazione per la sollecita esecuzione del rilascio dell’immobile, si sarebbe fatto consegnare dall’AVV_NOTAIO una somma di denaro non precisata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagata articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.
Sarebbe errata l’affermazione del Tribunale secondo cui l’indagata non avrebbe contestato in sede di riesame il giudizio di gravità indiziaria; detta affermazione sarebbe smentita dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata in cui si attesta, a pagina 12, che la difesa, nel corso della discussione, si era riportata ed aveva fatto riferimento al contenuto dell’interrogatorio reso dall’indagata in cui, in realtà, questa aveva respinto le accuse.
Il Tribunale, pur sollecitato sul punto, non avrebbe peraltro valutato il tema relativo alla totale assenza di vantaggio o beneficio che la NOME avrebbe conseguito, atteso che, nella specie, il procedimento di sfratto si sarebbe svolto con tempi e modalità regolari e incompatibili con l’esistenza di un patto corruttivo; né, sotto altro profilo sarebbe stato tconcretamente verificata l’esistenza del patto illecito.
Il Tribunale, peraltro, avrebbe compiuto valutazioni diverse in relazione ad altro fatto corruttivo che NOME avrebbe commesso in concorso con altri (viene richiamata l’ordinanza emessa nei riguardi di altro indagato).
Si aggiunge che proprio nel giorno in cui l’accordo corruttivo sarebbe stato concluso (8 settembre 2022) fu concesso, nell’ambito della procedura di sfratto, un ampio termine alla controparte e cui seguirono due ulteriori dilazioni fino a quando l’immobile fu rilasciato spontaneamente dal conduttore; dunque, mancherebbe la prova del nesso di corrispettività delle due prestazioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto sempre al giudizio di gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
Dall’ordinanza impugnata emerge che il Giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo configurabili i gravi indizi di colpevolezza, aveva rigettato la domanda cautelare per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari; proposto appello cautelare, il Tribunale ha ritenuto di dover valutare l’impugnazione solo avendo riguardo alle esigenze cautelari, avendo il Pubblico Ministero fatto” riferimento solo a tale aspetto e non avendo la difesa contestato i gravi indizi di colpevolezza” (così il Tribunale a pag. 12 della ordinanza).
Sulla base di tale presupposto, il Tribunale si è limitato a richiamare una serie di dati fattuali e di elementi indiziari non tanto per vagliarne la capacità dimostrativa e,
soprattutto, la loro riconducibilità alla fattispecie di reato contestata, quanto, piuttos al fine di formulare un nuovo e diverso giudizio prognostico sul pericolo di recidiva.
Si tratta di un ragionamento viziato e di una errata applicazione della legge.
3.1. Con specifico riguardo all’impugnazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta cautelare, giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, COGNOME, in motivazione par. 3.1 e 3.2; in senso conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008) ha spiegato come l’atto di appello del Pubblico Ministero devolva al tribunale “… una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legg perché sia giustificata l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall’art. 292 cod. proc. pen.”.
Dunque, “… i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all’intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell’esistenza dei presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all’esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvediment genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura”.
3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di detti principi avendo limitato espressamente la propria cognizione al solo punto relativo alle esigenze cautelari, e ciò sul presupposto che la difesa non avesse “contestato il profilo dei gravi indizi”.
Nessuna spiegazione è stata in particolare fornita sul perché esistano i gravi indizi di colpevolezza e perché i fatti sarebbero riconducibili alla fattispecie di corruzione in att giudiziari, tenuto conto che, secondo le Sezioni unite:
i fatti indicati negli artt. 318 e 319, testualmente richiamati dall’art. 319 ter c pen., si identificano con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fan esclusivamente riferimento le due disposizioni anzidette, mentre la punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità è sancita dal successivo art. 321, al pari di quanto avviene per la corruzione in atti giudiziari;
l’art. 319 ter cod. pen. collega a tutti i fatti indicati nei precedenti artt. 318 e la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”;
l’atto o il comportamento processuale del pubblico ufficiale deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale e l’anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale;
ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto o del comportamento del pubblico ufficiale: se essa – per qualsiasi motivo come, ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o di altri- è dire favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell’atto, come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio;
il reato di corruzione in atti giudiziari, tuttavia, è in rapporto di specialità co corruzione “comune” di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., con la conseguenza che la species di cui all’art. 319 ter non può non contenere tutti gli elementi del genus (quindi quelli integranti la corruzione comune) ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, in motivazione).
Dunque un reato, quello di corruzione in atti giudiziariche presuppone l’esistenza di tutti i requisiti strutturali della corruzione di cui agli artt. 318- 319 cod. peri. / a cui si aggiunge un elemento di specialità.
Su tali temi, il Tribunale è del tutto silente.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Il Tribunale accerterà nuovamente la sussistenza di tutti i presupposti per la applicazione della misura e verificherà se e in che limiti i fatti siano eventualmente riconducibili alla fattispecie di reato contestata ovvero, eventualmente, ad altra meno grave.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.