Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del COGNOME, avvocato NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, previa riqualificazione del reato ascrittogli nella fattispecie di c agli 354 e 416-bis.1 cod. pen., ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 7 febbraio 2024 che aveva applicato
all’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt 353, 416-bis.1 cod. pen.
2. Propone ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, denuncia l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 354 cod. pen. e la illogicità manifesta della motivazione. Sostiene che la qualificazione giuridica della condotta dell’indagato, documentata dal contenuto di un’intercettazione telefonica che ne riproduce la conversazione intercorsa con NOME COGNOME, è erronea poiché omette di valutare la rilevante circostanza, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 353 cod. pen., che il genero del ricorrente, NOME COGNOME, era stato da questi contattato dopo che aveva già presentato proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile della fallita “RAGIONE_SOCIALE” per indurlo a lasciar perdere la gara a seguito della promessa di integrale soddisfacimento del credito sicché non si è in presenza di una mera astensione dalla partecipazione all’incanto, come ritenuta dal Tribunale, bensì al cospetto del reato di turbativa di gara, erronea conclusione che discende, altresì, dalla erronea esclusione del giudizio di colpevolezza, del genero del COGNOME, NOME COGNOME, oggetto di coevo ricorso.
Con il secondo motivo denuncia il contrasto tra la motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui ha escluso l’aggravante del metodo mafioso, e il tenore del dispositivo in cui viene, invece, richiamata, ai fini della riqualificazione giuridica del fatto, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.l. cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Il tema proposto con il primo motivo di ricorso attiene alla riqualificazione giuridica della condotta dell’indagato come delitto di cui all’art. 354 cod. pen. e si fonda sul contenuto della conversazione dell’Il luglio 2018 intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso della quale il COGNOME aveva proposto al COGNOME, che immediatamente aveva preso contatto con il genero NOME COGNOME con il quale aveva preso appuntamento per vedersi nel pomeriggio, l’astensione dalla partecipazione alla procedura di incanto per la vendita del capannone industriale della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, sito in Matera, al quale erano interessati gl operai della società fallita, dietro la promessa, garantita dal COGNOME, del rimborso del credito vantato dal COGNOME stesso.
E’ preliminare all’esame del primo motivo di ricorso la verifica della completezza del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica alla luce del principio secondo cui in materia cautelare il pubblico ministero deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Al di là delle affermazioni in cui tale principio si articola, con riferimento alle varie evenienze che possono connotare la vicenda cautelare (ad es. in materia di decisione che, in sede di riesame o di appello, abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi), si è osservato che l’impugnazione del pubblico ministero è correlata alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (cfr. Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400).
Nel caso in esame, in cui la riqualificazione del fatto era ostativa, per la pena prevista, all’adozione di misura cautelare, difatti revocata, il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero non contiene alcun riferimento alle esigenze cautelari idonee a fondare l’applicazione della misura, ove positivamente superata la questione della sussistenza dei gravi indizi di reato e della qualificazione giuridica del fatto, mancanza che impone di dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Vale solo osservare che il proposto motivo di ricorso sul punto della sussistenza o meno dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non esimeva il AVV_NOTAIO Ministero dall’esame di tale aspetto.
Deve, infatti, rilevarsi che il riferimento all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contenuto nel dispositivo appare enunciato per mera completezza formale della contestazione, che il Tribunale ha riqualificato come delitto di cui all’art. 354 cod. pen. in luogo del reato di cui all’art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti) avendo, invece, escluso con articolata motivazione (pagg. 31) l’aggravante cd. mafiosa come prospettata sia in relazione al metodo che all’agevolazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 settembre 2024
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