Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Urbino il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito per COGNOME l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data L9 luglio 2019 il Tribunale di Pesaro ha condannato alle pene di legge COGNOME/per i reati dei capi 8) e 13), consistenti in violazion co. dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, COGNOME< – per i reati dei capi 8), 13), 16) e 17),
consistenti nella violazione degli 4rt. 2, 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, li ha assolti 4u dagli altri reati e ha assolto NOME/da tutti i reati.
Con sentenza in data 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai residui reati per cui era intervenuto l'appello del PM perché estinti per prescrizione.
NOME COGNOME eccepisce con il primo e il quarto motivo l'inammissibilità dell'appello del PM per sopravvenuta carenza di interesse e per genericità, e con il secondo e il terzo motivo il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di prescrizione, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
NOME COGNOME formula un'unica censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., sostenendo il difetto di interesse ad appellare del PM.
NOME COGNOME lamenta con i primi due motivi che era stata dichiarata la prescrizione, nonostante l'assoluzione in primo grado, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con il terzo e il quarto motivo l'inammissibili dell'appello del PM per sopravvenuta carenza d'interesse e per genericità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
Il PM ha appellato la sentenza di primo grado con riferimento all'assoluzione dal reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di una serie di reati fine tributari. La Corte territorial presupposto che il PM aveva interesse a impugnare perché era stata disposta la confisca, ha indebitamente sostituito la dichiarazione di assoluzione con quella di prescrizione, laconicamente osservando che, sulla base degli elementi allegati, si era verificata la cosiddetta frode del plafond, per cui non era possibile pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione è errata.
Anzitutto, il PM ha perso l'interesse a impugnare in ragione della sopravvenuta maturazione (dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello) del termine di prescrizione dei reati per cui era già intervenuta l'assoluzione, perché, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, nulla può rispetto alla confisca tributaria. Ed invero, la confisca è stata disposta per i reati tributari, ma è venuta meno per difetto di condanna. L'art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la sopravvivenza della confisca in casi particolari, anche nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, è stato introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, e secondo le Sezioni Unite Esposito (sent. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rv. 284209-01) non può
applicarsi retroattivamente ai fatti, come quelli in esame, anteriori al 6 aprile 2018). In secondo luogo, la Corte territoriale ha operato un inammissibile ribaltamento della sentenza assolutoria, in spregio dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., senza rinnovazione istruttoria e comunque in assenza di motivazione rafforzata, se non addirittura di motivazione, essendosi limitata a ritenere l'assenza della causa di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen., con formula sintetica e per giunta per relationem all'appello del PM.
Pertanto, l'appello del PM dev'essere dichiarato inammissibile e la sentenza di appello dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Dichiarata l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza n. 568/2019 del 19/07/2019 del Tribunale di Pesaro, annulla senza rinvio la sentenza n. 207/2023 del 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona Così deciso, il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente