Appello Pene Sostitutive: L’Inammissibilità secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’appello per pene sostitutive davanti alla Corte di Cassazione. Quando un condannato decide di impugnare la decisione sul trattamento sanzionatorio, è fondamentale comprendere quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, sono destinati a essere respinti. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: le valutazioni di merito del giudice non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e giuridicamente corretta.
Il Caso: Un Ricorso contro le Sanzioni Sostitutive
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato lamentava il trattamento sanzionatorio ricevuto, in particolare l’applicazione delle pene sostitutive, ritenendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente la sua situazione. Il ricorso si fondava su doglianze relative alla congruità della pena, un aspetto che rientra tipicamente nella discrezionalità del giudice di merito.
I Limiti del Giudizio di Legittimità nell’Appello per Pene Sostitutive
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del giudizio della Corte di Cassazione. Quest’ultima opera come giudice di legittimità, il che significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. La Corte si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici evidenti.
Nel caso specifico, l’appello per pene sostitutive è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito, operata dal giudice di secondo grado in maniera adeguata e conforme ai criteri dettati dall’articolo 133 del codice penale.
La Valutazione basata sull’Art. 133 c.p.
L’articolo 133 del codice penale fornisce al giudice i criteri per la commisurazione della pena, tenendo conto sia della gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione) sia della capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere, precedenti penali e giudiziari, condotta contemporanea o susseguente al reato). La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su un’analisi di questi elementi, giungendo a una conclusione ritenuta congrua.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi presentati non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata sorretta da un “ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico”. Pertanto, la decisione sul trattamento sanzionatorio era “incensurabile” in quella sede. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024), consolidando la linea interpretativa. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che un appello per pene sostitutive non può basarsi su una semplice contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito. Per avere una possibilità di accoglimento in Cassazione, il ricorso deve evidenziare un vizio specifico della motivazione, come una palese illogicità, una contraddittorietà o una violazione di legge. In assenza di tali vizi, il tentativo di ottenere una nuova valutazione nel merito è destinato al fallimento, con conseguente onere economico per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare i ricorsi per Cassazione su censure di legittimità e non su doglianze di fatto.
È possibile contestare in Cassazione la scelta del trattamento sanzionatorio, come le pene sostitutive?
No, non è possibile se la motivazione del giudice precedente è adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non riesamina il merito della decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Su quali basi il giudice di merito valuta la pena da applicare?
Il giudice valuta la pena basandosi sui criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, al fine di determinare la sanzione più adeguata al caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37289 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti doglianze sul trattamento sanzionatorio (pene sostitutive), benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico in ordine alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e pertanto incensurabile in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.