Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30.5.2023 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso la pronunc emessa in primo grado nei confronti della stessa, che l’aveva dichiarata colpevole, in sed giudizio abbreviato, del reato di tentato furto in abitazione, aggravato.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferiment alla disciplina sulla specificità dei motivi di impugnazione quale condizione di ammissi della stessa ai sensi degli articoli 581, comma 1, lett. d, e 591, comma 1, lett. c, del di rito. Premesso che l’impugnazione era stata proposta in data risalente, di gran lu anteriore rispetto all’entrata in vigore tanto della riforma Cartabia quanto della Orlando del 2017, in virtù della regola del principio del tempus regit actum la legge processuale da applicare al caso di specie è quella in vigore al momento della presentazion dell’impugnazione ossia la disposizione di cui all’articolo 581 vigente prima della ri Orlando e di quella Cartabia. Ebbene, da tale disposizione non emerge un riferimento all’inammissibilità quale sanzione per il mancato rispetto dei requisiti di forma ind stata infatti solo la riforma Orlando ad imporre al giudice dell’impugnazione un sindac sulla specificità dei motivi a pena d’inammissibilità, controllo reso ancora più preg dalla riforma Cartabia. A ben vedere l’impugnazione è stata proposta anteriormente anche alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Galtellì, depositata il 22 Febbraio 2017 8825, che ha enunciato il principio di diritto in materia di specificità dei motivi d’app accolto dalla riforma Orlando. Preme osservare inoltre che anche l’altra sentenza legittimità citata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata in materia di speci estrinseca dei motivi risale ad un periodo di gran lunga successivo, 2018, rispetto presentazione dell’impugnazione. Ne deriva che alla ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la disciplina più rispondente al “favor impugnationis” vigente al momento de presentazione del gravame; in virtù di ciò la Corte di appello avrebbe dovuto decidere senso favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione poiché tanto nell’atto di appello qua nei motivi aggiunti erano stati indicati con precisione í punti della sentenza di primo oggetto di critica fornendo argomenti in fatto e in diritto a sostegno dei motivi rigua trattamento sanzionatorio e l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato ai
dell’art. 157 cod. pen. e nello specifico all’ipotesi di concorso di circostanze aggrav effetto speciale ex articolo 63, comma 4 cod. pen. Sebbene la Corte dì appello adita abb esteso l’asserita inammissibilità dell’originaria doglianza riguardante il trat sanzionatorio anche al successivo motivo aggiunto sull’intervenuta prescrizione del reato, brevemente negato la sussistenza di tale causa di estinzione. Sodo questo ulteriore prof la sentenza impugnata risulta viziata, anche ammettendo che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto la recidiva ex articolo 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen., que non rileva nel caso di specie ai fini della commisurazione del termine necessari prescrivere il reato poiché in concorso con l’aggravante ad effetto speciale di cui all’a n. 2 comporta un aumento di pena solo fino a 1/3 ai sensi dell’articolo 63, comma 4. T criterio moderatore impone di escludere gli effetti dell’ulteriore aggravante ad speciale anche all’aumento massimo del termine in caso di interruzione della prescrizion che non sarà pari a 2/3 come sostiene la sentenza di appello ma pari a un quarto, conseguenza il reato contestato alla ricorrente si è prescritto a fine gennaio 2021.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le mpugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. La corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per aspecific motivi addotti, ritenuti non conformi ai requisiti di validità dell’atto di appel dall’art. 591, comma 1, lett c), c.p.p., in relazione all’art. 581, comma 1, let laddove essi non potevano essere qualificati tali.
Occorre premettere che l’ammissibilità dell’appello nel caso di specie, trattandosi di sen emessa il 16.1.2014, ossia in data antecedente alla riforma di cui alla I. 103/2017 – il 1 comma 55 ha inciso anche sull’art. 581 del codice di rito apportando, tuttavia, più ch sostanziale modifica della norma previgente, delle precisazioni quanto al conten dell’appello in punto di indicazione delle richieste, ampliando a quelle istrutto specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni r non incompatibili quindi con il precedente dettato normativo e con la interpretaz
giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte – e alla stessa pronuncia a Sezi Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, COGNOME, Rv, 26882201 – che, componend il contrasto creatosi riguardo alla inammissibilità per genericità dell’appello, ha affer tale mezzo di impugnazione, al pari del ricorso per cessazione, è inammissibile per difet specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è diretta proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedi impugnato – deve essere valutata alla stregua della previgente formulazione dell’art. 581 codice di rito e tenendo conto dell’orientamento contrastante esistente al riguardo prima decisione della pronuncia COGNOME (che registrava anche interpretazioni meno restr secondo cui l’inammissibilità dell’appello per genericìtà dei motivi dovesse essere es quando fossero identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le d le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mez impugnazione, nonché del principio del “favor impugnationis”, così, ad esempio, Sez. Sentenza n. 3721 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 265827 – 01, che in motivazione, ha precisato che non sussiste la genericità dei motivi allorché siano esposte, in estremamente succinto, ma intellegibile, le ragioni dell’impugnazione, anche considerazione della possibilità per il giudice dell’appello di accogliere l’impugnazio base di argomentazioni proprie e diverse da quelle dell’appellante, purché inerenti ai della sentenza attinti dal gravame).
Ciò posto, la conclusione a cui si deve pervenire, nella fattispecie in scrutinio, è que non genericità e quindi dell’ammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avve sentenza di condanna di primo grado emessa nei !:;uoi confronti.
Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello, il cui vaglio si pone comunque in differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cessazione in r del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocar nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata prop del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 – dep. 30/11/2012, Cannone. Rv. 253952), rimane costituito dall’indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni v sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della impugnata, a cui si è aggiunta la necessità di una specificazione e comparazione con i pr della sentenza impugnata oggetto di critica tanto più precisa quanto più penetrante è sta vaglio sul punto trasfuso nella motivazione oggetto di impugnazione.
Ed il ricorrente, con l’atto di appello, aveva contestato la eccessività della pena, chie riconoscimento delle attenuanti generiche, e – di là dell’inconferente riferimen circostanza della mancata comparazione con altri casi di condanna per fatti ben più gravi equamente sanzionati – aveva comunque addotto a sostegno della richiesta di
rideterminazione della sanzione applicata la giovane età dell’imputata e lo st coartazione nella quale sarebbero – notoriamente – costrette a vivere le donne di etnia circostanze evidentemente ritenute decisive dall’impugnante per contrastare gli argome posti dal giudice di primo grado a sostegno della mancata concessione delle attenuan generiche; e coi motivi aggiunti aveva per di più chiesto dichiararsi prescritto indicando il relativo calcolo al netto della recidiva.
La Corte di appello, nonostante che le richieste avanzate dalla difesa fossero sostenut indicazioni che, pur nella loro portata minimale e secondo l’ottica difensiva, davano delle ragioni giustificatrici di quanto si richiedeva, ha ritenuto di dichiarare ina l’appello per assoluto difetto di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi peraltro la evidenziazione della giovane età e della condizione delle donne di etnia rom state evidenziate dalla difesa innanzitutto ai fini del riconoscimento delle attenuanti g – e non dell’esclusione della recidiva come afferma la Corte di merito.
Senza considerare che la sentenza impugnata offriva comunque una risposta articolata nell’escludere la intervenuta prescrizione del reato – facendo leva sulla recidiva – c era stata oggetto del motivo aggiunto, che, ciò nonostante, era dichiarato anch’ inammissibile.
La necessità che i motivi siano specifici non implica che le censure svolte debbano diffon in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo gi (Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/02/2019, lallow Sherif, Rv. 275841 – 01).
In definitiva, l’uso indiscriminato e poco prudente dell’art. 581, comma 1, lett determinare una forte compressione del diritto fondamentale dell’imputato al doppio grado giurisdizione. Se è vero dunque che l’appello è inammissibile per difetto di specific motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici risp ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è altrettan che la verifica dell’esistenza di un sufficiente apparato argomentativo (che può a consistere in sole ragioni di fatto in alternativa a quelle dì diritto o viceversa) non p trascurata per il solo fatto che la sentenza impugnata si appalesi sostanzialmente corretta
2.Sicchè, precisato che non è maturato il termine di prescrizione del reato di tentato in abitazione, aggravato, per il quale vi è stata condanna, termine che, ai sensi del comb disposto dì cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell’art. 63 comma 4 cod. pen., che applicazione nel caso di specie, comportando l’aumento di un terzo, a fronte della dup aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennal quella di cui all’art. 624-bis comma 3 e 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose),
equivalgono sotto il profilo sanzionatorío comportando entrambe l’aumento di due terzi s pena base, è pari ad anni quattordici, mesi nove e giorni dieci, che decorrendo dalla da consumazione del reato, commesso il 28.9.2012, andrà a scadere il 8.7.2027, consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad alt Sezione della Corte di appello di Bologna.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio p nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 12/4/2024.