Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/07/1987
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria difensiva presentati nell’interesse di NOME COGNOME ri no;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, dei requisiti di specificità e autosufficienza;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implic la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono e specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/ Di Paoli, Rv. 277495);
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedirnentale al fine di dimostrar l’intervenuta maturazione del termine di legge;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di tr dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., oltre ad e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano l persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differen comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragi in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le dogl difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, particolare, pagg. 6 – 8);
osservato che l’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consenti quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e n illogica argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può riteners adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, -“pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitat la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.