Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28444 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila nel procedimento a carico di: NOMECOGNOME NOME nato a Napoli il 18/04/1980
avverso la sentenza del 04/10/2024 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOMERAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo, all’esito di rito abbreviato, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. per non avere commesso il fatto.
Si contesta all’imputato, detenuto presso la casa circondariale di Teramo nel reparto detentivo Alta Sicurezza, di avere indebitamente utilizzato un apparecchio telefonico.
Il compendio probatorio – costituito dalla C.N.R., dalla quale si evince che, all’interno dell’Istituto, era rinvenuto un telefono cellulare intestato a tale NOME COGNOME e che, dalle verifiche delle utenze contattate, risultavano telefonate alle utenze intestate alla sorella e alla convivente del COGNOME – non è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale per provare che l’imputato avesse detenuto o fatto uso del cellulare in parola.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen.
Erroneamente il giudice di primo grado ha mandato assolto l’imputato per non avere commesso il fatto con motivazione assente, contraddittoria e illogica e in violazione dell’articolo suindicato.
Difetterebbe la motivazione sulle ragioni di tale decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che l’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114 ha sostituito il primo periodo del comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen. Tale periodo, se prima stabiliva che «Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento», a seguito della novella prevede, invece, che «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2» (cioè, per i reati per i quali è previs la citazione diretta a giudizio).
Ritiene il Collegio che, a seguito di tale modifica, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non sono appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito
a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limita l’inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (da ultimo Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070 – 01).
2.1. Ciò per la ragione che la sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 46 de 2006 «nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il Pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato», è una sentenza di accoglimento parziale, dichiarativa, appunto, dell’illegittimità costituzionale della norma che escludeva il suddetto potere del pubblico ministero e non una sentenza additiva (“nella parte in cui non prevede”) che attribuisse al pubblico ministero il medesimo potere. Ne discende che, prima della più volta menzionata novella legislativa del 2024, il potere del Pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del giudizio abbreviato si doveva ritenere discendere non dall’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., ma dalla disposizione generale di cui all’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero poteva appellare contro le sentenze di proscioglimento. Disposizione generale che non era più, per così dire, “compressa” dalla norma dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 320 del 2007.
2.2.Da ciò deriva conclusivamente che: a) non si può ritenere sussistente una specifica norma che attribuisca al Pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse in esito a giudizio abbreviato, norma che, per quanto si è detto, non è ravvisabile nell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.; b) la sostituzione, a opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), della legge n. 114 del 2024, della regola generale di cui all’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., nel senso che il Pubblico ministero «non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2», si deve ritenere applicabile anche alle sentenze di proscioglimento che sono state pronunciate all’esito del giudizio abbreviato. Tale disposizione del primo periodo del comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen., del resto, diversamente da quella del successivo secondo periodo dello stesso comma 2 (secondo cui: «L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento »), non indica che l’inappellabilità da parte del Pubblico ministero da essa prevista riguardi solo le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del dibattimento.
L’impugnazione che è stata proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila presenta senz’altro i requisiti di sostanza, oltre che di forma, del ricorso per cassazione, atteso che, con la stessa impugnazione, sono stati dedotti dei vizi di legittimità; specificamente, di violazione di legge e vizio d
(r
motivazione. Motivo, quest’ultimo, che il ricorrente poteva anch’esso dedurre, trattandosi non di un ricorso immediato, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., ma
di un ricorso contro una sentenza inappellabile, il quale è proponibile anche per il motivo di cui alla lett.
e)
del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.
4. Venendo, infine, al merito del ricorso, il motivo dello stesso è fondato.
Il Tribunale, dopo avere riconosciuto che dal telefono rinvenuto all’interno del carcere di Teramo risultavano telefonate alla sorella e alla convivente dell’imputato
ivi detenuto, ha erroneamente declassato tale prova di reità per l’indebito utilizzo del telefono a mero indizio, insufficiente per giungere a una sentenza di condanna.
Nulla dice la stringatissima sentenza sulle ragioni di tale approdo.
4.1. Occorre evidenziare che, in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in
quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente considerato,
fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere
qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare.
Nel caso in esame, quindi, era stata raggiunta una prova di reità a tutti gli effetti.
Invero, la duplicità dei contatti nei confronti tanto della convivente che della stretta congiunta provano nei confronti dell’imputato – che era il solo ad avere interesse ad effettuare tali chiamate – l’utilizzo indebito del telefono all’interno dell’istituto penitenziario.
Né dalla scarna motivazione emerge una versione diversamente apprezzabile fornita dall’imputato.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione E e GLYPH degli atti al Tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica, per l’ulteriore C, GLYPH corso.
Così deciso il 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente